CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 16667/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 07/03/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; dato atto del deposito della memoria conclusionale della Parte Civile, tardivamente proposta; lelle le "repliche" del difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 7 marzo 2024, la Corte d'appello di Bologna ha, in riforma della decisione del Tribunale in sede dell'8 febbraio 2022 - con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale (capo b) e di aggravamento del dissesto (capo c), nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del 17 novembre 2015 - dichiarato estinto per prescrizione il delitto sub c) e rideterminato la pena in ordine alla residua imputazione. 2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Bologna ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo punto, deduce violazione di legge in riferimento alla qualificazione giuridica della condotta di bancarotta documentale e, conseguentemente, sui presupposti dell'elemento soggettivo per avere le sentenze di merito ricondotto i fatti nell'alveo della bancarotta documentale generica e non nella diversa fattispecie della bancarotta documentale specifica. Si evidenzia come all'imputato fossero state contestate entrambe le alternative condotte previste dal comma secondo dell'art. 216, I. f. in riferimento all'omessa tenuta del libro degli inventari; all'omessa registrazione di vendite non fatturate e per aver svalutato le rimanenze di magazzino e che l'assoluzione dell'imputato dal reato di bancarotta patrimoniale, statuita in primo grado, aveva parimenti dimostrato l'insussistenza delle correlate fattispecie documentali, residuando solo l'omessa tenuta del libro degli inventari. Nel confermare in parte qua la sentenza impugnata, la Corte d'appello ha ricondotto la residua condotta nell'ambito della bancarotta documentale generica, sebbene l'omessa esibizione o l'omessa tenuta siano omissioni equivalenti alla sottrazione o all'occultamento e richiedano, pertanto, la prova del dolo specifico, come enunciato dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2. Con un secondo argomento, si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha reputato sussistenti, sebbene estranee alla contestazione, carenze delle note integrative ai bilanci e l'omessa trascrizione nel libro delle assemblee di tre verbali soci, essendo sul punto la Corte di merito incorsa in travisamento della nota integrativa relativa all'anno 2014 ed avendo il curatore stesso escluso che l'assenza dei verbali indicati abbia procurato danno alla ricostruzione delle vicende economiche. 23. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Il 26 marzo 2026, la parte civile ha deposito memoria conclusionale, con allegata nota spese. 5. Il 24 marzo 2026, il difensore dell'imputato ha depositato "memoria di replica" alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] Va, in primo luogo, dato atto della tardività del deposito delle conclusioni della parte civile, perfezionato il 26 marzo 2026 e, dunque, oltre il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'odierna udienza ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 - 02). Il ricorso è fondato. 1. Sono fondate le censure svolte sul punto della qualificazione giuridica dei fatti e del correlato elemento soggettivo. 1.1. All'esito dell'assoluzione dal reato di bancarotta patrimoniale sub a), la Corte d'appello ha escluso la responsabilità dell'imputato in merito all'omessa registrazione, nei libri contabili, delle cessioni relative a rimanenze di magazzino e ed alle svalutazioni relative all'arco temporale 2012-2014, confermando l'affermazione di responsabilità per la "tenuta irregolare e inadeguata della documentazione societaria, elemento essenziale ai fini della sussistenza del reato di bancarotta documentale generica" in riferimento all'omessa tenuta del libro degli inventari, alla inattendibilità delle note integrative ai bilanci ed all'omessa trascrizione, sul libro dei verbali assembleari, di tre resoconti afferenti modifiche societarie, in presenza del dolo generico di fattispecie. Trattasi di assunto che incorre nella violazione di legge denunciata. 1.2. L'atto d'appello aveva devoluto al giudice del gravame la rilettura dei dati probatori attraverso critiche, specificamente mirate ai passaggi della sentenza di 3primo grado, svolte in punto di diritto, di indubbio rilievo e chiaramente mirate alla necessaria rivalutazione dei fatti. E' stato, difatti, censurato il ricorso promiscuo, da parte del giudice di primo grado, ora alla inattendibilità della documentazione contabile, ora alla mancata istituzione, ora alla mancata consegna al curatore, in un quadro probatorio che ha, invece, restituito l'insussistenza del reato di bancarotta patrimoniale; e tale segnalazione si connota di particolare incisività, se sol si considerino le diverse fattispecie incriminatrici applicabili nei diversi casi richiamati ed il diverso atteggiarsi del correlativo elemento soggettivo. Senza farsi carico dei criteri distintivi tra le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale previste dall'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., il giudice di primo grado ha finito per sovrapporre le diverse condotte ivi previste, di fatto ignorando che: l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838); rientra nella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco" e si differenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell'omessa annotazione di specifiche operazioni (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 - 01); la parziale omissione del dovere annotativo, integrante la fattispecie di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2), legge fall., è punita a titolo di dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o 4impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 - 02, in motivazione, secondo cui l'impedimento nella ricostruzione del volume degli affari o del patrimonio del fallito non rappresenta l'evento del reato, ma costituisce una peculiare modalità della condotta, che interagisce sull'elemento psicologico nella sua connotazione di dolo intenzionale); l'inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili può dar luogo alle fattispecie di cui agli artt. 16, n. 3 e 220 legge fall., ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma primo, n. 2 legge fall. e di bancarotta semplice documentale, di cui all'art,. 217, comma secondo, legge fall., che possono concorrere quando la condotta di bancarotta non consista nella sottrazione, distruzione o mancata tenuta delle scritture contabili, ma nella tenuta delle stesse in modo irregolare o incompleto ovvero tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (Sez. 5, n. 3190 del 16/11/2020, dep. 2021, Calò, Rv. 280260 - 01); il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimo nella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, L. fall. (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 - 03); 1.3. A fronte della mirata critica contenuta nell'atto d'appello, specificamente indirizzata ai punti essenziali della ratio decidendi della sentenza impugnata, la Corte di merito si è limitata a confermare la sentenza di primo grado svolgendo valutazioni in fatto, senza sciogliere il nodo essenziale della specifica condotta comprovata nel caso in esame e del relativo statuto giuridico; opzione che si impone poiché - va ribadito - lo scopo di recare danno ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali, deve essere riguardato alla luce della complessiva ricostruzione della vicenda e delle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (V. Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304 - 01, in fattispecie di omessa tenuta della contabilità), senza alcun automatismo o semplificazione giustificativa. L'assoluzione dell'imputato dalla imputazione di bancarotta patrimoniale sub a) introduce, peraltro, un elemento di riconsiderazione degli indicatori di fraudolenza relativi al diverso capo in disamina, poiché, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale, poiché il dolo può essere desunto, con 5metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Scarponi, Rv. 283659 - 01), ma deve essere, invece, positivamente dimostrato ove siffatta contestuale condotta non si configuri. In conclusione, la Corte di appello non si è fatta carico delle censure declinate nell'atto di gravame, disimpegnando la motivazione senza confrontarsi con la variegata fenomenologia dei reati fallimentari, ciascuno caratterizzato da sue proprie peculiarità strutturali, eludendo le doglianze analiticamente riportate dall'appellante. In tal modo, le argomentate critiche dell'appello sono state sostanzialmente eluse e la Corte d'appello ha dato corpo ad un apparato motivazionale avulso dalla funzione di controllo e verifica della fattispecie concreta, rimessa alla giurisdizione di merito di secondo grado. 2. Da quanto premesso - e ritenuto assorbito il punto relativo alla parziale annotazione sul Libro dei verbali assembleari - discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna che, in piena libertà di giudizio, ma facendo corretta applicazione dei principi enunciati, procederà a nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l P.Q.M(A [OSCURATO:PERSONA]). al7ZUr 6