CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 1968
Cassazione n. 30159/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/03/1968 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 9009/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe - pronunciata dalla Corte di Appello di Trento quale giudice del rinvio dopo il precedente annullamento con rinvio operato dalla Terza Sezione Penale di questa Corte con la sentenza 29574/21 limitatamente all'omesso giudizio di bilanciamento tra circostanze -de- ducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata ritenuta prevalenza delle pur concesse circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante dì cui all'art. 80 Dpr. 309/90. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Va rilevato che la precedente sentenza di appello era stata annullata, nei limiti di cui si è detto, in quanto la Corte di legittimità aveva rilevato che la stessa non aveva affatto esaminato il motivo di appello riguardante il bilanciamento tra le concesse circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante di cui all'art. 80 Dpr. 309/90 e che neppure si traevano elementi per ritenere una impli- cita valutazione di segno negativo, sicché non poteva richiamarsi la sufficienza di una motivazione implicita ricavabile dal testo del provvedimento. Al contrario, il giudice del rinvio, si è confrontato con quel motivo di appello e, ribadita la sussistenza dell'aggravante ha ritenuto corretto il bilanciamento fra le circostanze di segno opposto nel senso della equivalenza, come stabilito dal primo giudice. La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune dal denunciato vizio di legittimità- di avere valutato che non c'erano ragioni valide per un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche in quanto queste ultime, riconosciute dal primo giu- dice "in considerazione della condotta processuale dell'imputato", presentano un "peso" relativo, poiché l'imputato, non immune da pregiudizi penali (per quanto risalenti), consistenti in due condanne per delitti a pena detentiva complessiva- mente pari ad anni due, sotto l'aspetto processuale non ha fatto altro che ammet- tere quanto era di tutta evidenza, alla luce dell'esito della perquisizione (avvalen- dosi della facoltà dì non rispondere in sede di convalida e, in sede d'abbreviato, ammettendo di avere sbagliato e scusandosi della propria condotta) mentre la sua collaborazione con gli operanti, in fase di perquisizione, appare poca cosa (i cellu- lari, di cui il Basilicata avrebbe fornito le password, furono rinvenuti e sottoposti a sequestro dagli agenti della P.S., come pure il navigatore satellitare). N. 9009/2022 R.G. Quanto poi al modus vivendi dell'imputato, che sarebbe persona normalmente inserita nella vita sociale e lavorativa come autotrasportatore, coniugato e padre di due figli, per la Corte territoriale si tratta di aspetti positivi ma di incidenza relativa, rispetto alla gravità del fatto. La sentenza impugnata si colloca, pertanto, nell'alveo del consolidato e con- divisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Con- taldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). E nel giudizio ex art. 69 cod. pen., così come nella determinazione, in misura inferiore a quella massima consentita dalla legge, della riduzione di pena dovuta al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche i precedenti penali relativi a reati de- penalizzati o estinti, trattandosi di fattispecie che rimangono significative di una predisposizione dell'imputato a violare la legge penale (cfr. Sez. 5, n. 45423 del 6/10/2004, Mignogna ed altri, Rv. 230579). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- m