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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 30266/2022

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a seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del PG j.. (5-C.COUZL i e-a-L.1Ln_ C-n-t-A_C-CVD-- eert 12- Q-CC-0.:_te_e_CIA—trrb oU G.C...<12-C}10 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 24 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha respinto l'opposizione introdotta da [OSCURATO:PERSONA], in tema di valutazione - negativa - dell'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale.

In motivazione si conferma che già dal settembre del 2017 il condannato ha completamente interrotto non soltanto lo svolgimento della attività lavorativa ma anche i contatti con l'UEPE, rendendosi non reperibile in occasione delle programmate visite domiciliari.

Si tratta di una condotta non giustificata dai problemi di salute addotti, che si unisce a numerose violazioni delle prescrizioni ed alla pendenza di un nuovo procedimento penale per fatti avvenuti nel novembre del 2017.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione. 2.1 Al primo motivo si contesta il fondamento in fatto della decisione, basata esclusivamente sulla relazione dell'Uepe, pure a fronte di aspetti (le precarie condizioni di salute) che avrebbero potuto giustificare le ipotizzate violazioni. 2.2 Al secondo motivo si deduce omessa motivazione sulla richiesta subordinata di quantificazione della pena espianda in misura ridotta, dovendosi tener conto della afflittività della misura alternativa e del periodo di prova non caratterizzato da violazioni delle prescrizioni imposte.

3. Il ricorso è fondato, al secondo motivo. 3.1 Il primo motivo è inammissibile per genericità, posto che il ricorrente oltre a riproporre temi in fatto (non valutabili in sede di legittimità) evita di confrontarsi con i contenuti della decisione impugnata, basata anche sulla constatazione di spunti investigativi idonei a denotare una ripresa dell'attività illecita, avvenuta durante il periodo di prova. 3.2 Il secondo motivo è fondato.

Va premesso che, per costante orientamento interpretativo di questa Corte, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di valutazione negativa dell'esito della prova, il tribunale di sorveglianza ha l'obbligo di determinare il "quantum" di pena - eventualmente anche in misura corrispondente a quella originariamente inflitta - che il condannato deve ancora espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e della sua condotta durante il periodo trascorso in affidamento (da ultimo, Sez.

I n. 934 del 23.10.2019, dep.2020 .).

Nel caso in esame, pure a fronte di avvenuta introduzione ce,I tema in sede di .

Ctx' 4t4 opposizione, il Tribunale non realizza alcun passaggio espressivo su tale questione, nè può dirsi sussistente una motivazione implicita.

Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio del provvedimemo impugnato, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

Così deciso il 21 giugno 2022 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del PG j.. (5-C.COUZL i e-a-L.1Ln_ C-n-t-A_C-CVD-- eert 12- Q-CC-0.:_te_e_CIA—trrb oU G.C...<12-C}10 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 24 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha respinto l'opposizione introdotta da [OSCURATO:PERSONA], in tema di valutazione - negativa - dell'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale. In motivazione si conferma che già dal settembre del 2017 il condannato ha completamente interrotto non soltanto lo svolgimento della attività lavorativa ma anche i contatti con l'UEPE, rendendosi non reperibile in occasione delle programmate visite domiciliari. Si tratta di una condotta non giustificata dai problemi di salute addotti, che si unisce a numerose violazioni delle prescrizioni ed alla pendenza di un nuovo procedimento penale per fatti avvenuti nel novembre del 2017. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione. 2.1 Al primo motivo si contesta il fondamento in fatto della decisione, basata esclusivamente sulla relazione dell'Uepe, pure a fronte di aspetti (le precarie condizioni di salute) che avrebbero potuto giustificare le ipotizzate violazioni. 2.2 Al secondo motivo si deduce omessa motivazione sulla richiesta subordinata di quantificazione della pena espianda in misura ridotta, dovendosi tener conto della afflittività della misura alternativa e del periodo di prova non caratterizzato da violazioni delle prescrizioni imposte. 3. Il ricorso è fondato, al secondo motivo. 3.1 Il primo motivo è inammissibile per genericità, posto che il ricorrente oltre a riproporre temi in fatto (non valutabili in sede di legittimità) evita di confrontarsi con i contenuti della decisione impugnata, basata anche sulla constatazione di spunti investigativi idonei a denotare una ripresa dell'attività illecita, avvenuta durante il periodo di prova. 3.2 Il secondo motivo è fondato. Va premesso che, per costante orientamento interpretativo di questa Corte, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di valutazione negativa dell'esito della prova, il tribunale di sorveglianza ha l'obbligo di determinare il "quantum" di pena - eventualmente anche in misura corrispondente a quella originariamente inflitta - che il condannato deve ancora espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e della sua condotta durante il periodo trascorso in affidamento (da ultimo, Sez. I n. 934 del 23.10.2019, dep.2020 .). Nel caso in esame, pure a fronte di avvenuta introduzione ce,I tema in sede di . Ctx' 4t4 opposizione, il Tribunale non realizza alcun passaggio espressivo su tale questione, nè può dirsi sussistente una motivazione implicita. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio del provvedimemo impugnato, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Così deciso il 21 giugno 2022 Il Consigliere esten
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