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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 24704/2023

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la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, limitatamente alla determinazione della pena in aumento per la continuazione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in qualità di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati accertati in due sentenze di condanna irrevocabili e per l'effetto ha rideter- minato la pena complessiva in anni dieci e mesi dieci di reclusione.

2. Avverso tale ordinanza l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione, per non essere stati specificati i criteri dell'aumento di pena per i reati satellite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 1.1 L'esegesi di legittimità in tema di reato continuato richiede che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione della pena comples- siva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).

Nella citata pronuncia, questa Corte a Sezioni Unite ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 31 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (in tal senso già Sez.

U, n. 7930 del 1995, Rv. 201549-01; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Rv. 274548 - 01).

1.2. Va dunque ribadito che il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale - è tenuto a motivare anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, affinché sia possibile effettuare un controllo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216).

1.3. Nel caso in esame gli aumenti di pena per i reati satellite sono privi di motivazione, né è dato rinvenire una illustrazione implicita delle ragioni degli indicati aumenti nel complessivo corpo motivazionale dell'ordinanza.

2. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con riguardo al punto indicato, con rinvio al giudice dell'esecuzione - in diversa composizione come prescrive la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 - affinché colmi la rilevata lacuna motivazionale, esplicitando le ragioni dei disposti incrementi di pena per i reati satellite.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, rellativamente alla determinazione dell'aumento di pena per il reato continuato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Roma.

Così deciso il 16 novembre 2022 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, limitatamente alla determinazione della pena in aumento per la continuazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in qualità di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati accertati in due sentenze di condanna irrevocabili e per l'effetto ha rideter- minato la pena complessiva in anni dieci e mesi dieci di reclusione. 2. Avverso tale ordinanza l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione, per non essere stati specificati i criteri dell'aumento di pena per i reati satellite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 1.1 L'esegesi di legittimità in tema di reato continuato richiede che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione della pena comples- siva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Nella citata pronuncia, questa Corte a Sezioni Unite ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 31 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (in tal senso già Sez. U, n. 7930 del 1995, Rv. 201549-01; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Rv. 274548 - 01). 1.2. Va dunque ribadito che il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale - è tenuto a motivare anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, affinché sia possibile effettuare un controllo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216). 1.3. Nel caso in esame gli aumenti di pena per i reati satellite sono privi di motivazione, né è dato rinvenire una illustrazione implicita delle ragioni degli indicati aumenti nel complessivo corpo motivazionale dell'ordinanza. 2. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con riguardo al punto indicato, con rinvio al giudice dell'esecuzione - in diversa composizione come prescrive la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 - affinché colmi la rilevata lacuna motivazionale, esplicitando le ragioni dei disposti incrementi di pena per i reati satellite. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, rellativamente alla determinazione dell'aumento di pena per il reato continuato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Roma. Così deciso il 16 novembre 2022 Il Consigliere est
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