Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31317/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ragusa ha confermato la sentenza del 26 giugno 2020 del Giudice di pace di Modica che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di lesione personale e minaccia e l'aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidare separatamente, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato laddove con esso si eccepisce la carenza di motivazione, atteso che il Tribunale ha motivato, in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa ed all'affermazione della penale responsabilità, affermando che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] trovano riscontro in quelle degli altri testi, mentre è inammissibile laddove si lamenta la contraddittorietà o illogicità della motivazione, in quanto, ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso a seguito di appello avverso la sentenza del giudice di pace è ammesso solo per violazione di legge; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto l'escoriazione integra una lesione personale (ex multis, Sez. 5, n. 43763 del 29/09/2010, Adamo, Rv. 248778); - che il terzo motivo è manifestamente infondato, perché la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez.

U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587); - che il quarto motivo di ricorso, stante la manifesta infondatezza del motivo di appello diretto ad invocare l'attenuante della provocazione in cui non si chiarisce in cosa si sarebbe concretizzato l'altrui fatto ingiusto, è inammissibile per carenza d'interesse, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; 2 /7/ P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ragusa ha confermato la sentenza del 26 giugno 2020 del Giudice di pace di Modica che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di lesione personale e minaccia e l'aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidare separatamente, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato laddove con esso si eccepisce la carenza di motivazione, atteso che il Tribunale ha motivato, in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa ed all'affermazione della penale responsabilità, affermando che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] trovano riscontro in quelle degli altri testi, mentre è inammissibile laddove si lamenta la contraddittorietà o illogicità della motivazione, in quanto, ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso a seguito di appello avverso la sentenza del giudice di pace è ammesso solo per violazione di legge; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto l'escoriazione integra una lesione personale (ex multis, Sez. 5, n. 43763 del 29/09/2010, Adamo, Rv. 248778); - che il terzo motivo è manifestamente infondato, perché la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587); - che il quarto motivo di ricorso, stante la manifesta infondatezza del motivo di appello diretto ad invocare l'attenuante della provocazione in cui non si chiarisce in cosa si sarebbe concretizzato l'altrui fatto ingiusto, è inammissibile per carenza d'interesse, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; 2 /7/ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 31317/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris