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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 42778/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] Matteo ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata, nei confronti dell'imputato, la sentenza del GUP del Tribunale cittadino di condanna in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17 codice strada, commesso in Stalettì il 16/1/2017; considerato che il ricorrente, con il primo motivo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla ritenuta recidiva (ricollegata a due precedenti violazioni del 11/2/2015 e del 7/9/2016), assumendo che il verbale del 16/1/2017 era stato sostituito con altro del 30/1/2017 e che, pertanto, l'affermazione della penale responsabilità si sarebbe basata su atto inesistente (quello, cioè, del 16/1/2017), del tutto omettendo però un confronto con la motivazione, dalla quale è emerso, intanto, che alla stregua degli atti utilizzabili (essendosi il procedimento svolto con le forme del rito abbreviato) era emerso che la contestazione del fatto penalmente rilevante, rispetto alla prima contestazione di violazione amministrativa, era conseguita ai successivi controlli degli operanti (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, con il secondo motivo, si deduce erronea applicazione della legge penale quanto alla dosimetria della pena, non individuata nel minimo e alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen., ancora una volta omettendosi un effettivo confronto con le ragioni della decisione, con la quale i giudici territoriali hanno richiamato l'elemento della abitualità per negare sia la particolare tenuità del fatto che il discostamento dal minimo edittale; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 20 ottobre 2022 R" d' l• OZZI C Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] Matteo ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata, nei confronti dell'imputato, la sentenza del GUP del Tribunale cittadino di condanna in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17 codice strada, commesso in Stalettì il 16/1/2017; considerato che il ricorrente, con il primo motivo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla ritenuta recidiva (ricollegata a due precedenti violazioni del 11/2/2015 e del 7/9/2016), assumendo che il verbale del 16/1/2017 era stato sostituito con altro del 30/1/2017 e che, pertanto, l'affermazione della penale responsabilità si sarebbe basata su atto inesistente (quello, cioè, del 16/1/2017), del tutto omettendo però un confronto con la motivazione, dalla quale è emerso, intanto, che alla stregua degli atti utilizzabili (essendosi il procedimento svolto con le forme del rito abbreviato) era emerso che la contestazione del fatto penalmente rilevante, rispetto alla prima contestazione di violazione amministrativa, era conseguita ai successivi controlli degli operanti (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, con il secondo motivo, si deduce erronea applicazione della legge penale quanto alla dosimetria della pena, non individuata nel minimo e alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen., ancora una volta omettendosi un effettivo confronto con le ragioni della decisione, con la quale i giudici territoriali hanno richiamato l'elemento della abitualità per negare sia la particolare tenuità del fatto che il discostamento dal minimo edittale; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 R" d' l• OZZI C Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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