CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17422/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa, per procuraspeciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Giovanni SCARPA (pec:[OSCURATO:EMAIL]) e Claudio LUCISANO (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 1852/2022Numero sezionale 3533/2026Numero di raccolta generale 17422/2026Data pubblicazione 02/06/2026avverso la sentenza n. 6165/10/2020 della Commissione TributariaRegionale della [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 28/04/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un invitoal pagamento dell’IVA all’importazione emesso dall'Agenzia delleDogane nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora [OSCURATO:SOCIETA].,con riferimento all’anno d’imposta 2008, a seguito dell'accertataviolazione delle disposizioni in materia di depositi IVA (la merceoggetto di importazione non risultava essere stata fisicamenteintrodotta nel deposito doganale benché fosse stato effettuato losdoganamento senza versamento dell’IVA), questa Corte, con unaprima pronuncia (ordinanza n. 15993/2015), cassò con rinvio lasentenza della CTR della [OSCURATO:PERSONA] che aveva confermato lalegittimità dell’atto impositivo, ritenendo fondato il secondo motivo diricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., titolare del deposito IVApresso il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva immesso merce all'importazionepur soltanto in modo virtuale, e sostenendo che l'assolvimentodell'imposta mediante emissione di autofattura all'atto dell'estrazionedei beni del deposito e la sua annotazione nei registri delle vendite edegli acquisti escludevano qualsivoglia evasione, potendo integrare,al più, un tardivo assolvimento dell'imposta, ovvero una violazioneformale tale da legittimare l'applicazione delle sanzioni al riguardopreviste dall'ordinamento, ma non giustificava - eccettuati i casi dievasione o di tentata elusione - la richiesta di un nuovo pagamentodell'imposta.2. In sede di rinvio la CTR della [OSCURATO:PERSONA] emise la sentenza n.9891/08/2016, depositata in data 09/11/2016, con cui rigettònuovamente l’originario appello della società contribuente sul rilievoche «non esisteva documentazione contabile ufficiale attestanteNumero registro generale 1852/2022Numero sezionale 3533/2026Numero di raccolta generale 17422/2026Data pubblicazione 02/06/2026l'emissione delle autofatture da parte dei soggetti estraenti, inmancanza di documentazione ufficiale. E ciò perché in presenza diuna contestazione da parte dell'Ufficio, la mera autofatturazionedell'IVA interna all'atto dell'estrazione della merce solo virtualmenteinserita nel deposito IVA, con registrazione nel registro degli acquistie delle vendite del soggetto passivo, non poteva ritenersi idonea aprovare l'assolvimento, sia pur tardivo, dell'IVA all'importazione,occorrendo in ogni caso la prova dell'effettivo pagamento del tributo».3. La sentenza d’appello veniva nuovamente impugnata dinanzia questa Corte che nell’ordinanza n. 25645/2019 sostenne che«l’accertamento che la CTR in sede di rinvio avrebbe dovuto operareera appunto rappresentato dalla verifica dell'assolvimento del tributoa mezzo del sistema dell'inversione contabile. Accertamento che ilgiudice del rinvio ha stravolto, escludendo che l'autofatturazione coninserzione delle fatture negli appositi registri potesse giustificarel'assolvimento del tributo che, a dire della CTR - ma nondell'ordinanza n. 15993/2015 -, avrebbe richiesto la prova di comeeffettivamente sarebbe stato effettuato il pagamento». Secondoquesta Corte, quindi, era «ben evidente la crasi fra l'attività che laCTR avrebbe dovuto svolgere in ordine all'accertamentodell'emissione delle autofatture dal soggetto estraente e del relativoinserimento delle stesse nei registri degli acquisti e delle vendite lamerce - esaminando la documentazione prodotta in giudizio […] - eciò che invece la CTR ha svolto, discostandosi in modo radicale dalprincipio espresso da questa Corte».3.1. Sulla base di tali considerazioni, accolse il ricorso e rinviònuovamente alla CTR della [OSCURATO:PERSONA] la quale, con la sentenza inepigrafe indicata, ha ancora una volta rigettato l’appello della societàcontribuente sostenendo che «La società si è limitata con laproduzione dell’allegato 17) nell’atto di costituzione riassunzione adescrivere “copia delle autofatture relative alle operazioni contestateNumero registro generale 1852/2022Numero sezionale 3533/2026Numero di raccolta generale 17422/2026Data pubblicazione 02/06/2026con invito a pagamento” esibendo documentazione insufficiente, afrionte di uan regolarità formale della tenuta della contabilità nonqualificabile certamente come autofattura così come delimitata nellaprevisione di legge», mancando il riferimento al registro IVA dellevendite e degli acquisti da cui rilevare la regolare iscrizione in essodelle autofatture per cui è causa.4. Avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso percassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria, cui replical’intimata con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.384, secondo comma, c.p.c. sostenendo che la CTR non si eraprocedere all’accertamento dell’emissione delle autofatture dalsoggetto estraente e del relativo inserimento delle stesse nei registridegli acquisti e delle vendite la merce “- esaminando ladocumentazione prodotta in giudizio –“ nel suo complesso» (ricorso,pag. 8); attività alla quale, invece, la CTR si era sottratta.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697e segg. c.c. nonché degli artt. 50-bis, comma 4, del d.l. n. 331 del1992, 17, comma 2, e 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.2.1. Sostiene la ricorrente che la CTR era incorsa in errore inquanto il regolare assolvimento dell’IVA con il meccanismodell’inversione contabile emergeva in maniera chiara dal processoverbale di constatazione redatto dalla G.d.F. a carico dell’obbligataprincipale ([OSCURATO:SOCIETA].) in cui, alle pagine 4, 5 e 8 i verificatori avevanodato atto che quest’ultima aveva assolto l’IVA ottemperando a quantodisposto dall’art. 50 bis, comma 6, del d.l. n. 331/93 ed avevaeffettuato la registrazione dell’autofattura sia nel registro Iva venditeNumero registro generale 1852/2022Numero sezionale 3533/2026Numero di raccolta generale 17422/2026Data pubblicazione 02/06/2026che nel registro Iva acquisti ed aveva correttamente effettuato leliquidazioni ed i versamenti dell’Iva» (ricorso, pag. 11).3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamenteafferendo alla medesima questione di diritto, sono fondati e vannoaccolti, rigettandosi, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilitàdel primo motivo di ricorso che, diversamente da quanto sostenutodalla controricorrente, enuncia precise censure vertite in diritto.4. L’ordinanza di questa Corte n. 25645/2019 aveva rilevato laviolazione da parte della CTR del “decisum” della precedenteordinanza n. 15993/2015, rimandando alla medesima CTR, in diversacomposizione, di accertare nuovamente l'emissione delle autofatturedal soggetto estraente e del relativo inserimento delle stesse neiregistri degli acquisti e delle vendite la merce; accertamento daeffettuare «esaminando la documentazione prodotta in giudizio».4.1. Orbene, la CTR con la sentenza impugnata ha nuovamenteviolato il “decisum” ed il relativo comando giuridico impartito daquesta Corte in quanto si è limitata a rilevare la mancata produzionein giudizio dei registri IVA di acquisto e vendita senza considerarel’ulteriore documentazione esistente agli atti del giudizio, inparticolare le risultanze del processo verbale di constatazione redattodalla G.d.F., riprodotto per autosufficienza alle pagine 11, 12 e 13 delricorso nelle parti qui rilevanti, da cui emerge in manieraassolutamente chiara il regolare espletamento degli adempimenticontabili e fiscali connessi all’autofatturazione in esame.5. Il ricorso va quindi accolto con cassazione della sentenzaimpugnata e con decisione nel merito, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, di accoglimento dell’originario ricorso dellasocietà contribuente.6. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti inragione dei profili sostanziali della vicenda processuale e del suocomplessivo andamento.Numero registro generale 1852/2022Numero sezionale 3533/2026Numero di raccolta generale 17422/2026Data pubblicazione 02/06/2026 P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente.Compensa le spese processuali dell’intero giudizio.Così deciso in Roma in data 28 aprile 2026La PresidenteTania HMELJAK