CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 23743/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 26/03/2026, la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione adito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di un'opera abusiva, disposto con sentenza di condanna della madre, [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile il 13.6.2000, ha rigettato la domanda. 2. Avverso l'ordinanza sopra indicata, hanno proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo un unico motivo di impugnazione.3. Deducono il vizio di violazione di legge e di motivazione. Si rappresenta la violazione del principio di proporzionalità, in rapporto al diritto alla salute e di abitazione, suscettibili di essere pregiudicati con particolare riferimento ad [OSCURATO:PERSONA], classe '59, privo anche di adeguate capacità economiche non considerate dal giudice, e [OSCURATO:PERSONA], nato nel 2015 e affetto da disturbo dello spettro acustico con possibile pregiudizio conseguente al mutamento di abitazione. La Corte avrebbe rigettato l'istanza valorizzando unicamente il tempo decorso dalla intervenuta definitività della sentenza in assenza di ogni soluzione alternativa. I ricorrenti, inoltre, escludono che l'interesse al ripristino, nel caso concreto, in assenza di un immobile pericoloso per la pubblica incolumità, possa prevalere sull'interesse alla salute e all'abitazione dei soggetti interessati dalla demolizione. Si aggiunge che la conoscenza dell'ordine di demolizione andrebbe riportata al 2017, anno di notifica della ingiunzione a demolire, mentre la responsabile dell'abuso sarebbe deceduta nel 2010. 4. I ricorsi sono inammissibili. Innanzitutto perché non si confrontano con la preliminare ragione di rigetto, quale la carenza di interesse ad impugnare in capo ai ricorrenti, in ragione della intervenuta acquisizione al patrimonio comunale dell'opera abusiva, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per cui la richiesta di revoca può intervenire solo per sostituirsi all'esecuzione demolitoria pubblica. Trova dunque applicazione il principio per cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti. ( Sez. 3, n. 2574 del 06/12/2017 (dep. 23/01/2018) Rv. 272448). Per completezza, si osserva altresì, che la ordinanza è anche in linea con la rilevanza negativa, per chi aspira alla revoca o sospensione, dell'inutile e negligente decorso del tempo che, anche a volerlo far decorrere dal 2017, quale anno di asserita conoscenza effettiva (secondo la difesa) da parte degli attuali ricorrenti, della abusività dell'opera (sebbene la conoscenza vada rapportata al condannato autore del reato, pena, altrimenti, una inammissibile diluizione e frammentazione degli intervalli temporali entro cui i vari eventuali eredi facenti parte del medesimo nucleo abitativo hanno l'onere di rinvenire una soluzione abitativa alternativa) risulta consistente, e tale da non giustificare la permanenza degli istanti nell'immobile. Come correttamente pure rilevato in ordinanza. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDepositata in Cancelleria oggi, 26 6W. 2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rrehito