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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 26022/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RM) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/08/2020 della CORTE di APPELLO di ROMA.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato, quanto alla dichiarazione di responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di concorso in interposizione fittizia ascritto loro, la sentenza emessa in data 27/11/2019 dal Tribunale di Frosinone, disponendo il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto dei beni immobili e dei conti correnti bancari oggetto del decreto di sequestro preventivo emesso in data 18/03/2019 dal G.i.p. del Tribunale di Brescia, nonché, in accoglimento dell'appello del P.M., la confisca dell'autovettura Mercedes GLE 350 4 Matic, tg. [OSCURATO:TARGA].

1.1. Contro questa decisione, gli imputati hanno proposto ricorso deducendo i motivi che saranno di seguito riepilogati nei limiti strettamente necessari per la redazione della motivazione (art. 173, comma 1, disp att. cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, proposti per motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati, o comunque privi della necessaria specificità, sono inammissibili.

1. Con il primo motivo del ricorso congiunto, gli imputati lamentano violazione dell'art. 512-bis cod. pen. e vizi di motivazione quanto all'elemento oggettivo del reato (la Corte di appello non avrebbe precisato se il fatto contestato si concretizza in una attribuzione fittizia di titolarità ovvero in una mera disponibilità di fatto dei beni de quibus; le indagini indicherebbero che la provvista risaliva al [OSCURATO:PERSONA], che il [OSCURATO:PERSONA] non era intestatario, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva disponibilità esclusiva dell'autovettura, non a caso rivenuta preso la sua abitazione; quanto al passaggio di proprietà, nulla imponeva che l'intestatario della polizza RC auto fosse anche l'effettivo proprietario del veicolo).

1.1. Con il secondo motivo del ricorso congiunto, si lamEnta carenza di dolo in capo agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Con il terzo motivo del ricorso congiunto, si lamenta la mancata riqualificazione dei fatti accertati come tentativo.

1.3. Con il quarto motivo del ricorso congiunto, si lamenta assoluta carenza di elementi probatori a carico della [OSCURATO:PERSONA].

1.4. Con il primo motivo del ricorso del solo imputato [OSCURATO:PERSONA], si lamenta carenza del necessario dolo specifico. 2.

I predetti motivi, tutti aventi ad oggetto le dichiarazioni di responsabilità e la qualificazione giuridica dei fatti accertati, possono essere esaminati congiuntamente; essi sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali i ricorrenti in concreto non si confrontano.

La Corte di appello (riproponendo, come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le considerazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti), ha, in proposito, valorizzato gli elementi indicati a pag. 71:114 della sentenza impugnata, ed in particolare le intercettazioni di conversazioni svolte a bordo delle autovetture in uso al [OSCURATO:PERSONA], l'acquisita documentazione bancaria e gli ulteriori esiti delle indagini svolte.

2.1. Non appare inopportuno ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (così, per tutte, Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

2.2. I ricorrenti contestano l'interpretazione delle conversazioni intercettate valorizzate, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomertazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcune conversazioni, e trascurando altre conversazioni pure valorizzate dal Tribunale, ed incensurabilmente interpretate.

Si precisa che gli esiti delle intercettazioni non necessitavano di riscontri, avendo valenza indiziaria "piena".

La Corte di appello ha esaminato e puntualmente confutato le censure della difesa inerenti all'interpretazione delle conversazioni intercettate (pag. 9 s. della sentenza impugnata), in particolare osservando che la mancata adozione di un linguaggio criptico non indica necessariamente la buona fede degli interlocutori, ma può ben evidenziare la convinzione di non essere intercettati.

2.3. Come inequivocabilmente emergente da una conversazione intercettata in data 19/01/2019 e dalle conversazioni intercettate successivamente, confermato dalla documentazione acquisita, la Corte di appello ha ritenuto che, a beneficio del [OSCURATO:PERSONA], «[OSCURATO:PERSONA] si è reso fittiziamente titolare dell'autovettura in questione, e [OSCURATO:PERSONA], in modo convergente e previa intesa, ha consapevolmente favorito ed agevolato la condotta elusiva», evidenziando altresì che «nessun passaggio di proprietà dalla S.P.

Rent al [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mai potuto perfezionarsi, essendo intervenuto nel frattempo il sequestro dell'autovettura.

Ma il passaggio di proprietà era certamente in corso, dato che il documento proveniente da Ania (...) prova inconfutabilmente che in data 08/03/2019 [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato a proprio nome il contratto d'i assicurazione per l'autovettura; e la notoria, necessaria coincidenza tra titolare del contratto di assicurazione e proprietario dell'auto dimostra che il passaggio di proprietà era in corso».

D'altro canto, come chiarito a pag. 10 della sentenza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] faceva da tempo da prestanome per il [OSCURATO:PERSONA], "era abituale intestatario di beni del [OSCURATO:PERSONA]", ed agì, nella trattativa oggetto d'imputazione "secondo le indicazioni e le direttive del [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 10 s. della sentenza impugnata); proprio il [OSCURATO:PERSONA] mise "a disposizione della coppia [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] la somma di 21.000,00 euro da versare al concessionario" (e, sul punto, la Corte di appello, a pag. 11 s. della sentenza impugnata, ha dettagliatamente confutato le censure della difesa); infine, contrariamente a quanto afferma la difesa, l'autovettura de qua, nel momento in cui fu sequestrata "era nella disponibilità esclusiva di [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 12 della sentenza impugnata).

2.4. La Corte di appello ha anche compiutamente indicato: - le ragioni per le quali era configurabile il necessario dolo specifico a carico di tutti i concorrenti (pag. 13 s. della sentenza impugnata), in considerazione del fondato pericolo (noto anche ai concorrenti) che il [OSCURATO:PERSONA] fosse sottoposto a procedimento di prevenzione; - gli inequivocabili elementi probatori che dimostravano il consapevole concorso nel reato della [OSCURATO:PERSONA] (pag. 14 della sentenza impugnata); - le ragioni per le quali il reato era da ritenersi consumato, e non meramente tentato (pag. 15 della sentenza impugnata).

2.4.1. La Corte di appello ha, in particolare, ritenuto, in diritto che, ai fini dell'integrazione del reato contestato ai concorrenti, non occorre l'intestazione fittizia del bene, ma la mera attribuzione fittizia della titolarità di esso, od anche la sua disponibilità, ad un terzo, per le finalità indicate dalla norma incriminatrice de qua.

In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Sezione (Sez. 2, n. 8452 del 21/01/2019, Riela, in motivazione), per il quale, sebbene la norma incriminatrice de qua sia intitolata "trasferimento fraudolento di valori", «il che farebbe pensare ad un "passaggio" di titolarità di beni da un soggetto ad un altro con modalità fittizie o simulatorie, di modo che sembrerebbe necessario accertare in primo luogo se tale passaggio vi sia stato e in secondo luogo se esso rivesta carattere fittizio», questa lettura puramente formale ed esteriore della norma non appare condivisibile, «poiché i contorni della fattispecie in esame, ed in particolare la condotta attiva, devono essere esattamente individuati attraverso il contenuto precettivo della disposizione normativa e alla luce della sua ratio.

Il precetto evoca la "attribuzione fittizia" ad altri della "titolarità o disponibilità" di denaro, beni od altre utilità ed individua espressamente la finalità della norma (quale elemento oggetto di dolo specifico) nell'intento di impedire l'elusione di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero l'agevolazione di delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita.

L'individuazione della materialità del delitto in esame nella "attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità" di denaro, beni od altre utilità, consente di affermare che il legisllatore prescinde da concetti giuridico- formali.

In primo luogo, infatti, l'impiego dei termini "disponibilità" e "titolarità", inidonei a caratterizzare soltanto la condizione del possessore o quella del proprietario, rispondono all'esigenza di ricondurre nell'ambito della previsione normativa tutte quelle situazioni, anche non inquadrabili secondo precisi schemi civilistici, nelle quali tuttavia il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene.

In secondo luogo, il termine "attribuzione' prescinde da un trasferimento in senso tecnico-giuridico o, per meglio dire, non descrive quali debbano essere le modalità della fittizia attribuzione, rimandando, non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso la comune caratteristica del mantenimento dell'effettivo potere sul bene "attribuito" in capo al soggetto che effettua l'attribuzione ovvero per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione medesima viene compiuta; richiedendo, pertanto, l'accertamento che denaro, beni od altre utilità che appaiono nella "titolarità o disponibilità" di un soggetto, in realtà siano riconducibili ad un soggetto diverso.

In altri termini, il legislatore, nella consapevolezza della complessità dei moderni sistemi economico-finanziari, non indica i meccanismi, che possono essere molteplici, diversi e non classificabili in astratto, attraverso i quali dovrebbe realizzarsi la "attribuzione fittizia", ma lascia libero il giudice di merito di procedere a tutti gli accertamenti del caso al fine di pervenire ad un giudizio, non vincolato necessariamente da criteri giuridico- formali, ma soltanto rispettoso dei parametri normativi di valutazione delle prove o degli indizi emergenti da elementi fattuali o logici.

Questo deve ritenersi sia il significato del principio, già formulato da questa Suprema Corte, e che va in questa sede ribadito secondo il quale il delitto in esame è una fattispecie a forma libera, che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di qualsiasi cosa, di denaro o altra utilità, realizzata in qualsiasi forma.

Il fatto-reato nella sua struttura consiste, quindi, in una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, e nel realizzare consapevolmente e volontariamente tale situazione».

Si richiede, in altri termini, che intervenga una qualsasi tipologia di atto idonea a determinare l'apparenza di un rapporto di signoria difforme dalla realtà tra un determinato soggetto ed un bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto - o nell'interesse - del quale l'attribuzione è operata (Sez. 2, n. 52616 del 30/09/2014, Salvi, Rv. 261613 - 01), al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza.

3. Con il quinto motivo del ricorso congiunto, gli imputati lamentano l'eccessività del trattamento sanzionatorio, che asseritamente avrebbe dovuto essere determinato avendo riguardo ai limiti edittali minimi.

3.1. Con il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3.2. I motivi sono del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini delle contestate statuizioni, ha correttamente valorizzato la premessa gravità dei fatti accertati, gli innumerevoli precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA], e l'assenza per tutti di ulteriori elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza.

3.2.1. Deve, peraltro, rilevarsi che la [OSCURATO:PERSONA] ha già fruito dell'irrogazione della pena edittale minima irrogabile, e che la pena irrogata al [OSCURATO:PERSONA] è soltanto lievemente superiore.

4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta c:olpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila ciascuno.

P.Q.M.

