CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 08963/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento del ricorso. v [OSCURATO:PERSONA]-0 Con sentenza deliberata il 21/09/2020, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 12/01/2017 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen. (perché, nel depositare preso una stazione dei Carabinieri, un denuncia- querela, rendeva false dichiarazioni in ordine alla qualifica di avvocato) e lo aveva condannato alla pena di giustizia. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - motivazione apparente in relazione alla sussistenza del reato e alla responsabilità del ricorrente. La Corte di appello si è limitata a ripetere pedissequamente la motivazione della sentenza di primo grado, senza rispondere ai rilievi dell'atto di appello in ordine alla concreta ininfluenza della mera esibizione di un documento errato, alla circostanza che la supposta falsità era contenuta esclusivamente nel documento di identità utilizzato per la ratifica della querela e non nel corpo della stessa, dove Accinelli si qualificava correttamente come "Prof. Dott." e non come avvocato. [OSCURATO:PERSONA] al dolo, la sentenza impugnata si è limitata a richiamare la storia giudiziaria dell'interessato, senza motivare sulla sussistenza dell'elemento soggettivo nel caso concreto. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. La doglianza relativa all'uso, nel corpo della ratifica della querela, delle qualifiche "Prof. Dott." era già stata esaminata dal giudice di primo grado, che l'aveva disattesa osservando che l'esibizione della carta di identità recante l'indicazione - falsa - della professione di avvocato non lascia dubbi sulla sussistenza del dolo, perché, se Accinelli non avesse voluto qualificarsi come tale, avrebbe esibito altro documento dal quale non risultasse detta professione, come aveva fatto in occasione dell'elezione di domicilio. L'atto di appello ribadiva la tesi già sottoposta al giudice di primo grado, senza però confrontarsi con il dato relativo alla possibilità - concretamente esistente - di esibire un documento non recante la falsa indicazione di avvocato. Ne consegue che il motivo di appello era aspecifico, il che rende manifestamente infondata la doglianza riproposta con il ricorso, anche sotto il profilo del dolo. D'altra parte, proprio la disponibilità di un documento dal quale non risultava la - mendace - indicazione della professione di avvocato rende ragione della sussistenza del dolo, il che priva di consistenza la doglianza proposta con il ricorso. Quanto alla questione della rilevanza della falsa dichiarazioni, la sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado che espressamente la richiama, (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), aveva rilevato che la - falsa - attribuzione della qualifica di avvocato in sede di presentazione di una querela giova ad assicurare maggior affidamento sulla serietà della querela stessa in quanto proposta da persona professionalmente qualificata. Rilievo, questo, non scalfito dalle censure relative al passaggio della motivazione del Tribunale di Genova che correlava la valutazione richiamata al fatto che la querela era stata presentata ai Carabinieri di una stazione di paese, posto che tali deduzioni investivano aspetti del tutto periferici del ragionamento del giudice di primo grado, il cui nucleo centrale era rappresentato dalla provenienza della querela (e della relativa ratifica) da una persona professionalmente qualificata. Nel risulta la manifesta infondatezza del motivo. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme