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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2026

Cassazione n. 26520/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

L'unico motivo di ricorso, riguardante l'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato Il reato contestato, difatti, è stato commesso - per effetto della presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio - in data nella quale risultava applicabile ratione temporis la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, legge 23 giugno 2017, n. 103, riferita ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01, emessa anteriormente rispetto al ricorso e recante un'interpretazione la cui legittimità è stata avallata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.38 del 23 marzo 2026).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. L'unico motivo di ricorso, riguardante l'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato Il reato contestato, difatti, è stato commesso - per effetto della presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio - in data nella quale risultava applicabile ratione temporis la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, legge 23 giugno 2017, n. 103, riferita ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01, emessa anteriormente rispetto al ricorso e recante un'interpretazione la cui legittimità è stata avallata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.38 del 23 marzo 2026). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. D P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26520/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris