CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06234/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.4667-2021 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’ Avvocat o IGNAZIO GRECOgiusta procura speciale in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la sentenza n. 4212/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorso, affidato a tre motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui Commissione tributaria regionale della Siciliaaveva respinto l’appello del contribuente , limitatamente alla compensazione delle spese di lite,avverso la sentenza n. in accoglimento del ricorso avversocartella esattoriale. Agenzia delle entrate resistecon controricorso. Ilricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. C on il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 92 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto corretta la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado pur in mancanza di soccombenza reciproc a o di gravi ed eccezionali motivi per giustificarla. 1.2.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 17 - bis del D.lvo n. 546/92, 136 della Costituzione e 30 co. 3° della legge n. 87 del 1953per avere i Giudici d’appello«erroneamente applicato l'art. 17-bis del D.lvo n. 546/92, dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 98 del 16/04/2014, per giustificare la compensazione delle spese». 1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, non avendo i Giudici d’appello «considerato le date di deposito dei ricorsi di primo e secondo grado, necessarie per individuare correttamente il testo normativo applicabile, ...(avendo)... ciò ... influito sulla decisione di compensare le spese di giudizio». 1.4. Lecensure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse,vanno accolte . 1.5. Va premesso cheil potere del Giudice di compensare le spese di lite presentanatura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. n. 10685del 2019), «per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi» ( cfr. Cass. n. 24502 /2017; nello stesso senso anche Cass. n. 19613 del 2017 ), e ciò « in ragione della “ elasticità ” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese”in favore della parte vittoriosa» (così Cass. n. 21400/2021, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014). 1.6. Rimane tuttavia censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la « motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea»(così, in motivazione, Cass. n. 17816/2019). 1.7. Tale evenienza ricorre nel caso che occupa, per le ragioni di seguito illustrate. 1.8. Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che –essendo stato il presente giudizio instaurato, in primo grado, nel l’anno 201 1 – trova applicazione ratione temporisil testo dell’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che fa richiamo al secondo comma dell’art. 92 c.p.c., vigente ratione temporis, secondo il quale la compensazione delle spese –oltre che per soccombenza reciproca – è prevista solo ove « concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione». 1.9. I n tema di spese legali, la compensazione per « gravi ed eccezionali ragioni», sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ratione temporis applicabile, nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta, dunque, ad una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettivaincertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente; tuttavia il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare «gravità ed eccezionalità», al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata(cfr. Cass. n. 15495 del 2022 ). 1.10. Nel caso in esame, quanto evidenziato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per giustificare la compensazione delle spese di lite con particolare riguardo al deposito del ricorso introduttivo in violazione dell’art. 17 bis D.lgs. 546/1992 («... sul piano processuale, va realmente rimarcato che il ricorrenteha violato la disposizione di cui all'art. 17 bis D.lgs. 546/92, depositando ilricorso prima del decorso del termine dilatorio ivi contemplato, cosìprecludendo all'ufficio di provvedere, durante tale fase, a ciò precipuamente dedicata, all'annullamento dell'atto impugnato»)riportandosi alla vicenda giudiziale in concreto, non integra, tuttavia,le «gravi ed eccezionali ragioni» che, sole, possono giustificare la compensazione di lite in pregiudizio della parte vittoriosa, avendo i Giudici di merito offerto, in realtà, una motivazione palesemente illogica. 1.11. Occorre infatti considerareche l’Amministrazione finanziaria non è mai pervenuta all’annullamento d’ufficio della pretesa tributaria posta alla base della cartella impugnata dalricorrente, che risulta, al contrario, aver conseguitol’annullamento dell’atto solo a seguito della pronuncia del Giudice di primo grado, a nulla rilevando quindi, in ogni caso, la circostanza del mancato rispetto del termine previsto dall’art. 17 bis cit. per il deposito del ricorso. 2. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovoesame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversacomposizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera