CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 18320/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34410/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], quale società incorporante la società Aeroporto di Salerno, Costa d'[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Capraia, n. 75, Scala R, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34410/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 18320/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno, n. 434/2019 depositata il 5 aprile 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con sei mezzi, nei confronti della società Aeroporto di Salerno, Costa d'[OSCURATO:SOCIETA]., per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Salerno ne ha rigettato il gravame, confermando la decisione di primo grado che aveva dichiarato risolto il contratto di locazione intercorso tra lo stesso (quale conduttore) e il predetto ente (quale locatore) — in relazione a locale, di ca. 13 mq, adibito a bar, all’interno dell’aeroporto — in conseguenza della morosità maturata a cominciare dal canone di ottobre del 2012, con la condanna del conduttore medesimo al pagamento dei relativi importi fino al rilascio del bene. Resiste, depositando controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], quale società incorporante la società Aeroporto di Salerno, Costa d'[OSCURATO:SOCIETA].. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia «mancata applicazione del principio di diritto dell'art. 1321 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere (la Corte d’appello) applicato quello previsto nel contratto sottoscritto dalle parti; violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sull'interpretazione dell'intenzione delle parti e sull'interpretazione complessiva delle clausole; violazione e falsa applicazione degli artt.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34410/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 18320/2022 1571 c.c. e 657 - 658 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.Data pubblicazione 07/06/2022 3, cod. proc. civ., per aver ritenuto il contratto stipulato tra le parti come contratto di locazione ed aver di conseguenza applicato il procedimento di sfratto per la convalida dello sfratto» (così testualmente nell’intestazione). Sostiene che quello intercorso doveva pur sempre considerarsi un rapporto derivato dal primo atto concessorio dell’area al gestore aeroportuale, come tale collegato e condizionato alle vicende di quest’ultimo, essendo inoltre, la stipula di contratti con terzi, condizionata all’autorizzazione del Ministero, ove si tratti di aree e locali destinati alle attività aeronautiche, giusta Circolari n. 13775 del 16 ottobre 1998 e n. 12479 del 20 ottobre 1999. Rileva che di ciò poteva trarsi nella specie riscontro: dal bando predisposto dalla società gestrice nel quale si parlava espressamente di assegnazione in concessione, ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 163 del 2016 per l'area da destinare a Bar e Tabacchi; dal fatto che il locale gli era stato assegnato solo perché la sua offerta era risultata la migliore; dall'intestazione del contratto come «Contratto sub concessione locali destinato ad uso commerciale»; dalla previsione, ivi contenuta, che gli imponeva di adeguarsi anche alle prescrizioni date dalle autorità competenti e in particolare dall’ENAC; dal previsto necessario gradimento alla società del personale dipendente; dalla previsione di una royalty al 3% sul fatturato prodotto. Il tutto a conferma, secondo il ricorrente, di una finalizzazione dell’attività in questione al pubblico interesse. Richiama a supporto il principio affermato da Cass. 11/02/2005, n. 2852 (e ribadito da Cass. 17/01/2007, n. 972), secondo il quale «locazione e subconcessione di diritto privato di un locale demaniale per uso commerciale si differenziano, sotto il profilo causale, per il fatto che solo in quest'ultima la cessione in uso al terzo tende a perseguire l'interesse pubblico nel bene considerato, interesse che va F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34410/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 18320/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 desunto da tutte le clausole contrattuali, che impongano obblighi comportamentali al terzo subconcessionario. Detti obblighi, tra i quali rientra quello di attuazione di una specifica destinazione mediante un'attività indispensabile o comunque utile per l'impresa del cedente, non costituiscono meri motivi per la stipula del contratto, ma sono elementi essenziali della struttura contrattuale posta in essere dalle parti (nella specie la S. C. ha confermato la sentenza di merito che, facendo uso delle regole ermeneutiche di cui agli articoli 1362 e ss. cod. civ., aveva qualificato come subconcessione, escludendo l'ipotesi della locazione, il contratto stipulato dalla società gerente di uno scalo aereo di primaria importanza nazionale con un imprenditore privato per l'uso di locali interni all'aeroporto quale rivendita di giornali e tabacchi)». 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia «mancata applicazione del principio di diritto dell'art. 1453 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere (la corte d’appello) dichiarato la risoluzione contrattuale; mancata applicazione del principio di diritto dell'art. 1460 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non aver dichiarato legittima la sospensione dei pagamenti rateali» (così testualmente nell’intestazione). Sostiene che la qualificazione del contratto come subconcessione avrebbe di conseguenza comportato la necessità di verificare chi tra le parti, con la sua inadempienza, aveva determinato la risoluzione contrattuale. Rileva che, in tale prospettiva, andavano valorizzate, come idonee ad ascrivere alla controparte inadempienze gravi, causa di risoluzione, e comunque a giustificare ex art. 1460 cod. civ. il contrapposto suo inadempimento, le seguenti circostanze: a) la proposta della società riguardava un locale, da adibire ad attività commerciale, all’interno dell’aeroporto; b) l’esistenza di un aeroporto e di suoi frequentatori F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34410/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 18320/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 costituiva dunque elemento essenziale del rapporto contrattuale; c) dal mese di settembre del 2012 quasi tutti i voli sia in arrivo che in partenza erano stati soppressi (circostanza – afferma – mai smentita e comunque confermata anche dalla produzione di articolo di stampa). 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia «mancata e falsa applicazione dei principi di diritto degli artt. 1575, 1460 e 1455 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non aver (la corte d’appello) applicato al contratto di locazione il principio dell'inadempimento e della sospensione del pagamento delle rate». Rileva che, anche a voler considerare corretta la qualificazione del contratto come di locazione, alla luce delle suindicate circostanze — e considerata anche l’installazione di distributori automatici — il comportamento della controparte avrebbe dovuto considerarsi inadempiente agli obblighi previsti dagli artt. 1575 e ss. cod. civ. e, di converso, giustificata, ex art. 1460 cod. civ., la sospensione del pagamento dei canoni. 4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «mancata e falsa applicazione dei principi di diritto dell’art. 1357 (recte: 1375) cod. civ.». Lamenta che il giudice d’appello ha malamente inteso la reiterata eccezione di violazione del principio di buona fede, dal momento che questa era stata dedotta non perché si intendesse sostenere che la società locatrice avesse l’obbligo di garantire il traffico aeroportuale e di non compiere atti di non concorrenza, ma perché alla data in cui controparte si determinò alla intimazione di sfratto, erano in corso trattative tra le parti volte a trovare rimedio alla situazione venutasi a creare e ciò su sollecitazione della stessa società, che aveva così ingenerato il convincimento che le proprie richieste al riguardo (di sospensione o almeno riduzione del canone) potessero trovare F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34410/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 18320/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 accoglimento. Richiama a supporto il principio affermato da Cass. 03/08/1995, n. 8501, secondo cui «allorquando le parti di un contratto già concluso abbiano avviato delle trattative, poi non giunte a buon fine, per modificarne il contenuto e la portata, ed in vista di ciò abbiano stabilito concordemente di sospendere l'esecuzione delle prestazioni da esso nascenti, in quanto incompatibili con il futuro auspicato assetto negoziale, il giudice chiamato a decidere sulle contrapposte domande di adempimento, risoluzione, risarcimento, per essere il contratto rimasto inadempiuto dopo il fallimento di dette trattative, non può esimersi dal valutare unitariamente e comparativamente il comportamento degli obbligati in questa fase, allo scopo di accertare se l'eventuale contegno sleale, dilatorio e non di buona fede di qualcuno di esse — a parte la configurabilità a suo carico di una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ. — abbia potuto dar luogo a responsabilità contrattuale, incidendo negativamente nella fase esecutiva del contratto alla cui modificazione le trattative tendevano, giustificando l'inadempimento dell'altra parte». Sostiene in conclusione che l’inadempimento contrattuale era da porsi a carico della parte appellata a cui andava addebitata la responsabilità della risoluzione contrattuale per non essersi attenuta, «nella fase contrattuale», ai principi di buona fede. 5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1467, 1552, 1362, 1363, 1366, 1374 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma primo, n. 3, perché la corte d'appello ha erroneamente ritenuto non applicabile l'istituto della