CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27457/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6933/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 21, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, n. 387/2020, depositata il 30 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre, con unico mezzo, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado che ne aveva rigettato la domanda risarcitoria, proposta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], per i danni subiti da tre automezzi di sua proprietà a causa della presenza di sostanze impure nel carburante oggetto del rifornimento effettuato in data 14 settembre 2005 presso la stazione di servizio [OSCURATO:PERSONA] gestita dal Guarino; conformemente al primo giudice la Corte partenopea ha ritenuto che l'appellante non avesse dato prova adeguata né del fatto che il carburante fornito nella specifica occasione dal Guarino presentasse impurità tali da causare i danni lamentati, né che tali danni fossero esclusivamente attribuibili ad una fornitura di gasolio impuro in occasione del rifornimento del 14 settembre 2005 e non, piuttosto, ad altri fattori antecedenti; ha al riguardo osservato che «stante la dichiarata attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], consistente nel noleggio con conducente di autobus per trasporto di persone, non può certo escludersi in termini probabilistici che l'accumulo del materiale melmoso all'interno dei filtri sia avvenuto in maniera graduale in conseguenza dei vari viaggi posti in essere dai mezzi e che, in particolare, il suddetto accumulo possa essere dipeso dalla mancata periodica pulizia dei filtri come anche dalla mancata sostituzione dei filtri stessi in concomitanza con gli ordinari tempi di usura dei predetti; «né sul punto appaiono credibili ed affidabili le testimonianze rese dagli autisti circa il fatto che il rifornimento di carburante avvenisse esclusivamente presso l'impianto gestito dal Guarino, e ciò proprio alla luce della costante e periodica attività di trasporto svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] e prospettata dalla stessa appellante, attività/ la suddetta, che lascia ragionevolmente presumere come i rifornimenti di carburante non venissero effettuati soltanto all'inizio di ciascun viaggio ma dovessero essere comunque ripetuti nel corso dello stesso, a seconda delle distanze percorse, presso altri impianti»; nessuno degli intimati svolge difese nella presente sede; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; considerato che: occorre preliminarmente rilevare che il ricorso non risulta notificato al Guarino; tuttavia, trattandosi di litisconsorte facoltativo ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per esso preclusa; con l'unico motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione di norme di diritto; omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione (artt. 2729 e 2697 c.c.; 115, 116 e 244 c. p.c.)»; poste alcune premesse definitorie sui concetti di allegazione e prova dei fatti e sulla relativa disciplina (pagg. 3-4 del ricorso), rileva la ricorrente che: a) sul piano assertivo essa aveva dedotto due fatti: al) che il rifornimento avveniva in via esclusiva alla stazione di servizio [OSCURATO:PERSONA] gestita dal Guarino; a2) che le noie agli impianti di alimentazione dei veicoli erano da addebitarsi alla composizione impura del gasolio immessi nei serbatoi; b) con successiva memoria ex art. 183, comma sesto, num. 2, 3 cod. proc. civ., aveva articolato conferente prova testimoniale (i cui capitoli sono specificamente riportati in ricorso, così come il nominativo dei testi che erano stati indicati); riferisce, quindi, la ricorrente, che «la struttura della prova testimoniale dedotta superò il vaglio critico del giudice chiamato a valutare l'influenza e la pertinenza ai fini della decisione tanto che essa fu ammessa»; tutto ciò premesso, lamenta il carattere apodittico della valutazione operata dalla Corte e il suo porsi «in netto contrasto con l'intera istruttoria testimoniale»; rileva in particolare che «i fatti indiziari cui la corte territoriale ha inteso conferire rilievo si pongono in diretto contrasto con la prova diretta che il rifornimento avveniva unicamente presso la stazione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], costituita dalle deposizioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»; il motivo è inammissibile; lungi dall'evidenziare gli errores in iudicando denunciati in rubrica, la sua illustrazione (per molta parte diffondentesi nella dispersiva esplicazione di concetti giuridici o nella inutile indicazione del contenuto delle richieste istruttorie) si risolve, nel suo scarno nucleo effettivamente riferibile ad un raffronto critico con la decisione impugnata, in una contestazione dell'esito della valutazione delle prove offerte, la quale però, per sé stessa e per gli argomenti che propone, non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità; al di là dell'erroneo richiamo, in rubrica, al non più attuale paradigma censorio della «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione», la critica si concentra essenzialmente sulla inidoneità della giustificazione offerta alla valutazione di inattendibilità della deposizione dei testi: si contesta tale valutazione in quanto, in tesi, non condotta secondo argomenti obiettivi e razionali, e come tali controllabili;si tratta, però, di censura inammissibile; occorre al riguardo ribadire che la valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse al giudice del merito le cui conclusioni al riguardo sono sindacabili, ex art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., solo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: vizio nella specie, come detto, malamente dedotto e, peraltro, nemmeno deducibile per il limite della c.d. «doppia conforme» [non avendo la ricorrente dimostrato, e nemmeno dedotto, che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di rigetto dell'appello fossero tra loro diverse (v. Cass. 06/05/2020, n. 8515)]; in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste — che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso — forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (v. ex multis Cass. n. 7623 del 18/04/2016); se è vero che la discrezionalità non significa arbitrarietà e che dunque è necessario che risulti dalla motivazione, sia pure per implicito, una attenta ponderazione dell'attendibilità dei testi, è da escludere tuttavia che indice di una tale arbitrarietà possa emergere, nella specie, dalla motivazione addotta; tale motivazione, infatti, lungi dal potersi considerare tautologica, rende perfettamente comprensibile il ragionamento logico che sta alla base della detta valutazione di inattendibilità, legato alle stesse caratteristiche obiettive dell'attività svolta dall'appellante, oltre che all'insufficienza del dato informativo offerto dai testi; eccentrica e mal posta è, al riguardo, l'indicazione quale parametro normativo cui riferire il controllo di legittimità di tale valutazione (ripetesi, di inattendibilità dei testi) dell'art. 2729 cod. civ.; la corte d'appello, infatti, non ha posto a base della propria sentenza di rigetto l'esistenza di prove presuntive, ma ha al contrario motivatamente evidenziato l'insufficienza delle prove testimoniali offerte a dimostrare la causa del danno; non ha dunque opposto alla prova testimoniale offerta dall'appellante un ragionamento probatorio alternativo e ritenuto prevalente per giungere ad un accertamento positivo opposto circa le cause del danno (questo sì in astratto sindacabile sul piano del rispetto dei requisiti di cui all'art. 2729, nei limiti però indicati da Cass. Sez. U. 24/01/2018, n. 1785), ma ben diversamente ha ritenuto quella prova inidonea a condurre al risultato probatorio perseguito dalla parte proprio perché, alla luce dei dati fattuali acquisiti (tra cui quello rappresentato dalla natura stessa, pacifica, dell'attività espletata), le affermazioni non risultavano credibili; è appena il caso di soggiungere che, peraltro, la contestazione che al riguardo viene svolta fa leva sul contenuto delle deposizioni testimoniali ma omette di riportarne il contenuto e di localizzarne la fonte documentale (verbale di assunzione) nel fascicolo processuale, in palese violazione degli oneri dettati, a pena di inammissibilità, dagli artt. 366, comma primo, num. 6, e 369, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ.; solo per completezza va poi rilevato che la censura di violazione della regola sull'onere della prova non è dedotta nei termini in cui può esserlo secondo Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598 (principio affermato in motivazione, pag. 33, § 14, secondo cui «la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni»; v. anche Cass.n. 23594 del 2017, cit.; Cass. 17/06/2013, n. 15107): la contestazione, come detto, generica e meramente oppositiva, attiene piuttosto al merito della valutazione operata circa l'assolvimento di tale onere e come tale impinge nel diverso piano della sufficienza e della intrinseca coerenza della motivazione adottata, non certo in quello del rispetto delle regole di riparto dell'onere probatorio; analogamente, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è articolata nel modo in cui le Sezioni Unite di questa Corte l'hanno detta deducibile: si rinvia, per evitare ripetizioni, alla lettura dei principi di diritto enunciati al riguardo da Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020; n. 7074 del 2017; n. 16598 del 2016; non illustrata e, comunque, del tutto non pertinente è poi l'evocazione, tra i parametri del vizio di legittimità dedotto, dell'art.244 cod. proc. civ., che riguarda il «modo di deduzione» della prova per testimoni, la cui violazione — peraltro, per pacifica giurisprudenza, causa di nullità meramente relativa e, pertanto, suscettibile di sanatoria per acquiescenza se non fatta oggetto di tempestiva eccezione ad opera della parte interessata (v. Cass.29/11/2016, n. 24292; 23/11/2016, n. 23896; 12/04/2016, n. 7110; 14/02/2006, n. 3186; 18/10/2004, n. 20397; 18/12/1998, n. 12687) — può dunque in astratto essere integrata dal mancato rispetto delle formalità di deduzione e assunzione di tale mezzo di prova, non certo dall'esito della relativa valutazione, in ipotesi difforme dalle aspettative dalla parte che lo ha richiesto; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile; non avendo gli intimati svolto difese nella presente sede non v'è luogo a provvedere sul regolamento delle spese;va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni