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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08223/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 22 gennaio 2021 (dep. il 19 febbraio 2021) il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], provvedendo - quale Giudice del rinvio a seguito della sentenza di questa Corte del 24 settembre 2020 - sul riesame interposto ex art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di Paolo LABATE - ha confermato l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del delitto aggravato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso.

2. Avverso il provvedimento del Giudice del rinvio il difensore del LABATE ha proposto ricorso per cassazione, denunciando - nel corpo di un'unitaria esposizione - sia in relazione ai gravi indizi di colpevolezza che alle esigenze cautelari la violazione della legge penale e delle norme processuali (richiamando gli artt. 416-bis cod. pen. 125, comma 3, 192, commi 3 e 4, 273, comma 1-bis, 274, 275 e 627, comma 3, cod. proc. pen., 3, 24, 27 e 111 Cost., 6, 13 e 14 Carta E.D.U.) e il vizio di motivazione, in quanto l'ordinanza impugnata non si sarebbe uniformata al dictum della sentenza rescindente, la sua motivazione sarebbe apparente, totalmente mancante e, comunque, irrazionale e fondata su un'erronea interpretazione della norma incriminatrice, non avrebbe considerato gli elementi addotti dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] I ricorso è fondato, nei termini che si espongono di seguito, e deve essere accolto.

1. Ad avviso del ricorrente, l'ordinanza impugnata avrebbe reiterato i medesimi vizi a cagione dei quali era stata annullata la precedente, adeguandosi solo apparentemente e in maniera formale alla pronuncia di annullamento.

Sotto il profilo indiziario avrebbe erroneamente valorizzato gli stessi elementi già apprezzati, segnatamente: rivisitando quelli tratti dalle intercettazioni risalenti all'anno 2013 e dall'unica captazione dell'anno 2019, così disattendendo le allegazioni difensive sulla scorta di mere supposizioni e in difetto di validi riscontri; nonché valorizzando il dialogo che già il G.i.p. non aveva ritenuto sufficiente ad affermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la condotta estorsiva per cui pure si procede nei confronti del LABATE.

Inoltre, la difesa ha inteso confutare le argomentazioni spese dal Tribunale con riferimento ai diversi settori (estorsioni, gioco, corse clandestine di cavalli, intestazione fittizia di attività imprenditoriali) nei quali - secondo l'ordinanza impugnata - si sarebbe manifestato l'agire antigiuridico del LABATE; ed ha rimarcato come da tali elementi, alla stregua delle allegazioni difensive, non potrebbe trarsi la sussistenza del delitto associativo per cui è stata disposta la cautela.

Allo stesso modo, l'ordinanza impugnata non si sarebbe uniformata alla sentenza di annullamento con rinvio sotto il profilo delle esigenze cautelari, non considerando il tempo trascorso dai fatti che, come esposto, si collocano nel 2013 peraltro nell'arco di pochi mesi, salva un'unica conversazione intercettata nel 2019. (

2. Con la sentenza del 24 settembre 2020, questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza in data 28 febbraio 2020 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale Giudice dei riesame, aveva confermato l'ordinanza - resa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 21 gennaio 2020 - che aveva applicato a Paolo LABATE la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di partecipazione ad associazione mafiosa.

La pronuncia rescindente ha ravvisato un vizio della motivazione sia sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza sia in relazione alle esigenze cautelari.

In particolare, ha ritenuto che: gli elementi tratti dalle conversazioni del 2013 sui quali i Giudici di merito avevano fondato la sussistenza del prescritto compendio indiziario, in alcuni passaggi, «sembr[i]no privi dell'attitudine probatoria loro riconosciuta dal Tribunale del riesame», poiché pur essendo «senz'altro coerenti con l'impostazione accusatoria, possiedono, anche alla luce di quanto appreso su impulso difensivo, una capacità dimostrativa circoscritta»; e, a ben vedere, possano prestarsi «a una lettura univoca qualora filtrati, in ossequio alla prospettiva prescelta dai giudici della cautela, alla luce della conversazione registrata il 22 gennaio 2019» - intrattenuta dal !ABATE con Santo GAMBELLO - che il Tribunale aveva ritenuto dimostrativa del fatto che la «stabile ed organica partecipazione del prevenuto al sodalizio in contestazione non si limita ad un periodo circoscritto [...] ma si estende fino al periodo attuale»; tuttavia, «il tenore complessivo dello scambio di battute e, in particolare, delle frasi pronunziate da Paolo LABATE non si presta ad essere letto, con il coefficiente di probabilità indicato dall'art. 273 cod. proc. pen., quale espressione di persistente appartenenza all'associazione mafiosa», potendo ricollegarsi le parole del LABATE, considerato che nulla era stato esposto sul contegno del LABATE «nell'amplissimo periodo intercorso tra agosto 2013 e gennaio 2019», «solo in via del tutto ipotetica al fattivo ed attuale inserimento nella congrega criminale della quale i suoi familiari sono autorevoli esponenti».

Dunque, questa Corte ha disposto l'annullamento, rinviando al Collegio di merito per «una rinnovata valutazione del quadro indiziario, libera nell'esito ma scevra dagli errori evidenziati»; ed ha puntualizzato che, qualora, nel giudizio di rinvio, «la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione associativa» di Paolo LABATE fosse stata «riferita esclusivamente al 2013», il tema delle esigenze cautelari» avrebbe dovuto essere «riconsiderato in ragione dello iato tra la cessazione delle condotte espressive di militanza mafiosa e l'epoca di promozione dell'azione cautelare».

Sotto tale ultimo profilo, la sentenza rescindente: ha devoluto al Tribunale di provvedere in ossequio all'orientamento giurisprudenziale in forza del quale «a determinate condizioni, il c.d.

"tempo silente"» deve annoverarsi tra gli «"elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", indicati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Terminio, Rv. 277231; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738)», ossia tra gli elementi «idonei a determinare il superamento della presunzione prevista» dalla noma appena citata, «sì da imporre al giudice l'obbligo di offrire, sul punto, puntuale motivazione (Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv.269957)»; e ha specificato che «la prescritta valutazione deve essere, tuttavia, orientata, piuttosto che ad una meccanicistica ed automatica considerazione dell'elemento cronologico, ad una serie di indici» (quali la durata della pregressa partecipazione al sodalizio, la stabilità dell'organizzazione, il rango apicale o meno assunto dal soggetto in seno alla compagine criminale, la sua eventuale condizione detentiva) «che, con riferimento a ciascuna concreta fattispecie, consentono di qualificare — assegnandole, eventualmente, rilevanza in vista del superamento della presunzione di legge — l'assenza di informazioni in ordine alla protrazione ed all'attualità della militanza associativa».

3. Invero, «in materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato, al pari del giudizio di merito, al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione», che è tenuto ad applicare (Sez. 2, n. 16359 del 12/03/2014, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 261611 - 01; Sez. 6, n. 18635 del 18/11/2014 - dep. 2015, Vescovi, Rv. 269495 - 01); e, quando provvede a seguito di annullamento per vizio di motivazione, è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale addotto a sostegno dei gravi indizi di colpevolezza con i medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzarne il significato e il valore; e non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, renda una statuizione del medesimo tenore di quella impugnata, sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345 - 01; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S., Rv. 263864 - 01).

3.1. Nel caso in esame l'ordinanza impugnata ha nuovamente confermato la statuizione del G.i.p., ravvisando i gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo e ritenute le esigenze cautelari alla luce del medesimo compendio già apprezzato dal Tribunale con il provvedimento annullato da questa Corte.

Invero, pur dando conto sotto il profilo indiziario del contenuto nei dialoghi intercettati per pochi mesi nel 2013 - intrattenuti dal ricorrente o che comunque sono stati riferiti anche al suo agire (relativi ad attività estorsiva, alla gestione di giochi e scommesse e, in particolare, delle slot machines, a corse clandestine di cavalli nonché alla sua cooperazione nella fittizia intestazione di un distributore di carburante) - e fornendone un'interpretazione rispetto alla quale in questa sede di legittimità non può compiersi un diverso apprezzamento di fatto nei termini auspicati dalla difesa (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884), l'ordinanza impugnata non si è uniformata al dictum di questa Corte.

Difatti, in primo luogo, essa ha assunto che la mancanza nel periodo compreso tra il 2014 e il 2019 di ulteriori elementi a carico del ricorrente (come riportato dallo stesso provvedimento impugnato, già assolto all'esito di un precedente procedimento dall'imputazione di partecipazione ad associazione di tipo mafioso per «difetto di prova certa circa l'ascrivibilità delle sue acclarate condotte ai progetti criminali della cosca») dovrebbe imputarsi alla circostanza che le captazioni presso l'abitazione del padre Antonino LABATE hanno avuto luogo soltanto tra il 31 luglio 2013 e il 16 gennaio 2014 nonché alle cautele apprestate dalla sua famiglia, in particolare, proprio dal padre e dal cugino omonimo Paolo LABATE (cl. '82), la cui posizione secondo il Tribunale sarebbe «analoga» a quella del ricorrente, al fine di non essere sottoposti all'attenzione dell'autorità giudiziaria, assumendo che in tal modo si spiegherebbe pure il difetto di elementi rilevanti tratti dal telefono cellulare sequestrato a Paolo LABATE (cl. '84).

Tale asserto è frutto di una manifesta inversione logica, poiché dà per dimostrato quel che invece dovrebbe dimostrarsi, ossia la permanenza della condotta illecita di quest'ultimo fino a periodo recente.

Inoltre, al fine di escludere che l'ampio lasso di tempo decorso dai dialoghi dell'anno 2013 possa incidere sulle presunzioni poste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha attribuito rilievo alla medesima conversazione intrattenuta dal LABATE nel 2019, la cui portata dimostrativa era stata ritenuta oggetto di illogico apprezzamento da parte della sentenza rescindente, finendo col riproporre in parte qua il medesimo impianto argomentativo che era stato ritenuto viziato.

La motivazione resa dal Tribunale, in tal modo, non si è uniformata a quanto affermato dalla sentenza rescindente, così ponendosi in violazione del disposto dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.; inoltre, il Collegio del riesame ha argomentato sulla scorta dei medesimi elementi già posti a fondamento della prima ordinanza (oggetto di annullamento con rinvio) rispetto ai quali - proprio alla luce dell'iter seguito dal provvedimento qui impugnato - non possono ravvisarsi profili ulteriormente emendabili e dati cui avere riguardo a tal fine.

Di conseguenza l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio; e deve ordinarsi l'immediata liberazione del ricorrente, se non detenuto per altra causa, mandando alla Cancelleria la comunicazione di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e ordina la immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.

Manda la Cancellaria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22 gennaio 2021 (dep. il 19 febbraio 2021) il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], provvedendo - quale Giudice del rinvio a seguito della sentenza di questa Corte del 24 settembre 2020 - sul riesame interposto ex art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di Paolo LABATE - ha confermato l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del delitto aggravato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. 2. Avverso il provvedimento del Giudice del rinvio il difensore del LABATE ha proposto ricorso per cassazione, denunciando - nel corpo di un'unitaria esposizione - sia in relazione ai gravi indizi di colpevolezza che alle esigenze cautelari la violazione della legge penale e delle norme processuali (richiamando gli artt. 416-bis cod. pen. 125, comma 3, 192, commi 3 e 4, 273, comma 1-bis, 274, 275 e 627, comma 3, cod. proc. pen., 3, 24, 27 e 111 Cost., 6, 13 e 14 Carta E.D.U.) e il vizio di motivazione, in quanto l'ordinanza impugnata non si sarebbe uniformata al dictum della sentenza rescindente, la sua motivazione sarebbe apparente, totalmente mancante e, comunque, irrazionale e fondata su un'erronea interpretazione della norma incriminatrice, non avrebbe considerato gli elementi addotti dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] I ricorso è fondato, nei termini che si espongono di seguito, e deve essere accolto. 1. Ad avviso del ricorrente, l'ordinanza impugnata avrebbe reiterato i medesimi vizi a cagione dei quali era stata annullata la precedente, adeguandosi solo apparentemente e in maniera formale alla pronuncia di annullamento. Sotto il profilo indiziario avrebbe erroneamente valorizzato gli stessi elementi già apprezzati, segnatamente: rivisitando quelli tratti dalle intercettazioni risalenti all'anno 2013 e dall'unica captazione dell'anno 2019, così disattendendo le allegazioni difensive sulla scorta di mere supposizioni e in difetto di validi riscontri; nonché valorizzando il dialogo che già il G.i.p. non aveva ritenuto sufficiente ad affermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la condotta estorsiva per cui pure si procede nei confronti del LABATE. Inoltre, la difesa ha inteso confutare le argomentazioni spese dal Tribunale con riferimento ai diversi settori (estorsioni, gioco, corse clandestine di cavalli, intestazione fittizia di attività imprenditoriali) nei quali - secondo l'ordinanza impugnata - si sarebbe manifestato l'agire antigiuridico del LABATE; ed ha rimarcato come da tali elementi, alla stregua delle allegazioni difensive, non potrebbe trarsi la sussistenza del delitto associativo per cui è stata disposta la cautela. Allo stesso modo, l'ordinanza impugnata non si sarebbe uniformata alla sentenza di annullamento con rinvio sotto il profilo delle esigenze cautelari, non considerando il tempo trascorso dai fatti che, come esposto, si collocano nel 2013 peraltro nell'arco di pochi mesi, salva un'unica conversazione intercettata nel 2019. ( 2. Con la sentenza del 24 settembre 2020, questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza in data 28 febbraio 2020 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale Giudice dei riesame, aveva confermato l'ordinanza - resa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 21 gennaio 2020 - che aveva applicato a Paolo LABATE la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di partecipazione ad associazione mafiosa. La pronuncia rescindente ha ravvisato un vizio della motivazione sia sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza sia in relazione alle esigenze cautelari. In particolare, ha ritenuto che: gli elementi tratti dalle conversazioni del 2013 sui quali i Giudici di merito avevano fondato la sussistenza del prescritto compendio indiziario, in alcuni passaggi, «sembr[i]no privi dell'attitudine probatoria loro riconosciuta dal Tribunale del riesame», poiché pur essendo «senz'altro coerenti con l'impostazione accusatoria, possiedono, anche alla luce di quanto appreso su impulso difensivo, una capacità dimostrativa circoscritta»; e, a ben vedere, possano prestarsi «a una lettura univoca qualora filtrati, in ossequio alla prospettiva prescelta dai giudici della cautela, alla luce della conversazione registrata il 22 gennaio 2019» - intrattenuta dal !ABATE con Santo GAMBELLO - che il Tribunale aveva ritenuto dimostrativa del fatto che la «stabile ed organica partecipazione del prevenuto al sodalizio in contestazione non si limita ad un periodo circoscritto [...] ma si estende fino al periodo attuale»; tuttavia, «il tenore complessivo dello scambio di battute e, in particolare, delle frasi pronunziate da Paolo LABATE non si presta ad essere letto, con il coefficiente di probabilità indicato dall'art. 273 cod. proc. pen., quale espressione di persistente appartenenza all'associazione mafiosa», potendo ricollegarsi le parole del LABATE, considerato che nulla era stato esposto sul contegno del LABATE «nell'amplissimo periodo intercorso tra agosto 2013 e gennaio 2019», «solo in via del tutto ipotetica al fattivo ed attuale inserimento nella congrega criminale della quale i suoi familiari sono autorevoli esponenti». Dunque, questa Corte ha disposto l'annullamento, rinviando al Collegio di merito per «una rinnovata valutazione del quadro indiziario, libera nell'esito ma scevra dagli errori evidenziati»; ed ha puntualizzato che, qualora, nel giudizio di rinvio, «la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione associativa» di Paolo LABATE fosse stata «riferita esclusivamente al 2013», il tema delle esigenze cautelari» avrebbe dovuto essere «riconsiderato in ragione dello iato tra la cessazione delle condotte espressive di militanza mafiosa e l'epoca di promozione dell'azione cautelare». Sotto tale ultimo profilo, la sentenza rescindente: ha devoluto al Tribunale di provvedere in ossequio all'orientamento giurisprudenziale in forza del quale «a determinate condizioni, il c.d. "tempo silente"» deve annoverarsi tra gli «"elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", indicati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Terminio, Rv. 277231; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738)», ossia tra gli elementi «idonei a determinare il superamento della presunzione prevista» dalla noma appena citata, «sì da imporre al giudice l'obbligo di offrire, sul punto, puntuale motivazione (Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv.269957)»; e ha specificato che «la prescritta valutazione deve essere, tuttavia, orientata, piuttosto che ad una meccanicistica ed automatica considerazione dell'elemento cronologico, ad una serie di indici» (quali la durata della pregressa partecipazione al sodalizio, la stabilità dell'organizzazione, il rango apicale o meno assunto dal soggetto in seno alla compagine criminale, la sua eventuale condizione detentiva) «che, con riferimento a ciascuna concreta fattispecie, consentono di qualificare — assegnandole, eventualmente, rilevanza in vista del superamento della presunzione di legge — l'assenza di informazioni in ordine alla protrazione ed all'attualità della militanza associativa». 3. Invero, «in materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato, al pari del giudizio di merito, al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione», che è tenuto ad applicare (Sez. 2, n. 16359 del 12/03/2014, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 261611 - 01; Sez. 6, n. 18635 del 18/11/2014 - dep. 2015, Vescovi, Rv. 269495 - 01); e, quando provvede a seguito di annullamento per vizio di motivazione, è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale addotto a sostegno dei gravi indizi di colpevolezza con i medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzarne il significato e il valore; e non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, renda una statuizione del medesimo tenore di quella impugnata, sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345 - 01; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S., Rv. 263864 - 01). 3.1. Nel caso in esame l'ordinanza impugnata ha nuovamente confermato la statuizione del G.i.p., ravvisando i gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo e ritenute le esigenze cautelari alla luce del medesimo compendio già apprezzato dal Tribunale con il provvedimento annullato da questa Corte. Invero, pur dando conto sotto il profilo indiziario del contenuto nei dialoghi intercettati per pochi mesi nel 2013 - intrattenuti dal ricorrente o che comunque sono stati riferiti anche al suo agire (relativi ad attività estorsiva, alla gestione di giochi e scommesse e, in particolare, delle slot machines, a corse clandestine di cavalli nonché alla sua cooperazione nella fittizia intestazione di un distributore di carburante) - e fornendone un'interpretazione rispetto alla quale in questa sede di legittimità non può compiersi un diverso apprezzamento di fatto nei termini auspicati dalla difesa (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884), l'ordinanza impugnata non si è uniformata al dictum di questa Corte. Difatti, in primo luogo, essa ha assunto che la mancanza nel periodo compreso tra il 2014 e il 2019 di ulteriori elementi a carico del ricorrente (come riportato dallo stesso provvedimento impugnato, già assolto all'esito di un precedente procedimento dall'imputazione di partecipazione ad associazione di tipo mafioso per «difetto di prova certa circa l'ascrivibilità delle sue acclarate condotte ai progetti criminali della cosca») dovrebbe imputarsi alla circostanza che le captazioni presso l'abitazione del padre Antonino LABATE hanno avuto luogo soltanto tra il 31 luglio 2013 e il 16 gennaio 2014 nonché alle cautele apprestate dalla sua famiglia, in particolare, proprio dal padre e dal cugino omonimo Paolo LABATE (cl. '82), la cui posizione secondo il Tribunale sarebbe «analoga» a quella del ricorrente, al fine di non essere sottoposti all'attenzione dell'autorità giudiziaria, assumendo che in tal modo si spiegherebbe pure il difetto di elementi rilevanti tratti dal telefono cellulare sequestrato a Paolo LABATE (cl. '84). Tale asserto è frutto di una manifesta inversione logica, poiché dà per dimostrato quel che invece dovrebbe dimostrarsi, ossia la permanenza della condotta illecita di quest'ultimo fino a periodo recente. Inoltre, al fine di escludere che l'ampio lasso di tempo decorso dai dialoghi dell'anno 2013 possa incidere sulle presunzioni poste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha attribuito rilievo alla medesima conversazione intrattenuta dal LABATE nel 2019, la cui portata dimostrativa era stata ritenuta oggetto di illogico apprezzamento da parte della sentenza rescindente, finendo col riproporre in parte qua il medesimo impianto argomentativo che era stato ritenuto viziato. La motivazione resa dal Tribunale, in tal modo, non si è uniformata a quanto affermato dalla sentenza rescindente, così ponendosi in violazione del disposto dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.; inoltre, il Collegio del riesame ha argomentato sulla scorta dei medesimi elementi già posti a fondamento della prima ordinanza (oggetto di annullamento con rinvio) rispetto ai quali - proprio alla luce dell'iter seguito dal provvedimento qui impugnato - non possono ravvisarsi profili ulteriormente emendabili e dati cui avere riguardo a tal fine. Di conseguenza l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio; e deve ordinarsi l'immediata liberazione del ricorrente, se non detenuto per altra causa, mandando alla Cancelleria la comunicazione di cui all'art. 626 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e ordina la immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. Manda la Cancellaria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.
Sentenza Cassazione n. 08223/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris