CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31760/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la recidiva qualificata contestata e riconosciuta rileva ai fini della determinazione del periodo di base, escludendosi il decorso della prescrizione come correttamente esposto in sentenza; Ritenuto che le censure del secondo e terzo motivo sono riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione alla responsabilità per il reato contestato - con riferimento all'accertamento del fatto ed alla sua qualificazione - (v. pg. 4 e sg. della sentenza impugnata); Ritenuto che il quarto motivo in ordine alla esclusione della recidiva riguarda reiterazione di questione di fatto già correttamente vagliata dal giudice di merito (v. pg. 5 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5