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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 04228/2024

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uente DECRETOdi correzione errore materiale nelprocedimento iscritto al n. 6502/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA], 262, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimata- letta l’istanza proposta dal difensore dei controricorrenti con la quale si segnala l’errore materiale contenuto nel decreto n.27767/2023, pubblicato il 2 ottobre 2023, con il quale è stato dichiarato estinto il giudizio iscritto al n.r.g. 6502/2016 ai sensi dell’art.380-bis, secondo comma, cod.proc.civ.; visto il decreto del Presidente titolare in data 8 febbraio 2024, confermativo della delega già conferita alla sottoscritta consigliere; rilevato che nel decreto di estinzione n.27767/2023 nel condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti si è omesso di provvedere a norma dell’art.93 cod.proc.civ. e cioè di liquidare le stesse a favore del procuratore costituito, malgrado la specifica istanza formulata in calce al controricorso; rilevato che, in tali casi, è utilizzabile il procedimento per la correzione di errori materiali (v.

Cass., Sez.Un. 7.7.2010 n.16037; Cass., Sez.

U., 5.11.2021 n.32200); ritenuto che, pertanto, va disposta la correzione del decreto nel senso sopra indicato e che non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dispone la correzione del decreto n.27767/2023, pubblicato il 2 ottobre 2023, di estinzione, ai sensi dell’art.380 bis, secondo comma, cod.proc.civ., del giudizio iscritto al n.r.g. 6502/2016, inserendo nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, di seguito alle parole “agli accessori di legge” le seguenti parole: “da distrarsi in favore del difensore dei controricorrenti dichiaratosene antistatario” e manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale del provvedimento.

Così deciso,in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETOdi correzione errore materiale nelprocedimento iscritto al n. 6502/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA], 262, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimata- letta l’istanza proposta dal difensore dei controricorrenti con la quale si segnala l’errore materiale contenuto nel decreto n.27767/2023, pubblicato il 2 ottobre 2023, con il quale è stato dichiarato estinto il giudizio iscritto al n.r.g. 6502/2016 ai sensi dell’art.380-bis, secondo comma, cod.proc.civ.; visto il decreto del Presidente titolare in data 8 febbraio 2024, confermativo della delega già conferita alla sottoscritta consigliere; rilevato che nel decreto di estinzione n.27767/2023 nel condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti si è omesso di provvedere a norma dell’art.93 cod.proc.civ. e cioè di liquidare le stesse a favore del procuratore costituito, malgrado la specifica istanza formulata in calce al controricorso; rilevato che, in tali casi, è utilizzabile il procedimento per la correzione di errori materiali (v. Cass., Sez.Un. 7.7.2010 n.16037; Cass., Sez. U., 5.11.2021 n.32200); ritenuto che, pertanto, va disposta la correzione del decreto nel senso sopra indicato e che non occorre provvedere sulle spese. P.Q.M. Dispone la correzione del decreto n.27767/2023, pubblicato il 2 ottobre 2023, di estinzione, ai sensi dell’art.380 bis, secondo comma, cod.proc.civ., del giudizio iscritto al n.r.g. 6502/2016, inserendo nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, di seguito alle parole “agli accessori di legge” le seguenti parole: “da distrarsi in favore del difensore dei controricorrenti dichiaratosene antistatario” e manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale del provvedimento. Così deciso,in Rom
Decreto Cassazione n. 04228/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris