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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36845/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., nonché del trattamento sanzionatorio, in ordine all'applicazione delle aggravanti di cui agli artt. 61, nr. 7 e 99, co. 4 cod. pen., sono entrambi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto che il secondo motivo, che deduce i vizi sopra indicati in ordine al trattamento sanzionatorio, è non solo totalmente generico nella sua formulazione, ma anche manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti con riguardo alla responsabilità del ricorrente per il reato di truffa e alla determinazione della pena (si vedano, in particolare, pagine 6-11 della sentenza impugnata in merito alla sussistenza della condotta tipica e dell'elemento soggettivo del delitto richiamato e le pagine 11-12 ove il giudice di merito ha ritenuto applicabile la circostanza aggravante della rilevante entità del danno sulla base del valore complessivo della merce rimasta impagata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 10 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., nonché del trattamento sanzionatorio, in ordine all'applicazione delle aggravanti di cui agli artt. 61, nr. 7 e 99, co. 4 cod. pen., sono entrambi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto che il secondo motivo, che deduce i vizi sopra indicati in ordine al trattamento sanzionatorio, è non solo totalmente generico nella sua formulazione, ma anche manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti con riguardo alla responsabilità del ricorrente per il reato di truffa e alla determinazione della pena (si vedano, in particolare, pagine 6-11 della sentenza impugnata in merito alla sussistenza della condotta tipica e dell'elemento soggettivo del delitto richiamato e le pagine 11-12 ove il giudice di merito ha ritenuto applicabile la circostanza aggravante della rilevante entità del danno sulla base del valore complessivo della merce rimasta impagata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobr
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