CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29759/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 061XURO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso. Ritenuto lo stesso, relativo al rigetto della richiesta di messa alla prova, è manifestamente infondato, alla luce della congrua motivazione con cui la Corte d'appello ha formulato una prognosi negativa, rappresentando, oltre alla gravità della condotta tenuta dall'imputato, la mancata dimostrazione da parte dello stesso che la somma offerta a titolo di risarcimento corrispondeva al massimo sforzo che era in grado di sostenere (v. pag. 15 sent. appello). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03/2