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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11646/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 219/2025 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, quale unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale laddove è stata esclusa la riconducibilità dei fatti di cui all'im- putazione all'ipotesi meno grave di reato di cui al art. 73 comma 5, d.P.R. 309/90.

In particolare, lamenta che la Corte territoriale avrebbe motivato l'esclusione del fatto lieve in ragione della diversa tipologia delle sostanze detenute, senza valu- tare l'effettiva capacità drogante dello stupefacente e senza operare una valuta- zione complessiva degli elementi della fattispecie concreta.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolu- tamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Come rileva la sentenza impugnata il difensore ricorrente formula un unico motivo d'impugnazione lamentando, per quanto si riesce ad intendere, la mancata riconduzione dei fatti all'ipotesi di reato meno afflittiva di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, laddove sin dal primo grado tale ipotesi, nonostante la quantità e la diversità dello stupefacente caduto in sequestro, era stata ritenuta.

Emerge, dunque, ictu oculi come il motivo proposto non sia sorretto da con- creta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scan- dito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cessazione).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dell0 causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condann ià del/della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 219/2025 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle am- me

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 219/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, quale unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale laddove è stata esclusa la riconducibilità dei fatti di cui all'im- putazione all'ipotesi meno grave di reato di cui al art. 73 comma 5, d.P.R. 309/90. In particolare, lamenta che la Corte territoriale avrebbe motivato l'esclusione del fatto lieve in ragione della diversa tipologia delle sostanze detenute, senza valu- tare l'effettiva capacità drogante dello stupefacente e senza operare una valuta- zione complessiva degli elementi della fattispecie concreta. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolu- tamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Come rileva la sentenza impugnata il difensore ricorrente formula un unico motivo d'impugnazione lamentando, per quanto si riesce ad intendere, la mancata riconduzione dei fatti all'ipotesi di reato meno afflittiva di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, laddove sin dal primo grado tale ipotesi, nonostante la quantità e la diversità dello stupefacente caduto in sequestro, era stata ritenuta. Emerge, dunque, ictu oculi come il motivo proposto non sia sorretto da con- creta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scan- dito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cessazione). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dell0 causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condann ià del/della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 219/2025 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle am- me
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