CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, T. Epidendio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Palermo in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di rideterminazione della pena complessiva da espiare, proposta da [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'ordine di esecuzione n. 681/2016 Siep, emesso in data 11 novembre 2016, per la pena complessiva di anni diciotto mesi sei di reclusione. 1.1. L'istante chiedeva rideterminarsi il cumulo delle pene fissato nella misura di anni ventotto di reclusione, rilevando che l'ordine di esecuzione non avrebbe tenuto conto di diciassette anni, mesi sei di reclusione a titolo di carcerazione sofferta, nonché di un ulteriore periodo di liberazione anticipata, di giorni n. 1.260, con conseguente violazione del divieto di cui all'art. 78 cod. pen., giungendo, in definitiva, alla determinazione di una pena complessiva di anni trentasei di reclusione. 1.2.11 provvedimento impugnato ha respinto la richiesta evidenziando che l'ordine di esecuzione, oggetto di incidente di esecuzione, si riferisce alla sentenza della Corte d'appello di Palermo resa, in data 18 settembre 2015, in parziale riforma di quella del Tribunale di Palermo del 15 novembre 2013, di condanna alla pena di anni diciotto mesi sei di reclusione, per reati contestati ai capi A e U, applicando la continuazione con fatti precedentemente giudicati, per una pena complessiva, come rideterminata, nella misura di anni ventotto di reclusione. Si assume che, diversamente da quanto dedotto, non vi è stata violazione del criterio-limite di cui all'art. 78 cod. pen., posto che i periodi di carcerazione, che l'istante chiede di prendere in considerazione a tali fini, sono relativi a reati commessi antecedentemente alla consumazione dei reati giudicati con la sentenza cui l'esecuzione si riferisce (capo A: associazione per delinquere dal 26 ottobre 2006, con condotta permanente sino all'arresto del dicembre 2011; capo U commesso il 17 febbraio 2011). Sicché, secondo i principi affermati da questa Corte di legittimità (si richiamano le sentenze Sez. 1, n. 13985 del 25 febbraio 2020 e Sez. 5, n. 50135 del 27 novembre 2015) non si può procedere al calcolo unitario delle pene concorrenti, ai fini dell'operatività del limite di cui all'art. 78 cod. pen. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Lupo, per il tramite del difensore, avv. R. Bellotta, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 78 e 80 cod. pen. e vizio di motivazione.La pena in esecuzione, pari ad anni diciotto e mesi sei di reclusione, attiene a sentenza di condanna della Corte d'appello di Palermo del 18 settembre 2015, irrevocabile in data 10 novembre 2016. Osserva il ricorrente che si giunge alla pena di anni ventotto di reclusione, in quanto risulta riconosciuta la continuazione tra i fatti giudicati con la sentenza del Tribunale di Palermo del 15 novembre 2013, come riformata dalla Corte d'appello in sede, in data 18 settembre 2015, con i fatti giudicati con quattro sentenze, tutte relative a fatti ricompresi nell'unica, complessiva condanna alla pena di anni ventotto di reclusione. Trattandosi di riconoscimento del vincolo della continuazione, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare complessivamente tutte le pene irrogate, con applicazione degli artt. 78 e 80 cod. pen. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, T. Epidendio, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Osserva, preliminarmente, il Collegio che, secondo la stessa prospettazione difensiva, i fatti per i quali è stato riconosciuto il vincolo della continuazione in sede esecutiva, sono commessi prima di quelli per i quali è in corso l'esecuzione (capo A, art. 416-bis dal 26 ottobre 2006 fino all'arresto del dicembre 2011 e capo U, commesso il 17 febbraio 2011). Si fa, infatti, riferimento a condotte giudicata da: 1) Tribunale Palermo in data 2 giugno 1998, reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso fino al 2 giugno 1998; 2) Corte appello Palermo in data 2 febbraio 2001, reato di cui agli artt. 110, 629 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, pena espiata sino al 29 dicembre 2004; 3) Corte appello Palermo in data 23 gennaio 2008, reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso fino al 26 ottobre 2006; 4) Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 3 febbraio 2009, concorso in tentata estorsione aggravata dall'art. 7 legge n. 203 del 1991 espiata la pena, ritenuta in continuazione con i fatti giudicati con la sentenza sub 3, in data 24 agosto 2009. 2. Ciò posto, va ribadito il principio, più volte affermato da questa Corte, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, secondo il quale il reato continuato crea un'unicità giuridica fittizia, mentre deve riprendere la considerazione parcellizzata degli episodi che lo compongono, nei casi in cui il dato temporale di consumazione diviene dirimente (Sez. 6, n. 48644 del 27/09/2017, Iamonte, Rv. 271651 in tema di fungibilità). 2.1. Orbene, si rileva che i reati per i quali si chiede di applicare il principio di cui all'art. 78 cod. pen., sono tutti precedenti alla commissione dei fatti cui si riferisce la pena in esecuzione. Dunque, deve essere richiamato l'orientamento costantemente affermato (Sez. 1, n. 40252 del 26/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253668; anche Rv. 265966 richiamata nell'ordinanza impugnata) in tema di esecuzione delle pene concorrenti irrogate con condanne diverse, secondo il quale, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non è possibile procedere a un unico cumulo delle pene concorrenti. Occorre, invece, procedere a cumuli parziali e, quindi, al cumulo delle pene irrogate per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto; poi a nuovo cumulo, comprensivo della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione e così via, fino all'esaurimento delle pene concorrenti irrogate per reati successivamente commessi, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione (Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Pieroni, Rv. 277491). Il calcolo unitario delle pene concorrenti ne suppone, invero, la cumulabilità, quando le pene si riferiscono a reati commessi in epoca antecedente all'inizio dell'esecuzione di una di esse. 2.2.A tale orientamento generale deve aggiungersi che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio aderisce (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272101; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618; Sez. 1, n. 8109 del 11/02/2010, Calzolaio, Rv. 246383) il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza così formatasi sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire. Si ritiene, infatti, che operi anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui, a tal fine, vanno computate solo custodia cautelare sofferta e pene espiate sine titulo, dopo la commissione del reato, dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono.3.Deriva da quanto sin qui esposto, il rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese