CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 17285/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 08/01/2026 della Corte di appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];procedimento trattato con il rito “de plano”.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma dellasentenza del Tribunale di Vercelli del 9 maggio 2025, esclusa la circostanzaaggravante di cui all’art. 36, legge n. 104 del 1992, è stato condannato alla penadi cinque anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 2500,00 di multa.2. Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione dellasentenza impugnata con riferimento alla mancata concessione delle circostanzetra i reati contestati, con conseguente eccessivo aumento della pena applicata.3. Con il secondo motivo di ricorso, si chiede alla Corte di sollevare laquestione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. conriferimento all'art. 111, settimo comma, Cost. e 117, primo comma, Cost. nellaparte in cui dispone che «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devonoessere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo specialedella Corte di cassazione».4. Il ricorso è inammissibile in quanto è stato presentato personalmentedall’imputato.5. A seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dallalegge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo diprovvedimento, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deveessere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo specialedella Corte di cassazione (in motivazione, la Corte ha precisato che va tenutadistinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione,seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessariarappresentanza tecnica del difensore) (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello,dep. 2018, Rv. 272010 – 01).6. Quanto al secondo motivo di ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte hannochiarito che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionaledell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 13 CEDU, nellaparte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputatopersonalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere larappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazionealla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazionedelle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv.272011 – 01; conforme: Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv.271334 – 01).7. Ne consegue l’inammissibilità del proposto ricorso, pronunciabile conordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., in relazione all’art.591, comma 1, lett. a) e lett. c), cod. proc. pen.8. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]Agostini