CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 06132/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, la con sentenza impugnata, parzialmente riformando la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze, in data 4/9/2018 ha confermato il giudizio di responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione. Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla recidiva osservando che la corte ha respinto la specifica doglianza sollevata,sul rilievo che tale aggravante di fatto non è stata considerata dal Tribunale né è stata calcolata ai fini del trattamento sanzionatorio, determinato nella misura di anno uno e mesi otto di reclusione e quindi in relazione alla pena prevista in forza dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod.pen. ritenuta di fatto prevalente sulle aggravanti. Il ricorrente lamenta che il tribunale non ha operato il necessario giudizio di bilanciamento ed osserva che l'eventuale esclusione della recidiva ha effetti positivi per l'imputato in quanto incide anche sul termine di prescrizione. Il ricorso è inammissibile poiché l'impugnazione non è sorretta da alcuna adeguato interesse in quanto non sortirebbe alcun effetto positivo per il ricorrente , posto c:he la recidiva non è stata presa in considerazione né ai fini del calcolo della pena , dell'eventuale bilanciamento e della prescrizione e non risulta al riguardo necessaria una esplicita esclusione. Ritenuto che la Corte di Appello ha correttamente osservato che la contestata recidiva non ha inciso in alcun modo sul contenuto della sentenza sicchè la doglianza risulta anche generica poiché non si confronta con la detta motivazione . Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023