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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 29858/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18696-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 172/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 28/12/2020; Ric. 2021 n. 18696 sez.

ML -ud. 12-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 172 del 28.12.2020 la Corte di appello di Cagliari, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in qualità di commesso magazziniere e di commesso viaggiatore, nei confronti dell’Agenzia libraria [OSCURATO:PERSONA] e c. s.a.s., per il periodo settembre 1997-giugno 2006, e alla condanna al pagamento di differenze retributive;

2. la Corte territoriale ha rilevato che la dichiarazione confessoria resa in sede di interrogatorio formale dal Pisano (capo 7) era inequivoca nel senso dell’assenza di direttive e di controlli da parte degli altri soci sia per l’attività di propaganda (che si svolgeva la mattina) sia per quella di magazziniere (quando, nel pomeriggio, si tratteneva, secondo orario fisso, nella sededella società che era anche punto vendita al pubblico); che la circostanza, prospettata nell’atto di appello, della sussistenza di due distinti rapporti di lavoro, uno di natura autonoma e l’altro di natura subordinata, era nuova, mai prospettata nel ricorso introduttivo del giudizio; che l’esistenza di un orario fisso da rispettare la sera non era incompatibile con lo svolgimento di un orario di lavoro autonomo, rispondendo all’esigenza di far corrispondere l’attività agli orari di apertura del punto vendita, a fronte della carenza di altri indici sintomatici di un vincolo di subordinazione, e in particolare di una retribuzione fissa (essendo pagato, il Pisano, annualmente, al momento della corresponsione degli utili della società); Ric. 2021 n. 18696 sez.

ML -ud. 12-07-2022 -3-

3. per la cassazione della sentenza propone ricorso il Pisano con due motivi; la società resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria;

4. veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso si deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, (ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.), avendo, la Corte territoriale, elaborato una errata valutazione del quadro istruttorio, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal Pisano in sede di interrogatorio formale, posto che al capo 6 lo stesso aveva dichiarato “non è vero, avevo l’orario fisso che dovevo rispettare come lavoro di magazziniere dalle 15.30 alle 19.30”, posto che intercorrevano due rapporti di lavoro tra le parti;

2. con il secondo motivo si denunzia omesso esame del fatto storico che il ricorrente rivestiva la qualifica di socio accomandante, a differenza degli altri soci (accomandatari), rendendo dunque compatibile la sussistenza di due rapporti di lavoro, come socio e come lavoratore subordinato;

3. i motivi di ricorso, che per stretta connessione possono esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili per plurimi motivi;

4. i motivi sono inammissibili in quanto trascurano di considerare che il n. 5 dell'art. 360, primo comma, cod.proc.civ., che viene posto a sostegno delle doglianze, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, non può essere invocato, rispetto ad un appello promosso nella specie dopo la data Ric. 2021 n. 18696 sez.

ML -ud. 12-07-2022 -4- sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, cod.proc.civ., in base al quale il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v.

Cass. n. 23021 del 2014); in questi casi il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr.Cass. n. 26774 del 2016, conf.

Cass. n. 20944 del 2019), mentre nulla di ciò viene specificato nella censura e la Corte territoriale –a differenza di ciò che il ricorrente afferma nella memoria - ribadisce l’insufficienza – quale unico indice di subordinazione - dell’osservanza di un orario fisso di lavoro pomeridiano e l’assenza di censure in ordine agli altri argomenti motivazionali esposti nella sentenza di primo grado;

5. le censure, inoltre, sono prospettate con modalità non conformi al principio dispecificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal Pisano in sede di interrogatorio formale, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ.;

6. le censure non colgono, inoltre, la ratio decidendi della sentenza impugnata perché il ricorrente insiste sulla mancata considerazione della Ric. 2021 n. 18696 sez.

ML -ud. 12-07-2022 -5- sussistenza di due rapporti di lavoro con la società, uno in qualità di socio accomandante e l’altro quale lavoratore subordinato, ma nulla deduce sulle specifiche argomentazioni esposte dalla Corte territoriale circa la novità della prospettazione attorea concernente la duplicazione dei rapporti instaurati con la società nonché in relazione alla accertata insussistenza dei tipici indici sintomatici della subordinazione;

8. le argomentazioni concernenti l’apprezzamento delle dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio formale dal Pisano e la valutazione del quadro probatorio sollecitano, ad onta dei richiami normativi in esse contenuti, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento, operazione non consentita in sede di legittimità;

9. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità come previsto dall’art. 91 cod.proc.civ., liquidate come da dispositivo;

10. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18696-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 172/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 28/12/2020; Ric. 2021 n. 18696 sez. ML -ud. 12-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 172 del 28.12.2020 la Corte di appello di Cagliari, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in qualità di commesso magazziniere e di commesso viaggiatore, nei confronti dell’Agenzia libraria [OSCURATO:PERSONA] e c. s.a.s., per il periodo settembre 1997-giugno 2006, e alla condanna al pagamento di differenze retributive; 2. la Corte territoriale ha rilevato che la dichiarazione confessoria resa in sede di interrogatorio formale dal Pisano (capo 7) era inequivoca nel senso dell’assenza di direttive e di controlli da parte degli altri soci sia per l’attività di propaganda (che si svolgeva la mattina) sia per quella di magazziniere (quando, nel pomeriggio, si tratteneva, secondo orario fisso, nella sededella società che era anche punto vendita al pubblico); che la circostanza, prospettata nell’atto di appello, della sussistenza di due distinti rapporti di lavoro, uno di natura autonoma e l’altro di natura subordinata, era nuova, mai prospettata nel ricorso introduttivo del giudizio; che l’esistenza di un orario fisso da rispettare la sera non era incompatibile con lo svolgimento di un orario di lavoro autonomo, rispondendo all’esigenza di far corrispondere l’attività agli orari di apertura del punto vendita, a fronte della carenza di altri indici sintomatici di un vincolo di subordinazione, e in particolare di una retribuzione fissa (essendo pagato, il Pisano, annualmente, al momento della corresponsione degli utili della società); Ric. 2021 n. 18696 sez. ML -ud. 12-07-2022 -3- 3. per la cassazione della sentenza propone ricorso il Pisano con due motivi; la società resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; 4. veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso si deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, (ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.), avendo, la Corte territoriale, elaborato una errata valutazione del quadro istruttorio, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal Pisano in sede di interrogatorio formale, posto che al capo 6 lo stesso aveva dichiarato “non è vero, avevo l’orario fisso che dovevo rispettare come lavoro di magazziniere dalle 15.30 alle 19.30”, posto che intercorrevano due rapporti di lavoro tra le parti; 2. con il secondo motivo si denunzia omesso esame del fatto storico che il ricorrente rivestiva la qualifica di socio accomandante, a differenza degli altri soci (accomandatari), rendendo dunque compatibile la sussistenza di due rapporti di lavoro, come socio e come lavoratore subordinato; 3. i motivi di ricorso, che per stretta connessione possono esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili per plurimi motivi; 4. i motivi sono inammissibili in quanto trascurano di considerare che il n. 5 dell'art. 360, primo comma, cod.proc.civ., che viene posto a sostegno delle doglianze, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, non può essere invocato, rispetto ad un appello promosso nella specie dopo la data Ric. 2021 n. 18696 sez. ML -ud. 12-07-2022 -4- sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, cod.proc.civ., in base al quale il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014); in questi casi il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr.Cass. n. 26774 del 2016, conf. Cass. n. 20944 del 2019), mentre nulla di ciò viene specificato nella censura e la Corte territoriale –a differenza di ciò che il ricorrente afferma nella memoria - ribadisce l’insufficienza – quale unico indice di subordinazione - dell’osservanza di un orario fisso di lavoro pomeridiano e l’assenza di censure in ordine agli altri argomenti motivazionali esposti nella sentenza di primo grado; 5. le censure, inoltre, sono prospettate con modalità non conformi al principio dispecificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal Pisano in sede di interrogatorio formale, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ.; 6. le censure non colgono, inoltre, la ratio decidendi della sentenza impugnata perché il ricorrente insiste sulla mancata considerazione della Ric. 2021 n. 18696 sez. ML -ud. 12-07-2022 -5- sussistenza di due rapporti di lavoro con la società, uno in qualità di socio accomandante e l’altro quale lavoratore subordinato, ma nulla deduce sulle specifiche argomentazioni esposte dalla Corte territoriale circa la novità della prospettazione attorea concernente la duplicazione dei rapporti instaurati con la società nonché in relazione alla accertata insussistenza dei tipici indici sintomatici della subordinazione; 8. le argomentazioni concernenti l’apprezzamento delle dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio formale dal Pisano e la valutazione del quadro probatorio sollecitano, ad onta dei richiami normativi in esse contenuti, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento, operazione non consentita in sede di legittimità; 9. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità come previsto dall’art. 91 cod.proc.civ., liquidate come da dispositivo; 10. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto
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