Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 22507/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Terni ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. igs. n. 159 del 2011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, contravveniva alle prescrizioni di non allontanarsi dalla propria dimora, in Terni il 21 febbraio 2015.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizi di violazione di legge e difetti di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che il ricorrente ha articolato motivi generici, che rivelano l'assenza di un confronto sufficientemente specifico con le argomentazioni di sentenza; rilevato che il ricorso propone una rivalutazione del materiale probatorio e quindi, sotto lo schermo formale del travisamento di prova e della manifesta illogicità della motivazione, introduce doglianze improponibili nella sede del sindacato di legittimità; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 28 aprile 2022 Il co re estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Terni ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. igs. n. 159 del 2011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, contravveniva alle prescrizioni di non allontanarsi dalla propria dimora, in Terni il 21 febbraio 2015. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizi di violazione di legge e difetti di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il ricorrente ha articolato motivi generici, che rivelano l'assenza di un confronto sufficientemente specifico con le argomentazioni di sentenza; rilevato che il ricorso propone una rivalutazione del materiale probatorio e quindi, sotto lo schermo formale del travisamento di prova e della manifesta illogicità della motivazione, introduce doglianze improponibili nella sede del sindacato di legittimità; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il co re estensore
Sentenza Cassazione n. 22507/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris