Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:C:2020:405
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0033_INF
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 maggio 2020 –
Commissione / Bulgaria (Organismo investigativo ferroviario)
(causa C‑33/19) (
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)
«Inadempimento di uno Stato – Sicurezza delle ferrovie – Direttiva 2004/49/CE – Articolo 21, paragrafi 1 e 2 – Mancata adozione delle disposizioni necessarie per garantire l’indipendenza organizzativa dell’organismo investigativo nonché il suo accesso autonomo a risorse sufficienti»
1.
Trasporti – Trasporti ferroviari – Sicurezza delle ferrovie comunitarie – Direttiva 2004/49 – Indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti – Organismo investigativo – Obbligo d’indipendenza – Normativa nazionale che non delimita sufficientemente le procedure di nomina e di valutazione dei membri dell’organismo investigativo e che non garantisce l’indipendenza di tale organismo rispetto al gestore dell’infrastruttura subordinato gerarchicamente al Ministro dei Trasporti – Mancanza d’indipendenza organizzativa – Inadempimento
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/49, art. 21, § 1)
(v. punti 50, 62, 84-92, 101, 122, disp. 1)
2.
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato
(Art. 258 TFUE)
(v. punti 78, 79, 110, 111)
3.
Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Atto introduttivo del giudizio – Enunciazione coerente e particolareggiata degli addebiti – Mancanza – Irricevibilità
[Art. 258 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 120, c)]
(v. punti 80-83)
4.
Trasporti – Trasporti ferroviari – Sicurezza delle ferrovie comunitarie – Direttiva 2004/49 – Indagini sugli incidenti e gli inconvenienti – Organismo investigativo – Obbligo d’indipendenza – Normativa nazionale che prevede la chiusura di ogni indagine con la trasmissione di un rapporto finale al Ministro dei Trasporti – Ammissibilità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/49, artt. 21, § 1, e 23, §§ 1 e 2)
(v. punti 94, 97-100)
5.
Trasporti – Trasporti ferroviari – Sicurezza delle ferrovie comunitarie – Direttiva 2004/49 – Indagini sugli incidenti e gli inconvenienti – Organismo investigativo – Obbligo d’indipendenza – Limiti – Personale e bilancio dell’organismo – Normativa nazionale che prevede l’elaborazione del progetto di bilancio dell’organismo d’indagine ad opera di una persona subordinata gerarchicamente al Ministro dei Trasporti – Mancanza d’indipendenza finanziaria – Inadempimento
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/49, art. 21, § 2)
(v. punti 112-122, disp. 1)
Dispositivo
1)
La Repubblica di Bulgaria, non avendo adottato le misure necessarie per garantire l’indipendenza organizzativa dell’organismo investigativo rispetto al gestore dell’infrastruttura ferroviaria controllato dal Ministro dei Trasporti, delle Tecnologie dell’informazione e delle Comunicazioni, nonché l’indipendenza di tale organismo rispetto al suddetto gestore per quanto riguarda l’accesso alle risorse necessarie all’esercizio delle sue funzioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).
2)
La Repubblica di Bulgaria è condannata alle spese.
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GU C 122 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]
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