CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 30069/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con provvedimento in data 9 luglio 2021, dichiarava inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di legge, l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Trani, in data 15 ottobre 2019, confermando, così, la condanna dello stesso Santocito per il reato di cui all'art.640 cod. pen. Rilevato che, avverso tale sentenza della Corte d'appello di Bari, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. Ritenuto che si deve preliminarmente rilevare che, il 17 maggio 2022, è pervenuto, a mezzo della PEC, atto di rinuncia al ricorso per cassazione, da parte del difensore di [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA] di Lustro, munito di procura speciale, allegata all'atto di rinuncia. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro mille. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso il