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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2022

Cassazione n. 49445/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili o infondati i ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 marzo 2022 dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la decisione del Tribunale di Gela che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali giudicate guaribili in trenta giorni ai danni di [OSCURATO:PERSONA], aggravate dai motivi abbietti e futili e dalla crudeltà.

Il fatto era avvenuto quando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano recati nell'esercizio commerciale della persona offesa, allo scopo di chiedere conto del comportamento che Huang aveva avuto il giorno prima con la moglie e la figlia di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultinna moglie di [OSCURATO:PERSONA].

2. Contro la sentenza di cui sopra gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi.

3.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) e e) cod. proc. pen.

Quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], ammesso dal Giudice di primo grado, regolarmente citato e, tuttavia, revocato perché ritenuto non indispensabile, il ricorrente osserva che si tratta di un soggetto presente ai fatti e che avrebbe potuto fornire un contributo quanto all'identificazione dello [OSCURATO:PERSONA] come uno degli aggressori, identificazione che, di contro, era avvenuta solo ad opera dell'appuntato [OSCURATO:PERSONA] a seguito della visualizzazione dei filmati di videosorveglianza.

L'altro riconoscimento, quello effettuato da [OSCURATO:PERSONA], infatti, sarebbe inutilizzabile, date le modalità con cui era avvenuto, al di fuori del contraddittorio dibattimentale.

L'ordinanza del 30 marzo 2022 di cui si fa cenno in sentenza assume che Castrucci non fosse inserito nella lista testi della difesa, ma ciò non è rilevante, in quanto l'audizione del predetto è stata chiesta a prova contraria ex art. 468, comma 4, cod. proc. pen. quando il dibattimento è stato rinnovato.

3.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sulla mancanza di elementi favorevoli.

Di contro, tali elementi si identificherebbero nel comportamento processuale dell'imputato, sempre presente alle udienze, e nella genesi della vicenda, legata alla sola volontà di [OSCURATO:PERSONA] di chiedere spiegazioni circa la contumelia rivolta il giorno prima alla moglie, rea solo di aver chiesto alla persona offesa una busta dove riporre la merce acquistata nel negozio.

Inoltre, dai filmati del sistema di videosorveglianza, non si comprende se analogo trattamento fosse stato riservato anche agli imputati.

4. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma dal suo difensore di fiducia affida le censure a due motivi.4.1.

Il primo motivo di ricorso deduce la mancanza di una risposta esaustiva ai motivi di appello, che il ricorrente richiama; tra questi, i dubbi sulla legittimità della ricognizione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, che non era stata svolta nel rispetto delle norme del codice di rito.

Segue una critica all'ordinanza del 30 marzo 2022, che riguarda l'effettuazione di una ricognizione personale che sarebbe stata necessaria proprio in ragione della carenza dell'atto di riconoscimento effettuato da [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 213 e 361 cod. proc. pen.

Contesta il ricorrente il mancato rispetto delle regole di cui all'art.213 cod. proc. pen. e rimarca che il riconoscimento da parte della Migliore era avvenuto solo parecchio tempo dopo il fatto e dopo che i due soggetti erano stati indicati proprio agli ufficiali della Guardia di Finanza.

Il verbale del riconoscimento effettuato dalla Migliore mostra la carenza delle cautela di cui all'art. 213 cod. proc. pen., in particolare manca la descrizione delle persone da riconoscere e alla dichiarante era stato previamente mostrato il video che riprendeva il fatto. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibili.

1. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si osserva quanto segue.

1.1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta sia la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante escussione del teste [OSCURATO:PERSONA] che l'inutilizzabilità del riconoscimento effettuato dalla teste [OSCURATO:PERSONA] e l'inconsistenza probatoria del riconoscimento effettuato dalla p.g. — è manifestamente infondato e aspecifico. 1.1.1.

Quanto al primo aspetto, il Collegio rileva che, né nell'ordinanza né nella sentenza impugnata, vi è un riferimento esplicito all'indispensabilità della predetta audizione nell'ottica dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

La Corte di appello, infatti, si è espressa sui requisiti per accedere alla rinnovazione solo a proposito delle «rimanenti richieste di rinnovazione del dibattimento», concentrandosi piuttosto, quanto alla testimonianza Castrucci, sulla mancata audizione in primo grado, tema che non ha, tuttavia, alcuna implicazione sulla decisione di rinnovare la prova in appello, dal momento che l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. disciplina sia la riassunzione di prove già raccolte in primo grado che l'assunzione di nuove prove.Ciò nonostante, il ricorso è comunque inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che il Giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre, qualora ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 3 n. 24294 del 7/04/2010, D.S.B., Rv. 247872; Sez. 6 n. 5782 del 18/12/2006, dep. 2007, Gagliano, Rv. 236064).

E tale spiegazione implicita esiste nella decisione avversata ed è data dalla valorizzazione contra reum della convergenza tra il riconoscimento certo effettuato dalla polizia giudiziaria e quello della teste [OSCURATO:PERSONA], che rendeva non necessaria l'escussione del testimone.

1.1.2. Riguardo al riconoscimento da parte della teste [OSCURATO:PERSONA] e della p.g., il ricorso è inammissibile in quanto reca delle affermazioni censorie assertive e prive del necessario confronto con quanto ampiamente argomentato dalla Corte territoriale, come meglio si dirà a proposito del ricorso del coimputato, cui si rinvia (cfr. infra, §. 2).

1.2. Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale (gli innumerevoli e specifici precedenti penali) e fattuale (la natura di spedizione punitiva della condotta) che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — che ruota tutto intorno al riconoscimento effettuato da [OSCURATO:PERSONA] — è inammissibile.

2.1. In primo luogo, quando contesta le modalità di esecuzione del riconoscimento da parte della Migliore, ritenendo necessario il rispetto della disciplina di cui agli artt. 213 e segg. cod. proc. pen., il ricorso non tiene conto che l'osservanza di tali formalità è imposta solo per la ricognizione dibattimentale, mentre la forza dimostrativa dell'individuazione svolta nel corso delle indagini discende solo dall'affidabilità di chi la effettua (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; Sez. 4, n. 1867 del 21/2/2013, dep. 2014, Jonovic, Rv. 258173).

L'individuazione, infatti, benché non trovi regolamentazione nel codice di rito, costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio ai sensi dell'art. 189 cod. proc pen. (Sez. 5, n. 6456 del 01/19/2015, Verde, Rv. 266023) e catalogabile, dunque, nel novero delle cd. prove atipiche.

E a tal proposito non si coglie, nell'impugnativa in esame, alcun passaggio critico specifico che metta in dubbio l'affidabilità soggettiva della dichiarante, mentre ogni questione che venga fatta sui tempi e sulla dinamica del riconoscimento, in assenza delle necessarie allegazioni, pecca di genericità.

2.2. In secondo luogo, quando la censura investe la mancata riedizione del riconoscimento in dibattimento, dove la teste non aveva saputo effettuarlo nuovamente, il ricorso è del pari inammissibile dal momento che il Collegio accede, condividendola, alla giurisprudenza di questa Corte evocata anche dalla Corte di merito, secondo cui il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo; ciò in quanto l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585).

Nel caso di specie, l'audizione dibattimentale della teste è avvenuta a diversi anni dal fatto, sicché la conferma, da parte sua, che l'individuazione all'epoca delle indagini era avvenuta ed il riconoscimento della paternità della sottoscrizione apposta in calce al relativo verbale non lasciano residuare dubbi che, in un tempo molto più prossimo ai fatti e nel quale, di conseguenza, il ricordo era certamente più nitido, la testimone avesse riconosciuto i due imputati (Sez. 5, n. 44373 del 29/04/2015, Bartolozzi, Rv. 265813).

Non da ultimo va poi rimarcato che il ricorso è incentrato sul riconoscimento effettuato dalla Migliore, trascurando che la riconduzione del fatto agli imputati è avvenuta anche grazie all'apporto del Sovr.

Fausciana, che ha visionando il filmato delle telecamere di sorveglianza — che la stessa Corte di merito ha potuto apprezzare come particolarmente nitido — e lo ha comparato con le immagini dei prevenuti.

Non solo: la portata dimostrativa del riconoscimento è particolarmente incisiva laddove la sentenza impugnata — anche in questo ignorata dal ricorrente — ha chiarito che il sovr.

Fausciana ha altresì rilevato la corrispondenza del tatuaggio sul collo del [OSCURATO:PERSONA] con quello visibile nelle immagini dell'aggressione.

3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili o infondati i ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 marzo 2022 dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la decisione del Tribunale di Gela che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali giudicate guaribili in trenta giorni ai danni di [OSCURATO:PERSONA], aggravate dai motivi abbietti e futili e dalla crudeltà. Il fatto era avvenuto quando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano recati nell'esercizio commerciale della persona offesa, allo scopo di chiedere conto del comportamento che Huang aveva avuto il giorno prima con la moglie e la figlia di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultinna moglie di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro la sentenza di cui sopra gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi. 3.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) e e) cod. proc. pen. Quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], ammesso dal Giudice di primo grado, regolarmente citato e, tuttavia, revocato perché ritenuto non indispensabile, il ricorrente osserva che si tratta di un soggetto presente ai fatti e che avrebbe potuto fornire un contributo quanto all'identificazione dello [OSCURATO:PERSONA] come uno degli aggressori, identificazione che, di contro, era avvenuta solo ad opera dell'appuntato [OSCURATO:PERSONA] a seguito della visualizzazione dei filmati di videosorveglianza. L'altro riconoscimento, quello effettuato da [OSCURATO:PERSONA], infatti, sarebbe inutilizzabile, date le modalità con cui era avvenuto, al di fuori del contraddittorio dibattimentale. L'ordinanza del 30 marzo 2022 di cui si fa cenno in sentenza assume che Castrucci non fosse inserito nella lista testi della difesa, ma ciò non è rilevante, in quanto l'audizione del predetto è stata chiesta a prova contraria ex art. 468, comma 4, cod. proc. pen. quando il dibattimento è stato rinnovato. 3.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sulla mancanza di elementi favorevoli. Di contro, tali elementi si identificherebbero nel comportamento processuale dell'imputato, sempre presente alle udienze, e nella genesi della vicenda, legata alla sola volontà di [OSCURATO:PERSONA] di chiedere spiegazioni circa la contumelia rivolta il giorno prima alla moglie, rea solo di aver chiesto alla persona offesa una busta dove riporre la merce acquistata nel negozio. Inoltre, dai filmati del sistema di videosorveglianza, non si comprende se analogo trattamento fosse stato riservato anche agli imputati. 4. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma dal suo difensore di fiducia affida le censure a due motivi.4.1. Il primo motivo di ricorso deduce la mancanza di una risposta esaustiva ai motivi di appello, che il ricorrente richiama; tra questi, i dubbi sulla legittimità della ricognizione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, che non era stata svolta nel rispetto delle norme del codice di rito. Segue una critica all'ordinanza del 30 marzo 2022, che riguarda l'effettuazione di una ricognizione personale che sarebbe stata necessaria proprio in ragione della carenza dell'atto di riconoscimento effettuato da [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 213 e 361 cod. proc. pen. Contesta il ricorrente il mancato rispetto delle regole di cui all'art.213 cod. proc. pen. e rimarca che il riconoscimento da parte della Migliore era avvenuto solo parecchio tempo dopo il fatto e dopo che i due soggetti erano stati indicati proprio agli ufficiali della Guardia di Finanza. Il verbale del riconoscimento effettuato dalla Migliore mostra la carenza delle cautela di cui all'art. 213 cod. proc. pen., in particolare manca la descrizione delle persone da riconoscere e alla dichiarante era stato previamente mostrato il video che riprendeva il fatto. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibili. 1. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si osserva quanto segue. 1.1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta sia la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante escussione del teste [OSCURATO:PERSONA] che l'inutilizzabilità del riconoscimento effettuato dalla teste [OSCURATO:PERSONA] e l'inconsistenza probatoria del riconoscimento effettuato dalla p.g. — è manifestamente infondato e aspecifico. 