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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 44469/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 14 ottobre 2021 la Corte di Appello di Catanzaro rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di MELLINO Francesco, volta ad ottenere la commutazione o la riduzione della pena dell'ergastolo allo stesso applicata con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna del 8.10.2008.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MELLINO Francesco deducendo carenza di motivazione,R omessa motivazione sui punti di doglianza della difesa e sul principio di riducibilità della pena perpetua.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 14 ottobre 2021 la Corte di Appello di Catanzaro rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di MELLINO Francesco, volta ad ottenere la commutazione o la riduzione della pena dell'ergastolo allo stesso applicata con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna del 8.10.2008. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MELLINO Francesco deducendo carenza di motivazione,R omessa motivazione sui punti di doglianza della difesa e sul principio di riducibilità della pena perpetua. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 44469/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris