CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00546/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'indagata, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del locale G.i.p., con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere, per il delitto di partecipazione associativa alla c.d. locale di Limbadi, facente capo alla cosca di 'ndrangheta guidata da [OSCURATO:PERSONA] (capo Al della rubrica) e per il delitto di trasferimento fraudolento di valori, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo A4). All'indagata è contestato, in particolare: - quanto al capo Al), di essere intranea al sodalizio e di aver coadiuvato [OSCURATO:PERSONA], suo amante e referente, nonché membro della famiglia di appartenenza del capocosca, nelle attività di infiltrazione e illecito controllo del settore della commercializzazione di carburanti, anche rendendosi disponibile a farsi intestare fittiziamente attività imprenditoriali; di aver partecipato in prima persona a riunioni e colloqui riservati, nei quali contribuiva a delineare la strategia dell'organizzazione, fornendo supporto nella risoluzione di problematiche tecniche e commerciali; di avere intessuto traffici illeciti nel predetto settore della fornitura di carburanti con i fratelli Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]Amico, imprenditori collusi; - quanto al capo A4), di essersi fittiziamente intestata la ditta LP Carburanti di [OSCURATO:PERSONA], contribuendo in tal modo ad occultarne la vera proprietà, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], al fine di metterlo al riparo dalla possibile applicazione di misure di prevenzione patrimoniale. I gravi indizi di reità sono desunti, essenzialmente, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e da intercettazioni di conversazioni, alcune delle quali aventi l'indagata come diretta protagonista. Le esigenze cautelari sono legate al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, presunto dalla legge e in ogni caso positivamente riscontrato, stante il grado di inserimento dell'indagata nella struttura criminale, e la spregiudicatezza del suo operato, nella massima intensità. 2. Avverso l'ordinanza adottata in sede di riesame [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando tre motivi. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'emersione dei gravi indizi di colpevolezza. In punto di fatto, il Tribunale del riesame non si sarebbe confrontato con i rilievi contenuti nelle memorie difensive. Come in queste ultime già dedotto, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe in pessimi rapporti con il capoclan e non farebbe parte della cosca di 'ndrangheta. L'indagata non agiva nell'interesse di quest'ultima, ma solo per coadiuvare l'amante. In punto di diritto, la valutazione giudiziale degli indizi non sarebbe coerente con i principi giurisprudenziali che hanno definito il concetto di appartenenza mafigsa non in termini di semplice status, ma in senso dinamico e funzionale. Quanto, poi, alla contestata violazione dell'art. 512-bis cod. pen., le risorse economiche per costituire la LP Carburanti proverrebbero dal marito dell'indagata e l'indagata non sarebbe affatto una mera prestanome. L'uso della prima persona plurale, da parte di [OSCURATO:PERSONA], nei dialoghi con l'indagata aventi ad oggetto la LP e le pertinenti attività riconducibili alla sfera proprietaria, non proverebbe l'intestazione fittizia. Mancherebbe comunque, rispetto alla condotta di reato, l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata derubricazione del reato di cui al capo Al) in mero concorso esterno nell'associazione mafiosa. Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al rilievo delle esigenze cautelari, specialmente in punto di adeguatezza della misura coercitiva applicata, alla luce del tempo trascorso dai fatti e in presenza di elementi indicativi della recisione dei collegamenti con l'associazione di stampo mafioso. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo e il secondo motivo di ricorso, connessi e congiuntamente esaminabili, sono infondati in base alle considerazioni che seguono. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito (Sez. U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889-01) che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestare la concreta «messa a disposizione» in favore del medesimo in vista del perseguimento dei comuni fini criminosi. Lo "stare a disposizione" penalmente rilevante è quello che riveste i caratteri della serietà e della continuità, in quanto disvelato da comportamenti, in sé non necessariamente criminosi, ma capaci di dimostrare l'adesione libera e volontaria al programma associativo, di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità della scelta (intesa nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente) e di testimoniare così in fatto, e non solo nelle intenzioni, il rapporto organico tra il singolo e struttura. Il mettersi a disposizione, così inteso, va oltre la mera ammissione del singolo al gruppo malavitoso, ma è espresso da condotte oggettive, attuali e di natura materiale, che esprimono, e rendono riconoscibile, il profilo dinamico della partecipazione, che può esistere a prescindere dalla successiva (e, a volte, solo eventuale) chiamata per l'esecuzione, nell'interesse dell'organizzazione, di incarichi specifici. L'adepto, già inserito nel gruppo in base ad indici esteriormente riconoscibili, e realmente pronto per le necessità attuali o future del medesimo, deve considerarsi partecipe ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., e non mero concorrente esterno. 3. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e ha desunto gravi elementi indiziari di stabile e significativa intraneità al sodalizio, nel senso sopra delineato, da circostanze in tal senso adeguatamente significative; ossia, in particolare, dallo stabile apporto fornito all'associazione mediante la disponibilità, realmente concretizzatasi, a rendersi intestataria fittizia di attività commerciali nel settore della distribuzione dei carburanti, momento cruciale e strategico del più vasto programma criminoso della consorteria, nonché dalla sua presenza, costante ed importante, alle riunioni operative, e dai rapporti direttamente intrattenuti con soggetti terzi, che entravano a vario titolo a contatto con l'organizzazione. 4. A tali pertinenti deduzioni, che compendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione della provvista indiziaria - incluse le intercettazioni, la cui interpretazione costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente - la ricorrente oppone una diversa e alternativa lettura delle relative risultanze; lettura che, anche nella parte non contestata nella sua storicità, mira ad eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativo di inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto associativo e all'interno, viceversa, della relazione sentimentale con uno degli appartenenti alla famiglia Mancuso. Va da sé che tale alternativa lettura non può trovare avallo da parte della Corte di legittimità, la quale non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indiziario e probatorio. Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso per cassazione, infatti, pacificamente non rientrano - salvo il test in ordine alla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui ampiamente superato - quelle relative alla valutazione del materiale suddetto, ancorché implicante, come eventualmente nella specie, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/5/1981, Amoruso, Rv. 150282-01). 5. L'intestazione fittizia all'indagata della LP Carburanti si iscrive nella cornice di riferimento già illustrata, quale specifica condotta posta in essere dall'indagata in attuazione del programma associativo e con finalità di agevolazione del sodalizio; condotta che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 35826 del 12/7/2019, Como, Rv. 277075-01; Sez. 2, n. 2243 del 11/12/2013, dep. 2014, Raimondo, Rv. 259822-01; Sez. 1, n. 39567 del 13/6/2014, Treccarichi, Rv. 260904-01; Sez. 1, n. 14626 del 10/2/2005, Pavanati, Rv. 231379-01; Sez. 2, n. 38733 del 9/7/2004, Casillo, Rv. 230109- 01; Sez. 3, Sentenza n. 1665 del 15/7/1993, Lai, Rv. 194682-01), dalla ricorrente non messa in discussione, rientra nel paradigma di illecito delineato dall'art. 512-bis cod. pen. Gli elementi indicativi della fittizietà dell'intestazione sono stati esposti dai giudici del riesame mediante argomentazioni esaustive e persuasive. Le censure svolte al riguardo appaiono reiterative di obiezioni già confutate e non tengono conto delle caratteristiche e dei limiti del giudizio di legittimità, già ricordati. 6. Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato. In relazione al contestato reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, vigono la presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari, e quella assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere; e, quanto alla prima, il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo detta presunzione anche idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452-01; Sez. 5, n. 33139 del 28/9/2020, Manzari, Rv. 280450-02; Sez. 3, n. 33051 del 8/3/2016, Barra, Rv. 268664-01) ed essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'inidoneità a superarla degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa, o comunque risultanti dagli atti. Ciò posto, l'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo, a fronte dell'attenuato standard motivazionale, testé delineato, gli indici (oggettivi e soggettivi) che qualificano l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, non superata da chiare emergenze che convalidino l'unilaterale affermazione di intervenuta rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa CO (Sez. 2, n. 19283 del 3/2/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01; Sez. 5, n. 52303 del N C,) 14/7/2016, Gerbino, Rv. 268726-01), o l'allontanamento da essa (Sez. 6, n. t (n d p•-•• 28821 del 30/9/2020, Aloe, Rv. 279780-01; Sez. 1, n. 13593 del 9/11/2016, X cs- dep. 2017, Curcio, Rv. 269510), avuto anzi riguardo, sotto il profilo temporale 0)- i (pur da considerare: Sez. 6, n. 29807 del 4/5/2017, Nocerino, Rv. 270738; Sez. 0 6, n. 25517 del 11/5/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del 30/3/2017, C..11 Sinesi, Rv. 269957; nonché, limitatamente alle mafie diverse da quelle ti) "storiche", Sez. 2, n. 26904 del 21/4/2017, Politi, Rv. 270626), proprio alla (1) vicinanza della condotta partecipativa contestata, risalente al 2019. E , _- E Anche sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata va esente da censura. o 7. Segue la reiezione del proposto ricorso. Le spese processuali debbono essere poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli a