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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 09480/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato chel'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la ribadita affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 628 cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico e manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata, da un lato, correttamente apprezzato l’efficacia dimostrativa del riconoscimento fotografico, argomentando in modo logico in ordine all’attendibilità dell’individuazione, avvalorata dai riscontri emersi (pp. 2-3) e, dall’altro, stigmatizzato, all’esito di un giudizio di fatto incensurabile in questa sede, le numerose condanne per rapina e l’assenza di elementi spendibili pro reo, peraltro non indicati neppure nell’impugnazione di legittimità (p. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato chel'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la ribadita affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 628 cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico e manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata, da un lato, correttamente apprezzato l’efficacia dimostrativa del riconoscimento fotografico, argomentando in modo logico in ordine all’attendibilità dell’individuazione, avvalorata dai riscontri emersi (pp. 2-3) e, dall’altro, stigmatizzato, all’esito di un giudizio di fatto incensurabile in questa sede, le numerose condanne per rapina e l’assenza di elementi spendibili pro reo, peraltro non indicati neppure nell’impugnazione di legittimità (p. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 09480/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris