CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14448/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro chiedeva l'archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. A seguito dell'opposizione presentata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza in data 27/09/2023, accoglieva detta opposizione, disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero per gli adempimenti di cui all'art. 335 cod. proc. perì. e per l'esecuzione di ulteriori indagini entro il termine indicato. Avverso l'indicata ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizi di motivazione e abnormità del provvedimento. Il ricorso è inammissibile. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, decidendo sulla opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al pubblico ministero, temi nuovi e specifici di indagine operando un rinvio per relationem all'atto di opposizione, pur se analitico e diffuso, attenendo l'eventuale superfluità dei contenuti al merito del provvedimento e non al suo aspetto strutturale o funzionale (Sez. 5, n. 8020 del 09/12/2020, dep. 2021, Calamia, Rv. 280727 - 01). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato richiamava per relaionem gli spunti contenuti nell'atto di opposizione che, a sua volta, indicava analiticamente le indagini che l'opponente riteneva necessario compiere, il che, alla luce del principio di diritto richiamato, esclude l'abnormità dell'atto, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del PM. Così