presupposizione, nel caso concernente il presupposto implicito del contratto determinante la volontà negoziale» (così in rubrica). Sostiene che era «chiaro e logico» che la causa condizionante del contratto era il traffico aeroportuale con la presenza di utenti all'interno dell'aeroporto, da ciò discendendo che, una volta venuto a F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34410/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 18320/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 mancare il traffico aeroportuale, era venuta meno la oggettiva situazione di fatto condizionante la sottoscrizione del contratto, e quindi lo stesso doveva dichiararsi risolto. Soggiunge che la corte d’appello, avendo condiviso l’affermazione del primo giudice secondo cui il venir meno della condizione inespressa, non imputabile ai contraenti, non determina inadempimento ma è solo causa di risoluzione del contratto con effetto ex tunc, avrebbe dovuto trarne la conseguenza che le prestazioni successive, e quindi i canoni da ottobre 2012, non erano dovuti. 6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, infine, «violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma primo, n. 3 e n. 5, per omessa ammissione della prova e per non valutazione delle prove prodotte in corso di causa» (così in rubrica). Censura l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui non vi era prova che la parte appellata avesse la gestione dell'aeroporto, trattandosi invece di circostanza non contestata. Lamenta che peraltro, in tal caso, il giudice di merito avrebbe dovuto conseguentemente dichiarare nullo il contratto e comunque pronunciarne la risoluzione o rigettare la domanda per carenza di legittimazione attiva. Allo stesso modo doveva considerarsi provato che la cancellazione degli scali e la cessazione del traffico aeroportuale erano dipese da cause imputabili alla parte appellata e, comunque, contraddittoria la mancata ammissione delle prove sul punto richieste, così come di quelle dirette a dimostrare che la società aveva permesso che all'interno dell'aeroporto fossero posizionati distributori automatici di bibite ed alimenti. 7. Il primo motivo è infondato, anche se la motivazione addotta F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34410/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 18320/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 dalla corte di merito deve essere corretta, ai sensi dell’art. 384, comma quarto, cod. proc. civ.. 7.1. La correzione da operare riguarda la qualificazione del contratto, erroneamente indirizzata in sentenza sul versante della locazione invece che su quello della subconcessione di diritto privato. Giova al riguardo premettere che la qualificazione del contratto è operazione diversa da quella della sua interpretazione ed ha la funzione di stabilire quale sia la disciplina in concreto ad esso applicabile, con le relative conseguenze effettuali. Mentre, infatti, l'attività di interpretazione è diretta alla ricerca e alla individuazione della comune volontà dei contraenti e costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito (normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ovvero, ancora, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall'art. 1362 e ss. cod. civ.), l'attività di qualificazione, affidandosi al metodo della sussunzione, si risolve nell'applicazione di norme giuridiche e può formare oggetto di verifica in sede di legittimità sia per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico cui si riferisce, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto cosi come accertati, sia, infine, con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussunzione della fattispecie concreta nel paradigma normativo (v. Cass. 14/07/2016, n. 14355; 04/10/2017, n. 23171; 15/10/2021, n. 28424). 7.2. Ciò premesso va ribadito che, come già esaustivamente evidenziato da questa Corte in fattispecie per alcuni versi analoghe, «locazione e subconcessione di diritto privato di un locale demaniale per uso commerciale, pur presentando elementi comuni, si differenziano, sotto il profilo causale, per il fatto che solo in quest'ultima la cessione in uso al terzo tende — a differenza di F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34410/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 18320/2022 quanto avviene invece nella locazione, diretta a realizzare uno scopo Data pubblicazione 07/06/2022 proprio del conduttore al godimento dell'immobile e del locatore al corrispettivo — a perseguire l'interesse pubblico insito nel bene considerato: interesse che va desunto da tutte le clausole contrattuali, che impongano obblighi comportamentali al terzo subconcessionario. «Né tanto rientra nei soli motivi che possono indurre il concessionario alla subconcessione, poiché tali obblighi di facere (in cui rientra anzitutto l'obbligo di attuazione del godimento nei termini pattuiti) o di pati a carico del terzo subconcessionario costituiscono essi stessi contenuto del contratto e, quindi, della prestazione dovuta dal terzo, ed elementi essenziali della struttura contrattuale posta in essere» (Cass. n. 2852 del 2005, richiamata dal ricorrente). Nel caso di specie proprio gli elementi evidenziati in sentenza come indicativi della comune volontà delle parti evidenziano caratteristiche del regolamento contrattuale che non ne consentono la sussunzione nella fattispecie della locazione e ne impongono, invece, la riconduzione a quella della subconcessione di diritto privato. Sono tali: — da un lato, il nomen juris dato al contratto dalle stesse parti nella relativa intestazione: indicazione che, se certamente non è vincolante, deve tuttavia essere tenuta in conto dal giudice, il quale, avuto riguardo all'effettivo contenuto del rapporto e in applicazione delle regole ermeneutiche dettate dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., potrà discostarsi dal nomen impiegato, allorquando esso risulti incompatibile con l'effettiva volontà contrattuale (Cass. n. 2852 del 2005, cit.; 20/11/2002, n. 16342; Cass. nn. 6439 del 1988; 6610 del 1991; 10898 del 1992; 9944 del 2000; 3200 del 2001); — dall’altro, il riferimento, pur non dettagliato ma certamente sufficiente ad assumere rilevanza nei sensi predetti, alla previsione di «obblighi posti a carico del conduttore relativi all'osservanza delle prescrizioni provenienti alla società concessionaria stipulante dalle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34410/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 18320/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 Autorità competenti e quelli concernenti l'assunzione del personale». Non può infatti al riguardo condividersi, alla luce di quanto s’è prima detto, la generica e apodittica considerazione svolta in sentenza — censurabile in questa sede proprio per la sua essenza valutativa in iure e non meramente ricognitiva in facto — secondo cui si tratterebbe di obblighi di «carattere accessorio», inidonei a dare «alcuna diversa connotazione al contratto», rispetto a quella emergente da altre clausole del contratto che usano termini e fanno riferimento a norme proprie del contratto di locazione (queste ultime invece non decisive e neutre, attesa la compatibilità, come si dirà, di tali norme anche con la subconcessione). 7.3. Ciò premesso deve tuttavia anche rilevarsi che la pur diversa qualificazione del contratto — in termini di subconcessione di diritto privato — non può però avere la conseguenza pretesa nel motivo in esame (inammissibilità dello sfratto). L’esposta differenza, sul piano causale, delle due figure contrattuali non toglie, infatti, che anche quella di matrice concessoria, resti comunque di diritto privato e soggetta alle norme di diritto privato tutte le volte in cui, come nella specie, non venga in rilievo il rapporto latamente concessorio in quanto tale, ma piuttosto il rapporto privatistico da esso derivato (cfr. Cass. Sez. U. 25/02/2016, n. 3730, che ha per tal motivo dichiarato, in sede di regolamento di giurisdizione, la giurisdizione del giudice ordinario adito con intimazione di sfratto per morosità ex art. 657 cod. proc. civ. da parte di un’Asl nei confronti di società concessionaria, all’interno dei locali di una struttura ospedaliera, adibiti a servizio bar e ristorazione, in ragione della grave morosità accumulata dalla concessionaria, in ipotesi dunque evidentemente assimilabile a quella in esame; v. anche Cass. Sez. U. 01/07/2008, n. 17937). 8. Il secondo motivo è inammissibile, per aspecificità. Esso non si confronta, infatti, con il rilievo contenuto in sentenza, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34410/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 18320/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 a conferma del convincimento già al riguardo espresso dal primo giudice, secondo cui il mantenimento minimo di traffico aeroportuale non era stato assunto quale obbligo nella regolamentazione pattizia intervenuta tra le parti e che, trattandosi di evento non dipendente dalla società locatrice, ossia "esterno", poteva essere solo oggetto di una espressa previsione contrattuale. Non si vede, né è spiegato in ricorso, come la corretta qualificazione del contratto, in termini di subconcessione e non di locazione, potrebbe condurre a diversa conclusione sul punto, il quale attiene alla ricostruzione del contenuto del contratto e della comune volontà delle parti e, in quanto tale, come detto, si colloca sul piano non della qualificazione ma della interpretazione del contratto, riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (nei limiti, peraltro, in cui l’allegazione è oggi consentita dal nuovo testo dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.). 9. È inammissibile anche il terzo motivo, con il quale si prospetta analoga doglianza, distinta dalla prima, da un lato, per il riferimento alla diversa premessa qualificatoria del contratto come di locazione (ininfluente, però, allo stesso modo dell’altra, per le ragioni dette) e, dall’altro, per l’aggiuntivo riferimento, quale asserita ulteriore condotta inadempiente, alla installazione di distributori automatici. La doglianza, come quelle precedente, impinge inammissibilmente nella ricostruzione del sinallagma contrattuale, non sindacabile nel giudizio di legittimità, come detto, se non per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (ove si indichino non solo i canoni asseritamente violati ma anche in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato) ovvero per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma primo, num. 5, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34410/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 18320/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 cod. proc. civ.), nella specie non dedotto e peraltro nemmeno deducibile per la preclusione dettata dall’art. 348-ter, ult. comma, cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) per il caso, nella specie ricorrente, di c.d. «doppia conforme». Come espressamente evidenziato in sentenza, invero, già il giudice di primo grado aveva ritenuto, con valutazione evidentemente condivisa anche dalla corte d’appello, quella condotta non rilevante «neppure sul piano dei doveri strumentali». 10. Il quarto motivo è altresì inammissibile. 10.1. Il tema della violazione del principio di buona fede è trattato in sentenza in quanto posto dal terzo motivo, il quale è però giudicato inammissibile perché «non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata». Tale valutazione è poi motivata nei seguenti testuali termini: «[OSCURATO:PERSONA] dando atto che nella sentenza impugnata (alla pag. 3 dal rigo 17 al rigo 27) il Tribunale specifica che la "clausola di buona fede, la cui violazione costituisce di per sé un inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne è derivato (Cass.21/01/2014, n. 1178), opera solo rispetto a quelle condotte della locatrice che presentano profili di imputabilità per esigibilità del dovere strumentale", assume che il giudice avrebbe errato nel non valutare la condotta della società [OSCURATO:SOCIETA]. in termini di buona fede e correttezza avendo la suddetta società agito in sede giudiziale in pendenza di trattative relative alla continuazione del contratto per cui è causa, con aggravio di spese a suo carico. «Appare evidente che il motivo di appello non è inerente alle argomentazioni esposte nella decisione di prime cure, nella quale il richiamo al principio di buona fede viene compiuto nell'ambito della F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34410/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 18320/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 valutazione della fondatezza dell'eccezione di inadempimento proposta dal Volpe relativa alla sussistenza in capo alla società locatrice dell'obbligo contrattuale di garantire il traffico aeroportuale e di non compiere atti di concorrenza» (v. sentenza, pagg. 5-6). In buona sostanza la Corte d’appello ha in tal modo osservato che il motivo d’appello prospettava una questione (quella della correttezza della condotta della società subconcedente per avere intimato sfratto in pendenza di trattative per una rinegoziazione del rapporto) eccentrica rispetto a quella trattata in primo grado (che riguardava piuttosto l’eccezione di inadempimento) e come tale insuscettibile di trovare ingresso in appello. 10.2. il motivo di ricorso non si confronta con tale motivazione e di essa non si fa assolutamente carico. Muove infatti da premesse fattuali totalmente opposte, e cioè dal postulato che la prospettazione svolta con il motivo di gravame fosse già stata svolta in primo grado, e deduce error in iudicando come se quella questione fosse stata decisa nel merito con applicazione di regola di giudizio errata in diritto. Non considera invece che quella questione non è stata proprio trattata nel merito dalla corte d’appello, avendo questa ritenuto la doglianza, come detto, inammissibile. La doglianza avrebbe dunque dovuto investire questa valutazione, prettamente processuale, nel rispetto degli oneri di specificità al riguardo da osservarsi: ossia riportando il tenore delle domande iniziali, quello della sentenza di primo grado, e conseguentemente argomentando in ordine all’error in procedendo in ipotesi commesso dalla corte territoriale nel ritenere inammissibile il motivo di gravame. Devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34410/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 18320/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass.11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741). 11. Il quinto motivo è in parte inammissibile, in altra parte infondato. 11.1. Il tema della presupposizione è trattato in sentenza, con riferimento al quarto motivo di gravame, nei seguenti termini: «quanto alla "presupposizione", ossia alla condizione inespressa, [il primo giudice, n.d.r.] ha … specificato che essa, in quanto condizione non imputabile ai contraenti, non determina inadempimento, bensì solo una risoluzione del contratto ex tunc che, per i contratti di durata, non spiega effetto rispetto alle prestazioni già eseguite. «Tale ultima argomentazione rende privo di rilievo l'assunto dell'appellante secondo cui il "conduttore non avrebbe mai potuto F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34410/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 18320/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 essere condannato al pagamento delle rate mensili a partire dalla cessazione del traffico aeroportuale", asseritamente risalente al 2012». A fronte di tale motivazione si appalesa eccentrica la prima subcensura con la quale il ricorrente si duole di una supposta ritenuta non applicabilità dell’istituto della presupposizione, dal momento che non è questa la ratio decidendi sul punto spesa in sentenza: la Corte d’appello invero non ha escluso che il mantenimento del traffico aeroportuale potesse considerarsi condizione inespressa del contratto, ma ha valutato irrilevante l’argomento poiché — potendo solo conseguirne la risoluzione del contratto con salvezza, però, delle prestazioni già eseguite — non avrebbe comunque potuto giustificare l’affermata non dovutezza dei canoni a far data dal 2012. 11.2. La seconda subcensura è invece pertinente, poiché si correla a tale motivazione, ma deve ritenersi infondata, seppure anche in tal caso occorrendo correggere la motivazione, ex art. 384, comma quarto, cod. proc. civ.. Come già condivisibilmente rilevato da questa Corte «alla presupposizione può … riconoscersi autonomo rilievo di categoria unificante assumente specifico significato laddove, nell'ambito delle circostanze giuridicamente influenti sul contratto, ad essa si riconducano, quali presupposti oggettivi, fatti e circostanze che, pur non attenendo alla causa del contratto o al contenuto della prestazione, assumono (per entrambe le parti ovvero per una sola di esse, ma con relativo riconoscimento da parte dell'altra) un'importanza determinante ai fini della conservazione del vincolo contrattuale. «Circostanze che, pur senza essere — come detto — dedotte specificamente quale condizione del contratto, e pertanto rispetto ad esso "esterne", ne costituiscano specifico ed oggettivo presupposto di efficacia in base al significato proprio del negozio determinato alla F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34410/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 18320/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 stregua dei criteri legali d'interpretazione, assumenti valore determinante per il mantenimento del vincolo contrattuale» (così, in motivazione, Cass. 25/05/2007, n. 12235, alla cui ampia ricostruzione dell'istituto si rimanda; v. anche, negli stessi termini, Cass. Sez. U. 20/04/2018, n. 9909, e, più di recente, Cass.24/08/2020, n. 17615). Conseguenza di tale impostazione è che «il relativo difetto legittima … le parti non già a domandare una declaratoria di invalidità o di inefficacia del contratto, né a chiederne la risoluzione per impossibilità sopravvenuta (art. 1256 c.c., artt. 1463 c.c. e ss.) della prestazione (contra, v. peraltro Cass. 22/09/1981, n. 5168), bensì all'esercizio del potere di recesso (anche qualora il presupposto obiettivo del contratto sia già in origine inesistente o impossibile a verificarsi)». Nella specie, non risultando esercitato alcun recesso per tal motivo (ma avendo l’odierno ricorrente, da un lato, anteriormente al giudizio, solo richiesto la sospensione o la riduzione del canone e, in giudizio, instato per la risoluzione per inadempimento di controparte), si appalesa corretta la decisione impugnata, sia pure sulla base dell’enunciata diversa impostazione giuridica, là dove ha escluso che le ragioni fattuali dedotte potessero giustificare il mancato pagamento dei canoni. 12. Il sesto motivo è inammissibile. Esso è chiaramente ed esclusivamente diretto a contestare le motivazioni della sentenza di primo grado, non di quella d’appello. Né si dice se e quali di queste motivazioni fossero state criticate in appello e in che termini, né in tal caso quali le motivazioni della sentenza d’appello e per quali ragioni, riconducibili a taluno dei vizi tassativamente indicati dall’art. 360 cod. proc. civ., questa dovrebbe al riguardo ritenersi errata. 13. In ragione delle considerazioni che precedono il ricorso deve F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34410/2019 Numero sezionale 915/2022 Numero di raccolta generale 18320/2022 essere in definitiva rigettato, con la conseguente condanna del Data pubblicazione 07/06/2022 ricorrente al pagamento delle spese relative alla difesa della controricorrente, liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore del suo procuratore che ne ha fatto richiesta nel controricorso. 14. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, delle spese e dei compensi relativi alla difesa, nel giudizio di legittimità, della controricorrente, che liquida in Euro 4.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Came