Di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RM) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/08/2020 della CORTE di APPELLO di ROMA. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato, quanto alla dichiarazione di responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di concorso in interposizione fittizia ascritto loro, la sentenza emessa in data 27/11/2019 dal Tribunale di Frosinone, disponendo il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto dei beni immobili e dei conti correnti bancari oggetto del decreto di sequestro preventivo emesso in data 18/03/2019 dal G.i.p. del Tribunale di Brescia, nonché, in accoglimento dell'appello del P.M., la confisca dell'autovettura Mercedes GLE 350 4 Matic, tg. [OSCURATO:TARGA]. 1.1. Contro questa decisione, gli imputati hanno proposto ricorso deducendo i motivi che saranno di seguito riepilogati nei limiti strettamente necessari per la redazione della motivazione (art. 173, comma 1, disp att. cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, proposti per motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati, o comunque privi della necessaria specificità, sono inammissibili. 1. Con il primo motivo del ricorso congiunto, gli imputati lamentano violazione dell'art. 512-bis cod. pen. e vizi di motivazione quanto all'elemento oggettivo del reato (la Corte di appello non avrebbe precisato se il fatto contestato si concretizza in una attribuzione fittizia di titolarità ovvero in una mera disponibilità di fatto dei beni de quibus; le indagini indicherebbero che la provvista risaliva al [OSCURATO:PERSONA], che il [OSCURATO:PERSONA] non era intestatario, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva disponibilità esclusiva dell'autovettura, non a caso rivenuta preso la sua abitazione; quanto al passaggio di proprietà, nulla imponeva che l'intestatario della polizza RC auto fosse anche l'effettivo proprietario del veicolo). 1.1. Con il secondo motivo del ricorso congiunto, si lamEnta carenza di dolo in capo agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Con il terzo motivo del ricorso congiunto, si lamenta la mancata riqualificazione dei fatti accertati come tentativo. 1.3. Con il quarto motivo del ricorso congiunto, si lamenta assoluta carenza di elementi probatori a carico della [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. Con il primo motivo del ricorso del solo imputato [OSCURATO:PERSONA], si lamenta carenza del necessario dolo specifico. 2. I predetti motivi, tutti aventi ad oggetto le dichiarazioni di responsabilità e la qualificazione giuridica dei fatti accertati, possono essere esaminati congiuntamente; essi sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali i ricorrenti in concreto non si confrontano. La Corte di appello (riproponendo, come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le considerazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti), ha, in proposito, valorizzato gli elementi indicati a pag. 71:114 della sentenza impugnata, ed in particolare le intercettazioni di conversazioni svolte a bordo delle autovetture in uso al [OSCURATO:PERSONA], l'acquisita documentazione bancaria e gli ulteriori esiti delle indagini svolte. 2.1. Non appare inopportuno ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (così, per tutte, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 2.2. I ricorrenti contestano l'interpretazione delle conversazioni intercettate valorizzate, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomertazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcune conversazioni, e trascurando altre conversazioni pure valorizzate dal Tribunale, ed incensurabilmente interpretate. Si precisa che gli esiti delle intercettazioni non necessitavano di riscontri, avendo valenza indiziaria "piena". La Corte di appello ha esaminato e puntualmente confutato le censure della difesa inerenti all'interpretazione delle conversazioni intercettate (pag. 9 s. della sentenza impugnata), in particolare osservando che la mancata adozione di un linguaggio criptico non indica necessariamente la buona fede degli interlocutori, ma può ben evidenziare la convinzione di non essere intercettati. 2.3. Come inequivocabilmente emergente da una conversazione intercettata in data 19/01/2019 e dalle conversazioni intercettate successivamente, confermato dalla documentazione acquisita, la Corte di appello ha ritenuto che, a beneficio del [OSCURATO:PERSONA], «[OSCURATO:PERSONA] si è reso fittiziamente titolare dell'autovettura in questione, e [OSCURATO:PERSONA], in modo convergente e previa intesa, ha consapevolmente favorito ed agevolato la condotta elusiva», evidenziando altresì che «nessun passaggio di proprietà dalla S.P. Rent al [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mai potuto perfezionarsi, essendo intervenuto nel frattempo il sequestro dell'autovettura. Ma il passaggio di proprietà era certamente in corso, dato che il documento proveniente da Ania (...) prova inconfutabilmente che in data 08/03/2019 [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato a proprio nome il contratto d'i assicurazione per l'autovettura; e la notoria, necessaria coincidenza tra titolare del contratto di assicurazione e proprietario dell'auto dimostra che il passaggio di proprietà era in corso». D'altro canto, come chiarito a pag. 10 della sentenza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] faceva da tempo da prestanome per il [OSCURATO:PERSONA], "era abituale intestatario di beni del [OSCURATO:PERSONA]", ed agì, nella trattativa oggetto d'imputazione "secondo le indicazioni e le direttive del [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 10 s. della sentenza impugnata); proprio il [OSCURATO:PERSONA] mise "a disposizione della coppia [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] la somma di 21.000,00 euro da versare al concessionario" (e, sul punto, la Corte di appello, a pag. 11 s. della sentenza impugnata, ha dettagliatamente confutato le censure della difesa); infine, contrariamente a quanto afferma la difesa, l'autovettura de qua, nel momento in cui fu sequestrata "era nella disponibilità esclusiva di [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 12 della sentenza impugnata). 2.4. La Corte di appello ha anche compiutamente indicato: - le ragioni per le quali era configurabile il necessario dolo specifico a carico di tutti i concorrenti (pag. 13 s. della sentenza impugnata), in considerazione del fondato pericolo (noto anche ai concorrenti) che il [OSCURATO:PERSONA] fosse sottoposto a procedimento di prevenzione; - gli inequivocabili elementi probatori che dimostravano il consapevole concorso nel reato della [OSCURATO:PERSONA] (pag. 14 della sentenza impugnata); - le ragioni per le quali il reato era da ritenersi consumato, e non meramente tentato (pag. 15 della sentenza impugnata). 2.4.1. La Corte di appello ha, in particolare, ritenuto, in diritto che, ai fini dell'integrazione del reato contestato ai concorrenti, non occorre l'intestazione fittizia del bene, ma la mera attribuzione fittizia della titolarità di esso, od anche la sua disponibilità, ad un terzo, per le finalità indicate dalla norma incriminatrice de qua. In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Sezione (Sez. 2, n. 8452 del 21/01/2019, Riela, in motivazione), per il quale, sebbene la norma incriminatrice de qua sia intitolata "trasferimento fraudolento di valori", «il che farebbe pensare ad un "passaggio" di titolarità di beni da un soggetto ad un altro con modalità fittizie o simulatorie, di modo che sembrerebbe necessario accertare in primo luogo se tale passaggio vi sia stato e in secondo luogo se esso rivesta carattere fittizio», questa lettura puramente formale ed esteriore della norma non appare condivisibile, «poiché i contorni della fattispecie in esame, ed in particolare la condotta attiva, devono essere esattamente individuati attraverso il contenuto precettivo della disposizione normativa e alla luce della sua ratio. Il precetto evoca la "attribuzione fittizia" ad altri della "titolarità o disponibilità" di denaro, beni od altre utilità ed individua espressamente la finalità della norma (quale elemento oggetto di dolo specifico) nell'intento di impedire l'elusione di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero l'agevolazione di delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita. L'individuazione della materialità del delitto in esame nella "attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità" di denaro, beni od altre utilità, consente di affermare che il legisllatore prescinde da concetti giuridico- formali. In primo luogo, infatti, l'impiego dei termini "disponibilità" e "titolarità", inidonei a caratterizzare soltanto la condizione del possessore o quella del proprietario, rispondono all'esigenza di ricondurre nell'ambito della previsione normativa tutte quelle situazioni, anche non inquadrabili secondo precisi schemi civilistici, nelle quali tuttavia il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene. In secondo luogo, il termine "attribuzione' prescinde da un trasferimento in senso tecnico-giuridico o, per meglio dire, non descrive quali debbano essere le modalità della fittizia attribuzione, rimandando, non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso la comune caratteristica del mantenimento dell'effettivo potere sul bene "attribuito" in capo al soggetto che effettua l'attribuzione ovvero per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione medesima viene compiuta; richiedendo, pertanto, l'accertamento che denaro, beni od altre utilità che appaiono nella "titolarità o disponibilità" di un soggetto, in realtà siano riconducibili ad un soggetto diverso. In altri termini, il legislatore, nella consapevolezza della complessità dei moderni sistemi economico-finanziari, non indica i meccanismi, che possono essere molteplici, diversi e non classificabili in astratto, attraverso i quali dovrebbe realizzarsi la "attribuzione fittizia", ma lascia libero il giudice di merito di procedere a tutti gli accertamenti del caso al fine di pervenire ad un giudizio, non vincolato necessariamente da criteri giuridico- formali, ma soltanto rispettoso dei parametri normativi di valutazione delle prove o degli indizi emergenti da elementi fattuali o logici. Questo deve ritenersi sia il significato del principio, già formulato da questa Suprema Corte, e che va in questa sede ribadito secondo il quale il delitto in esame è una fattispecie a forma libera, che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di qualsiasi cosa, di denaro o altra utilità, realizzata in qualsiasi forma. Il fatto-reato nella sua struttura consiste, quindi, in una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, e nel realizzare consapevolmente e volontariamente tale situazione». Si richiede, in altri termini, che intervenga una qualsasi tipologia di atto idonea a determinare l'apparenza di un rapporto di signoria difforme dalla realtà tra un determinato soggetto ed un bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto - o nell'interesse - del quale l'attribuzione è operata (Sez. 2, n. 52616 del 30/09/2014, Salvi, Rv. 261613 - 01), al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza. 3. Con il quinto motivo del ricorso congiunto, gli imputati lamentano l'eccessività del trattamento sanzionatorio, che asseritamente avrebbe dovuto essere determinato avendo riguardo ai limiti edittali minimi. 3.1. Con il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.2. I motivi sono del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini delle contestate statuizioni, ha correttamente valorizzato la premessa gravità dei fatti accertati, gli innumerevoli precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA], e l'assenza per tutti di ulteriori elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza. 3.2.1. Deve, peraltro, rilevarsi che la [OSCURATO:PERSONA] ha già fruito dell'irrogazione della pena edittale minima irrogabile, e che la pena irrogata al [OSCURATO:PERSONA] è soltanto lievemente superiore. 4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta c:olpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila ciascuno. P.Q.M. Di
Decreto Cassazione n. 26022/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris