CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 45053/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma — ritenuta la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 - disponeva la confisca di somme di denaro (pari a 81.697,06 e a 11.277,96 euro), di strumenti finanziari per un valore di 410.752,94 euro presenti nel rapporto titoli 6300655765 e di titoli per un controvalore di 161.763 euro, beni in parte intestati o cointestati alla moglie [OSCURATO:PERSONA], ma nella disponibilità del proposto. Investita dell'appello nell'interesse di Luciani e intervenuta nel giudizio Lombardi, la Corte di appello di Roma, con decreto deliberato il 12/10/2021 e depositato il 21/12/2021, ha revocato la confisca di titoli per un controvalore di 161.763 euro e ha confermato nel resto il provvedimento impugnato. 2. Avverso l'indicato decreto della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso i difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. e proponendo quindi un motivo nuovo. 2.1. Il primo motivo denuncia errata applicazione dell'art. 27, comma 6, e 24, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, con conseguente inefficacia del provvedimento di confisca per superamento del termine massimo di durata del procedimento di prevenzione; nell'atto con il quale vengono dedotti motivi nuovi, la difesa del ricorrente segnala che, a una più attentata lettura della disciplina in vigore, il motivo non appare fondato, sicché non si insiste per il suo accoglimento. 2.2. Il secondo motivo denuncia errata applicazione dell'art. 24 d. Igs. n. 159 del 2011, per avere il decreto impugnato posto a base della confisca una presunzione assoluta, e non relativa come previsto dalla legge, di derivazione illecita dei beni acquisiti dal proposto durante il periodo della pericolosità. Erroneamente la Corte di appello non ha dato alcuna rilevanza all'allegazione difensiva circa la provenienza lecita del rapporto titoli 6300655765, sostenendo l'errata interpretazione dell'art. 24 nella parte in cui ipotizza due distinti presupposti della confisca, enucleando autonomamente l'ipotesi di essere il bene confiscato derivante da uno specifico reato, tanto più che lo stesso decreto impugnato, in una prima parte, ha riconosciuto la natura di bene infungibile del rapporto titoli, disponendo, di conseguenza, la revoca del dossier titoli n. 548/000, proprio basandola sulla netta distinzione tra la disciplina dei beni fungibili e del beni infungibili, laddove il decreto impugnato non ha tratto le medesime conseguenze disponendo la revoca della confisca del citato rapporto titoli. La motivazione del decreto impugnato fa riferimento solo alla confisca di somme di denaro, che possono essere oggetto di confisca diretta, anche nel caso in cui vi sia la prova positiva dell'assenza di un nesso di derivazione tra la somma materialmente oggetto della misura ablativa e reato. Con riguardo al rapporto titoli 6300655765 difettano i presupposti della confisca, posto che l'oggetto della misura è un bene infungibile, sicché non poteva essere equiparato al denaro contante, avendo un regime di tracciabilità diverso che permette di ricostruirne l'acquisto a una data certa, la valorizzazione del tempo e l'eventuale successivo disinvestinnento, mentre numerose pronunce della Corte di cassazione qualificano la confisca dei titoli finanziari come confisca per equivalente, pronunciandosi incidenter tantum sull'infungibilità dei titoli di investimento, sicché il caso in esame non può essere ricondotto all'ipotesi affrontata da Sez. U, Lucci. Nel caso di specie, la consulenza prodotta dalla difesa aveva fornito adeguata allegazione in ordine all'esistenza in epoca anteriore alla all'inizio del periodo per il quale è stata ritenuta la pericolosità del proposto, tanto è vero che la stessa Procura Generale presso la Corte di appello di Roma aveva chiesto di disporre una perizia per accertamento della genesi del rapporto titoli 6300655765. Il decreto impugnato motiva l'irrilevanza della prova della legittima provenienza alla luce dell'orientamento circa la confisca diretta delle somme di denaro, confondendo il profilo della natura diretta delle somme di denaro con quello del rilievo dell'eventuale prova di derivazione lecita di un bene fornita dal proposto, così trasformando in assoluta la presunzione di derivazione illecita. 2.2.1. I motivi nuovi deducono che la revoca della confisca del rapporto titoli 6300655765 non è stata disposta essendo lo stesso aperto nel 2008, durante il periodo di pericolosità sociale del proposto, ma, al contrario, il conto corrente n. 1705 venne aperto il 26/02/1986 e il deposito titoli 6300655765 il 02/02/1987, come risulta dalla consulenza della difesa, sicché la Corte di appello è incorsa in un travisamento della prova, come confermato dalla missiva della BNL del 18/07/2019 (allegata alla consulenza e già versata in atti) in cui veniva confermata l'epoca di apertura del conto corrente (missiva trasmessa con missiva dei difensori in data 30/09/2022). 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011, per difetto dei presupposti applicativi della misura così come individuati dalla sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, in relazione al principio per cui i profitti generati dal reato costituiscono o hanno costituito in un determinato periodo, l'unico reddito o una componente significativa di tale reddito. Il decreto impugnato è in contrasto con i tre criteri delineati dalla Corte costituzionale, avendo ritenuto che, a prescindere dal giudizio di proporzione tra redditi leciti e redditi illeciti, il "soggetto benestante" dedito anche a traffici illeciti debba essere considerato pericoloso. Inoltre, i fatti sono anteriori alla sentenza della Corte EDU [OSCURATO:PERSONA], sicché, all'epoca in cui furono connessi, non esisteva un'idonea base legale sufficientemente chiara e prevedibile per il proposto. 2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza dell'art. 24 d. Igs. n. 159 del 2011 e difetto assoluto di motivazione in relazione all'incidenza nel procedimento di prevenzione della sentenza di non doversi procedere per prescrizione del Tribunale di Roma, sull'assunto della mancata pronuncia di una sentenza assolutoria ex art. 129 cod. proc. pen., il che contrasta con quanto ritenuto dal Tribunale di Roma, che ha escluso la pronuncia ai sensi della norma citata perché il piano probatorio non permetteva l'immediata rilevanza dell'innocenza, il che significa che l'accertamento dei fatti non poteva dirsi effettuato.2.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza dell'art. 7, comma 4 -bis, d. Igs. n. 159 del 2011 con riferimento alla richiesta di audizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto sia il giudizio di pericolosità, sia la perimetrazione temporale della pericolosità sono stati fondati anche sulle dichiarazioni di tali soggetti. La Corte di appello ha violato l'art. 7, comma 4 -bis, cit. rigettando l'ammissione di prove evidentemente rilevanti e non superflue, laddove la circostanza che le dichiarazioni delle persone indicate fossero pienamente utilizzabili nel procedimento di prevenzione non toglie che si trattava di prove fondamentali nell'economia del giudizio di pericolosità. Nel caso di specie, né durante il dibattimento, né nel procedimento di prevenzione è stato concesso alla difesa del proposto di esaminare i dichiaranti, laddove erroneo è il rilievo del decreto impugnato secondo cui la difesa non avrebbe indicato eventuali profili di incompletezza degli esami effettuati in sede di indagini e non avrebbe evidenziato gli elementi di incongruenza o novità che avrebbero giustificato un nuovo esame, essendo chiaro che la richiesta di audizione di tali soggetti era finalizzata a far emergere eventuali elementi di incongruenza che non potevano essere preventivamente conosciuti alla difesa. L'interpretazione diversa da quella proposta dal ricorso riproporrebbe la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 cit., in riferimento agli artt. 3, 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 6 Cedu, per la inapplicabilità al procedimento di prevenzione della regola del contraddittorio nella formazione della prova. 3. Avverso il medesimo decreto della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 20 e 24 d. Igs. d. Igs. n. 159 del 2011 in ordine all'intestazione fittizia dei beni e alla confisca sine titulo del patrimonio della ricorrente. Il decreto impugnato presume in via assoluta l'intestazione fittizia dei beni del proposto in capo alla ricorrente in assenza di qualsiasi verifica in ordine alla condotta di fittizia intestazione, nonché all'effettiva provenienza dei beni nella titolarità di Lombardi, affermando erroneamente che poiché le somme sono state ritenute frutto di attività illecita sarebbe superflua l'individuazione del loro asserito rinvenimento nella titolarità del terzo, contraddicendosi con la restituzione della somma di circa 161 mila euro facenti parte del portafoglio titoli intestato alla ricorrente. Il ragionamento del provvedimento impugnato si caratterizza per un "automatismo" in contrasto con gli artt. 4 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011, laddove incombeva sul decreto impugnato l'onere di fornire la dimostrazione dell'insussistenza di finalità fiscali o di disciplina degli assetti patrimoniali familiari. 3.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 24 e 26, comma 2, lett. a) e b), d. Igs. n. 159 del 2011, sotto il profilo dell'insussistenza dei presupposti "patrimoniali" della confisca e motivazione apparente in ordine all'accertamento della provenienza illecita dei redditi e all'assenza di alcuna presunzione sul punto. Il decreto impugnato ha omesso di accertare l'intestazione fittizia delle disponibilità economiche in capo a Lombardi e oggetto di illegittima ablazione e all'assenza di qualsiasi presunzione circa la loro illegittima provenienza, laddove la difesa del proposto ha prodotto una consulenza tecnica dalla quale emerge, per quanto riguarda Lombardi, come le somme nella sua disponibilità siano provenienti da redditi dei propri familiari. 3.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., in quanto, a fronte delle deduzioni della difesa, il decreto impugnato replica contrapponendo l'irrilevanza del giudizio di sproporzione, stante la natura intrinsecamente illecita di quelli che vengono ritenuti proventi illeciti poiché ricostruiti aritmeticamente dalle dichiarazioni di Ferrari quali il 5% sul valore totale dei finanziamenti conseguiti, mentre nessuna argomentazione contraria è stata fornita alle deduzioni difensive idonee a smentire, in maniera radicale, la plausibilità delle conclusioni cui era pervenuto il pm. 3.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza degli artt. 20 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011, in quanto il decreto impugnato ha disposto la confisca nonostante l'insussistenza di qualsiasi sperequazione economica tra il valore dei beni e il reddito dichiarato da Lombardi ai fini delle imposte ovvero la sua attività economica, avuto riguardo alle acquisizioni patrimoniali mortis causa conseguite e ai beni in suo possesso, non essendo dimostrato che le somme consegnate in contanti a Luciani siano state da lui depositate sui conti correnti propri e del coniuge. 3.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza degli artt. 7, comma 4 -bis, d. Igs. n. 159 del 2011 e 603, comma 3, cod. proc. pen., in ordine al mancato espletamento di una perizia in ordine alla determinazione della sproporzione patrimoniale dei redditi della ricorrente. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Nell'interesse della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria, con la quale, riprendendo i temi affrontati nel ricorso, sottolinea in particolare che la sentenza dichiarativa della prescrizione non fa alcun riferimento all'accertamento positivo delle condotte contestate, che il profitto si basa su un dato congetturale (il 5%), laddove l'affermazione dell'abitualità del vivere con profitti illeciti è smentita dalla consulenza della difesa, mentre il decreto impugnato fa leva su una presunzione assoluta secondo cui il rapporto di coniugio è sintomatico dell'intestazione fittizia di tutti i beni della ricorrente a fronte della consulenza che ricostruisce l'origine di tali beni; erroneamente dalla prova della esistenza di una zia acquisita del proposto si vorrebbe inferire la prova della dazione di tangenti, attraverso l'utilizzo di un'inconsistente proprietà transitiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi, per comodità di esposizione, primo ricorso) e di [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi, secondo ricorso) sono solo in parte fondati. 2. Il primo motivo del primo ricorso è manifestamente infondato, al lume della disciplina, puntualmente richiamata dal Procuratore generale presso questa Corte nella sua requisitoria, di cui all'art. 24, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'art. 5, comma 8, della legge 17 ottobre 2017, n. 161; anche la difesa del ricorrente, in sede di articolazione dei motivi nuovi, ha dato atto dell'infondatezza del motivo. 3. Passando in ordine di priorità logico-argomentativa al quinto motivo del primo ricorso, anch'esso è manifestamente infondato. Dai provvedimenti di merito (quello di primo grado diffusamente richiamato da quello qui impugnato), si evince quanto segue: le dichiarazioni delle persone di cui si chiedeva l'escussione sono state regolarmente acquisite nel contraddittorio delle parti e sono pienamente utilizzabili nel presente procedimento di prevenzione; nel processo penale (ove è pienamente garantito il diritto al contraddittorio nella formazione della prova, poi "importata" nel giudizio di prevenzione), la difesa non aveva citato i predetti testi (evidentemente ritenuti non rilevanti), né li aveva sentiti per il tramite delle indagini difensive. Nel presente procedimento di prevenzione alla richiesta di escussione non si è accompagnata alcuna deduzione in ordine all'eventuale incompletezza delle dichiarazioni già acquisite, né sono stati indicati elementi di novità che ne giustificassero il nuovo esame. Pertanto, alla luce dell'art. 7, comma 4 -bis, d. Igs. n. 159 del 2011, osserva il decreto impugnato, risulta indubbiamente superfluo sentire soggetti le cui dichiarazioni sono già state acquisite nel procedimento e sono pienamente utilizzabili, senza che ne siano state evidenziate lacune o incongruenze. Il ricorso deduce che le dichiarazioni sono state valorizzate in sede di giudizio di pericolosità e di accertamento della sua perimetrazione temporale, ma il rilievo non scalfisce il giudizio di superfluità puntualmente motivato dai giudici di merito. Del tutto apodittica è la deduzione circa la "evidente" non superfluità delle testimonianze richieste, priva in toto di correlazione con i rilievi della Corte distrettuale, laddove il riferimento della finalizzazione della richiesta di esame a far emergere eventuali profili di incongruenza assume, in presenza dell'acquisizione nel contraddittorio delle parti, carattere ictu ocu/i meramente esplorativo. Dai rilievi che precedono consegue la manifesta irrilevanza dell'eccezione di illegittimità costituzionale prospettata dal ricorso. 4. Sempre in ordine di priorità logico-argomentativa, deve essere esaminato il terzo motivo del primo ricorso, che del pari non merita accoglimento. 4.1. I giudici di merito hanno ritenuto la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011 e in un arco temporale che va dal 2005 al 2010, periodo in relazione al quale Luciani, quale Direttore generale della Direzione generale della difesa del suolo presso il Ministero dell'Ambiente, era stato accusato di aver ricevute molteplici "tangenti" collegate ai finanziamenti di vari interventi, da parte di privati, "tangenti" corrispondenti al 5% dei finanziamenti erogati e, pari, a circa 665 mila euro. Il processo penale si era concluso con sentenza del Tribunale di Roma del 17/11/2020, con la declaratoria di non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione. 4.2. Le doglianze del ricorrente in ordine all'osservanza dei criteri per il riconoscimento della figura di pericolosità nella quale è stato iscritto Luciani non colgono nel segno. In linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), del d. Igs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 03; Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827; conf. Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 275737; Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 275888). Sull'ultimo requisito si accentrano le critiche del ricorrente, ma - ribadito che quando le questioni di diritto, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza (Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri, Rv. 247123) - le indicazioni offerte dai provvedimenti di merito rendono ragione del rilievo che i proventi ricavati dalle plurime "tangenti" riscosse nel periodo individuato come quello in cui Luciani era portatore del tipo di pericolosità indicata rivestivano senz'altro i connotati della rilevante fonte di reddito per lo stesso proposto. 4.3. Infondate - pur se non esenti da profili di inammissibilità - sono le ulteriori doglianze articolate con il terzo motivo. L'evoluzione della giurisprudenza di legittimità seguita alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte EDU ha comportato l'affermazione di canoni interpretativi più rigorosi nella definizione dei presupposti per il riconoscimento della figura dell'art. 1, lett. b), del d. Igs. n. 159 del 2011, ma la deduzione secondo cui prima della sentenza della Corte di Strasburgo non vi sarebbe stata una base legale sufficientemente chiara e prevedibile per il proposto, per un verso, è inammissibile perché non dedotta con i motivi di appello e, per altro verso, è manifestamente infondata, in quanto la sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità relativa alla norma in questione alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza sviluppatasi dopo la sentenza [OSCURATO:PERSONA], epoca alla quale risale il procedimento nei confronti del proposto. 5. Anche il quarto motivo del primo ricorso non merita accoglimento. 5.1. La giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come in sede di verifica della pericolosità generica del soggetto proposto, il giudice della prevenzione possa ricostruire in via autonoma la rilevanza penale dei fatti accertati in sede penale che non abbiano dato luogo a una sentenza di condanna, a condizione che non sia stata emessa una sentenza irrevocabile di assoluzione in quanto la negazione penale di un fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità, sicché detto potere di autonoma valutazione sussiste anche nel caso di emissione di una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione purché il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti, laddove l'unico limite all'autonomia del giudizio di prevenzione è quello dell'esclusione, in sede penale, con pronunce irrevocabili, di determinati fatti, posto che «la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di ritenerlo esistente e quindi di assumerlo come elemento del giudizio di prevenzione» (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496; conf. Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908; Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256820, secondo cui l'unico limite posto all'autonomia valutativa del giudice della prevenzione è che «i fatti storici ritenuti sintomatici della pericolosità del proposto non devono essere stati smentiti in sede di cognizione penale»). Naturalmente, il giudice della misura di prevenzione può valorizzare, nella fase "constatativa", dati conoscitivi non presi in considerazione in alcun procedimento penale, così come quelli valutati in procedimenti penali non definitivi (cfr. Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372) ovvero, nei termini sopra indicati, in procedimenti definiti con declaratorie di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo, naturalmente, il relativo giudizio con congrua motivazione, anche alla luce delle deduzioni e delle allegazioni eventualmente introdotte dalla difesa. 5.2. Il quarto motivo, da un lato, fa leva su un'affermazione contenuta nella sentenza del Tribunale che ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati contro la P.A. ascritti a Luciani circa la "pur forte incertezza" della ricostruzione conseguita all'istruttoria dibattimentale, ma la Corte distrettuale ha puntualmente rilevato che l'espressione in questione riflette l'esposizione delle obiezioni difensive. Il ricorso lamenta poi la violazione della presunzione di innocenza in relazione alla valorizzazione della pronuncia che ha dichiarato il perfezionamento della fattispecie estintiva del reato per prescrizione. La censura è infondata, poiché, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, il giudice, nella motivazione riguardante la prognosi di pericolosità, non può integralmente demandare la valutazione dei fatti posti a fondamento della stessa all'esito di un procedimento penale (Sez. 1, n. 7585 del 22/01/2014, Bonavota, Rv. 259672): più in particolare, il principio della "autonomia valutativa" del giudice della misura di prevenzione rispetto al giudice penale «è ricollegabile alla diversa tipologia del giudizio espresso in sede di prevenzione (attualità della pericolosità soggettiva derivante dall' inquadramento del proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge) rispetto al giudizio penale classico (accertamento della colpevolezza su una specifica contestazione di fatto costituente reato) per cui, in assenza di pregiudizialità (come ribadito dall'attuale D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 29), è consentito al giudice della prevenzione utilizzare gli elementi di fatto accertati nell'ambito di un giudizio penale o anche discostarsi dall'esito di tale giudizio, lì dove i fatti emersi (e sottoposti ad autonoma valutazione) consentano in ogni caso l'inquadramento della persona in una delle "categorie" normative di riferimento [...]. Ma il postulato di tale principio è che una "valutazione effettiva" dei fatti emersi nell'ambito del procedimento penale, sia pure presi in considerazione a fine parzialmente diverso, vi sia. Ciò perché nessun provvedimento giudiziario che sia soggetto ad obbligo di motivazione può essere validamente emesso attraverso la mera "indicazione" di una decisione emessa in altra sede non assistita da una - sia pur sintetica - considerazione autonoma della rilevanza dimostrativa dei dati in tale diversa sede emersi, considerazione tale da far comprendere al destinatario della decisione l'iter logico seguito» (Sez. 1, n. 7585 del 2014, cit.). I giudici della prevenzione si sono attenuti ai princìpi richiamati, procedendo a un'accurata e diffusa disamina e a un'autonoma valutazione dei plurimi elementi acquisiti nel corso processo penale, formulando il giudizio di pericolosità sulla base di essi. 6. Il secondo motivo del primo ricorso è parzialmente fondato. 6.1. La Corte distrettuale ha rilevato che, nel caso di specie, la confisca è stata disposta perché i beni che ne hanno formato oggetto sono stati ritenuti frutto delle attività illecite di Luciani. Su un piano generale, il rilievo è in linea con il principio secondo cui, ai fini della confisca di prevenzione «è sufficiente che sussistano una sproporzione tra le disponibilità e i redditi denunciati dal proposto ovvero indizi idonei a lasciar desumere in modo fondato che i beni dei quali si chiede la confisca costituiscano il reimpiego dei proventi di attività illecite e che il proposto non sia riuscito a dimostrare la legittima provenienza del danaro utilizzato per l'acquisto di tali beni» (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262607). La Corte distrettuale confuta poi l'argomento difensivo secondo cui qualora la confisca riguardi somme di denaro della cui legittima provenienza il proposto abbia fornito giustificazione, la confisca stessa dovrebbe essere qualificata come per equivalente. Al riguardo, il decreto impugnato richiama il principio di diritto di recente ribadito dalle Sezioni unite (e riferibile, nelle sue coordinate interpretative generali, anche alla confisca di prevenzione), secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037). Il ricorso (e i motivi nuovi) deducono che, con riferimento al rapporto titoli 6300655765, difetterebbero i presupposti della confisca, trattandosi di bene infungibile. La Corte distrettuale, tuttavia, non ha escluso tale connotazione del bene in questione, affermando che (così come il dossier titoli per il quale la confisca disposta in primo grado è stata revocata, anche) il rapporto titoli 6300655765 è privo della fungibilità che caratterizza il denaro (per tale connotazione confiscato prescindendo da qualsiasi indagine in merito alla sproporzione e alla derivazione dell'attivo monetario). Rilievo, questo, che rende all'evidenza inconferenti le diffuse deduzioni difensive circa il carattere del bene sequestrato, carattere riconosciuto dallo stesso giudice di appello. La ratio decidendi della conferma della confisca anche del rapporto titoli 6300655765 (e del differente esito caratterizzante il dossier titoli restituito) va individuata nel rilievo del giudice di appello secondo cui il momento di apertura di detto rapporto risale al 14/05/2008, durante il periodo di pericolosità di Luciani, sicché - osserva il decreto impugnato - ricorrono comunque le condizioni per il mantenimento della confisca di tali importi. Nei termini indicati, il decreto in esame risulta privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non massimata sul punto). Per un verso, infatti, il riferimento all'epoca di apertura del rapporto titoli 6300655765 (contestata dal ricorrente) non è accompagnata da alcuna indicazione circa la fonte conoscitiva dalla quale è tratta l'informazione. Per altro verso, la Corte distrettuale non precisa se, con riguardo a tale cespite, la confisca, così come per gli altri, è stata disposta in quanto frutto di attività illecita o reimpiego della stessa ovvero in quanto sproporzionata al reddito dichiarato o alle attività economiche: nella prima ipotesi, non versandosi in ipotesi di confisca di denaro (come riconosce la stessa Corte di appello), il decreto impugnato avrebbe dovuto indicare gli elementi sui cui fondare il giudizio circa la sussistenza del presupposto (ossia il suo rappresentare il frutto delle attività delittuose attribuite al proposto o il reimpiego dei relativi proventi), mentre nel secondo avrebbe dovuto compiere il giudizio di sproporzione (che, come risulta dallo stesso decreto impugnato, era stato sollecitato - attraverso la richiesta di una perizia - dal Procuratore generale presso la Corte di appello). Nel consegue, che, in parte qua, il decreto impugnato deve essere annullato. 6.2. Per questa stessa parte, deve inoltre ritenersi fondato il primo motivo del secondo ricorso nell'interesse di Lombardi, in quanto, per le ragioni appena indicate, il decreto impugnato risulta del tutto inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice per dar conto del fondamento della conferma della confisca del rapporto titoli 6300655765. Il riconoscimento della fondatezza, per la parte indicata del primo motivo, fa sì che il quinto motivo del secondo ricorso resti assorbito. 7. Le ulteriori doglianze del secondo ricorso nell'interesse di Lombardi non meritano accoglimento. 7.1. Le censure proposte con il primo motivo diverse da quella relativa al rapporto titoli 6300655765 non sono fondate. Le ragioni per le quali è stata disposta in primo grado la restituzione del dossier titoli sono già state illustrate, laddove il rilievo della Corte distrettuale secondo cui la confisca di un bene in quanto frutto di attività illecita o di reimpiego della stessa non presta il fianco alle censure della ricorrente, per le ragioni indicate all'inizio del § 6.1. Rinviando per la questione dell'intestazione fittizia all'esame del secondo motivo, del tutto infondato è il richiamo all'utilizzo di presunzioni da parte del decreto impugnato. 7.2. Anche il secondo motivo non merita accoglimento. Quanto alla provenienza illecita del denaro sequestrato, è sufficiente rinviare ai §§ 4 e 5 che precedono, ove si è argomentata la legittimità del decreto impugnato nelle parti in cui ha dato conto del giudizio di pericolosità del proposto e delle fonti sulle quali si è basato. Quanto all'intestazione fittizia, la Corte distrettuale ha valorizzato plurimi elementi fattuali a sostegno della ritenuta disponibilità dei beni in capo al proposto, dalle modalità di gestione degli stessi (investimenti comuni, rientro congiunto degli stessi) alla titolarità in capo a Luciani di una delega a operare su tutti i conti interessati dalla confisca, dal racconto di Ferrari (che ha riferito di aver versato tangenti a Luciani versandone alcune parti a una zia di Lombardi): il ricorso (così come la memoria) si sottrae alla puntuale disamina critica degli elementi valorizzati dai giudici della prevenzione, risultando, sotto questo profilo, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Quanto alla consulenza prodotta dalla difesa (evocata anche nel terzo motivo), la stessa è stata puntualmente esaminata dal giudice di primo grado (richiamato sul punto dal decreto impugnato), che ha congruamente motivato le ragioni per cui ne è stata disattesa la ricostruzione. 7.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, lì dove, con riguardo alla confisca delle somme di denaro, lamenta il mancato giudizio di sproporzione, mentre è inammissibile nella parte in cui invoca giurisprudenza di legittimità in tema di vizio di motivazione, non deducibile in questa sede. Quanto ai requisiti del giudizio di pericolosità (tema ripreso nella memoria), come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere (Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icardi, Rv. 280249; conf., Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454 - 03). 7.4. Il quarto motivo non merita accoglimento. Oltre a riprendere il tema, già esaminato, del giudizio di sproporzione, la doglianza circa il versamento delle "tangenti" su conti non cointestati oblitera l'argomento del decreto impugnato fondato sulla recente giurisprudenza di legittimità. 8. Pertanto, limitatamente alla confisca del rapporto titoli 6300655765, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Roma; come chiarito Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, «la natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione»