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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27708/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] natm TORINO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto disporsi l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 12/10/2023, il Tribunale di Mantova, accedendo alla richiesta di definire il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena di anni tre, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 800 di multa, in relazione ai reati di furto aggravato in abitazione (capo a) e di possesso ingiustificato di strumenti atti ad aprire o forzare serrature (capo b).

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si duole di violazione di legge, in relazione agli artt. 444, comma 1 bis e 448, comma 2 bis, del codice di rito, deducendo l'illegalità della pena.

Osserva il ricorrente che la recidiva specifica infra-quinquennale, contestata in vista dei numerosissimi precedenti penali dell'imputata e riconosciuta con tre precedenti sentenze passate in giudicato, ostava all'applicazione del cd. patteggiamento allargato.

Il giudice ha inoltre applicato una pena di anni tre, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 800 di multa, così superando il limite massimo di due anni previsto dall'art. 444, comma 1 bis, cod. proc. pen. nei casi di contestata recidiva.

Da ciò discenderebbe, a parere del ricorrente, la violazione della disciplina codicistica in tema di patteggiamento per illegalità della pena.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto disporsi l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza.

Considerato in diritto

1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, dal momento che la censura dedotta, ancorché formalmente fondata sulla dedotta illegalità della pena, si colloca al di fuori dello spettro dei motivi che, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., consentono il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Secondo tale previsione, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra la (13 richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Secondo quanto ripetutamente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (v., da ultimo, Sez.

U, n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, P., Rv. 285851 - 01, in motivazione), è pena illegale ab origine quella che non corrisponde, per specie ovvero per quantità, sia in difetto sia in eccesso, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice.

Nel caso di specie, il ricorrente sovrappone il profilo della illegalità della pena - in realtà non ravvisabile e, a ben vedere, neppure dedotta, nei termini appena indicati, dall'atto di impugnazione - a quello della ritenuta insussistenza dei presupposti per l'accesso al rito alternativo, come confermato dal richiamo all'art. 444, comma 1 bis, cod. proc. pen. nei casi di contestata recidiva.

Ne discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] natm TORINO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto disporsi l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12/10/2023, il Tribunale di Mantova, accedendo alla richiesta di definire il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena di anni tre, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 800 di multa, in relazione ai reati di furto aggravato in abitazione (capo a) e di possesso ingiustificato di strumenti atti ad aprire o forzare serrature (capo b). 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si duole di violazione di legge, in relazione agli artt. 444, comma 1 bis e 448, comma 2 bis, del codice di rito, deducendo l'illegalità della pena. Osserva il ricorrente che la recidiva specifica infra-quinquennale, contestata in vista dei numerosissimi precedenti penali dell'imputata e riconosciuta con tre precedenti sentenze passate in giudicato, ostava all'applicazione del cd. patteggiamento allargato. Il giudice ha inoltre applicato una pena di anni tre, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 800 di multa, così superando il limite massimo di due anni previsto dall'art. 444, comma 1 bis, cod. proc. pen. nei casi di contestata recidiva. Da ciò discenderebbe, a parere del ricorrente, la violazione della disciplina codicistica in tema di patteggiamento per illegalità della pena. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto disporsi l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza. Considerato in diritto 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, dal momento che la censura dedotta, ancorché formalmente fondata sulla dedotta illegalità della pena, si colloca al di fuori dello spettro dei motivi che, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., consentono il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Secondo tale previsione, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra la (13 richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza. Secondo quanto ripetutamente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (v., da ultimo, Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, P., Rv. 285851 - 01, in motivazione), è pena illegale ab origine quella che non corrisponde, per specie ovvero per quantità, sia in difetto sia in eccesso, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice. Nel caso di specie, il ricorrente sovrappone il profilo della illegalità della pena - in realtà non ravvisabile e, a ben vedere, neppure dedotta, nei termini appena indicati, dall'atto di impugnazione - a quello della ritenuta insussistenza dei presupposti per l'accesso al rito alternativo, come confermato dal richiamo all'art. 444, comma 1 bis, cod. proc. pen. nei casi di contestata recidiva. Ne discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Così d
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