CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 05952/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. n. 12955/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti – contro COMUNE di MILANO, in persona del Sindaco p.t.; -controricorrente – Avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9309/2023, pubblicata il 21 novembre 2023. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che le parti ricorrenti abbiano chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico delle parti ricorrenti, con vincolo solidale, che hanno dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore del Comune controricorrente e con vincolo solidale, delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi euro 1.250,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario ed oneri riflessi come per legge. Roma, 27 febbraio 2025