1.1.1. Quanto al primo aspetto, il Collegio rileva che, né nell'ordinanza né nella sentenza impugnata, vi è un riferimento esplicito all'indispensabilità della predetta audizione nell'ottica dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. La Corte di appello, infatti, si è espressa sui requisiti per accedere alla rinnovazione solo a proposito delle «rimanenti richieste di rinnovazione del dibattimento», concentrandosi piuttosto, quanto alla testimonianza Castrucci, sulla mancata audizione in primo grado, tema che non ha, tuttavia, alcuna implicazione sulla decisione di rinnovare la prova in appello, dal momento che l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. disciplina sia la riassunzione di prove già raccolte in primo grado che l'assunzione di nuove prove.Ciò nonostante, il ricorso è comunque inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che il Giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre, qualora ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 3 n. 24294 del 7/04/2010, D.S.B., Rv. 247872; Sez. 6 n. 5782 del 18/12/2006, dep. 2007, Gagliano, Rv. 236064). E tale spiegazione implicita esiste nella decisione avversata ed è data dalla valorizzazione contra reum della convergenza tra il riconoscimento certo effettuato dalla polizia giudiziaria e quello della teste [OSCURATO:PERSONA], che rendeva non necessaria l'escussione del testimone. 1.1.2. Riguardo al riconoscimento da parte della teste [OSCURATO:PERSONA] e della p.g., il ricorso è inammissibile in quanto reca delle affermazioni censorie assertive e prive del necessario confronto con quanto ampiamente argomentato dalla Corte territoriale, come meglio si dirà a proposito del ricorso del coimputato, cui si rinvia (cfr. infra, §. 2). 1.2. Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale (gli innumerevoli e specifici precedenti penali) e fattuale (la natura di spedizione punitiva della condotta) che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — che ruota tutto intorno al riconoscimento effettuato da [OSCURATO:PERSONA] — è inammissibile. 2.1. In primo luogo, quando contesta le modalità di esecuzione del riconoscimento da parte della Migliore, ritenendo necessario il rispetto della disciplina di cui agli artt. 213 e segg. cod. proc. pen., il ricorso non tiene conto che l'osservanza di tali formalità è imposta solo per la ricognizione dibattimentale, mentre la forza dimostrativa dell'individuazione svolta nel corso delle indagini discende solo dall'affidabilità di chi la effettua (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; Sez. 4, n. 1867 del 21/2/2013, dep. 2014, Jonovic, Rv. 258173). L'individuazione, infatti, benché non trovi regolamentazione nel codice di rito, costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio ai sensi dell'art. 189 cod. proc pen. (Sez. 5, n. 6456 del 01/19/2015, Verde, Rv. 266023) e catalogabile, dunque, nel novero delle cd. prove atipiche. E a tal proposito non si coglie, nell'impugnativa in esame, alcun passaggio critico specifico che metta in dubbio l'affidabilità soggettiva della dichiarante, mentre ogni questione che venga fatta sui tempi e sulla dinamica del riconoscimento, in assenza delle necessarie allegazioni, pecca di genericità. 2.2. In secondo luogo, quando la censura investe la mancata riedizione del riconoscimento in dibattimento, dove la teste non aveva saputo effettuarlo nuovamente, il ricorso è del pari inammissibile dal momento che il Collegio accede, condividendola, alla giurisprudenza di questa Corte evocata anche dalla Corte di merito, secondo cui il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo; ciò in quanto l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585). Nel caso di specie, l'audizione dibattimentale della teste è avvenuta a diversi anni dal fatto, sicché la conferma, da parte sua, che l'individuazione all'epoca delle indagini era avvenuta ed il riconoscimento della paternità della sottoscrizione apposta in calce al relativo verbale non lasciano residuare dubbi che, in un tempo molto più prossimo ai fatti e nel quale, di conseguenza, il ricordo era certamente più nitido, la testimone avesse riconosciuto i due imputati (Sez. 5, n. 44373 del 29/04/2015, Bartolozzi, Rv. 265813). Non da ultimo va poi rimarcato che il ricorso è incentrato sul riconoscimento effettuato dalla Migliore, trascurando che la riconduzione del fatto agli imputati è avvenuta anche grazie all'apporto del Sovr. Fausciana, che ha visionando il filmato delle telecamere di sorveglianza — che la stessa Corte di merito ha potuto apprezzare come particolarmente nitido — e lo ha comparato con le immagini dei prevenuti. Non solo: la portata dimostrativa del riconoscimento è particolarmente incisiva laddove la sentenza impugnata — anche in questo ignorata dal ricorrente — ha chiarito che il sovr. Fausciana ha altresì rilevato la corrispondenza del tatuaggio sul collo del [OSCURATO:PERSONA] con quello visibile nelle immagini dell'aggressione. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna
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