CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20141/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con ordinanza in data 9.12.2020 ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla detenzione subita in regime di arresti domiciliari dal 23.6.2012 al 17.7.2013, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Rieti in data 18.6.2012, in quanto ritenuto responsabile del reato di rapina ai danni di una ragazza che esercitava il meretricio con cui si era intrattenuto ed alla quale avrebbe sottratto la borsa con il denaro all'interno custodito e del reato di danneggiamento ai danni di una amica della prima intervenuta in aiuto cui aveva infranto il parabrezza dell'auto. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rieti era stato poi assolto dal reato di rapina perché il fatto non sussiste e condannato per il reato di danneggiamento alla pena di mesi quattro di reclusione; la Corte d'appello di Roma in data 29.11.2017 lo assolveva poi anche da tale reato in ragione della intervenuta depenalizzazione della fattispecie. La Corte territoriale ha ritenuto che l'insussistenza della rapina, in relazione alla quale è stata applicata la misura cautelare, non consente di per sé la richiesta riparazione, stante il comportamento extraprocessuale (ovvero il danneggiamento della autovettura della cugina della ragazza con cui si era appartato da cui discende la sua presenza sul posto) e processuale (tentativo di sviamento della identificazione dell'autore del reato in sede di interrogatorio di garanzia). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo rubricato "Inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali con riferimento alla nozione di colpa grave ed ai criteri di accertamento della sussistenza della causa ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione. Correlativa mancanza di motivazione per omessa valutazione e travisamento degli atti (ordinanza cautelare, interrogatorio di garanzia, sentenza di proscioglimento)- (art. 606 comma 1, lett. b ed e cod.proc.pen. in riferimento all'art. 314 cod.proc.pen.)" deduce che nell'ordinanza impugnata difetta la disamina della piattaforma indiziaria posta a base del provvedimento coercitivo custodiale nonché la valutazione della condotta processuale o extraprocessuale dell'imputato. In particolare, premesso che la misura cautelare era stata applicata in relazione al reato di rapina sulla base delle dichiarazioni indizianti rese dalla persona offesa e del riscontro dichiarativo reso dall'altro soggetto presente ai fatti, non si ravvisa alcuna rilevanza causale delle dichiarazioni rese dal Cori nell'interrogatorio di garanzia in particolar modo in relazione ad un preteso sviamento dell'attività di indagine da parte del medesimo. Con il secondo rubricato "Erronea applicazione di norme processuali in riferimento all'esercizio del diritto al silenzio ed al mendacio ed alla valutazione dello stesso quale condotta rilevante e causalmente efficiente rispetto al mantenimento della misura custodiale e ostativa all'equo indennizzo. Correlativa mancanza della motivazione per omessa valutazione e travisamento degli atti e per omessa valutazione di tale condotta processuale a titolo di colpa lieve (art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in riferimento all'art. 314 comma 1 cod.proc.pen.)" deduce che erroneamente l'ordinanza impugnata ha fondato il rigetto dell'istanza sulla valutazione delle dichiarazioni mendaci rese dall'indagato in sede di interrogatorio che non hanno avuto alcuna efficienza causale nell'applicazione della misura. Inoltre la Corte non ha neanche valutato la colpa lieve ai fini della riduzione dell'indennizzo. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. I motivi, da scrutinarsi congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione, sono infondati. Va premesso che l'art. 314 comma 1, cod.proc.pen. prevede che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa innpeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare, l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto Sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004).Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Annbrosio, Rv. 247664). Ancora più recentemente il [OSCURATO:PERSONA] ha precisato ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, Rv. 257606). E' stato ancora affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (Sez. 4, n. 33830 del 23.4.2015). In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare, con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 2014, Rv. 259082). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Rv. 266808). 1.2. Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte distrettuale nel rigettare la domanda ha evidenziato adeguatamente gli elementi a disposizione in sede cautelare e quelli che hanno caratterizzato come gravemente colposa la condotta del Cori ai fini di cui all'art. 314 cod.proc.pen. La Corte ha invero rilevato che la presenza del Cori sul posto non è stata affatto esclusa dall'assoluzione per il reato di rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA], motivata dalle imprecisioni in cui è incorsa la persona offesa, e l'assoluzione per il reato di danneggiamento ai danni dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], non è derivata dal mancato accertamento circa l'accadimento storico bensì dal fatto che l'illecito non è più previsto come reato. Pertanto, pur se la misura è stata applicata in relazione al reato di rapina, il giudice della riparazione al fine di valutare se l'istante abbia posto in essere una condotta sinergica all'adozione della misura, ha correttamente ritenuto che rilevi la condotta di danneggiamento dell'autovettura che, pur non integrando una fattispecie di reato, reca in sé il disvalore di un illecito che comunque è civilmente sanzionato ed ha altresì contribuito a rendere plausibile la rapina. A ciò deve altresì aggiungersi il sicuro mendacio dell'odierno ricorrente nell'affermare durante l'interrogatorio di garanzia di aver visto le due ragazze ma di non essersi neanche fermato, tentando così all'evidenza di sviare le indagini su un elemento rilevante risultato poi comprovato, ovvero la presenza sul luogo del prevenuto. Del resto, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 3755 del 20/1/22, Pacifico, Rv. 282581).Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ri