CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 16155/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata il 13/07/2020, la Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano ha confermato la sentenza del 13/06/2019 con la quale il Tribunale di Bolzano, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], coimputata non appellante) del reato di tentato furto delle cose presenti nella borsa della persona offesa, con destrezza consistita nell'infilare la mano nella borsa con azione circospetta e repentina, non essendosi verificato l'evento in quanto la complice si avvedeva della presenza di agenti di polizia, condannando l'imputata - con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti - alla pena di giustizia. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 625, primo comma, n. 4), cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della destrezza, in quanto la condotta dell'imputata non integra quel quid pluris rispetto alla condotta tipica e necessario a sottrarre un bene custodito in una borsetta richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, tanto più che l'azione era rimasta allo stadio del tentativo a causa dell'intervento della polizia, sicché, non sussistendo un'azione completa di sottrazione del bene altrui non si può valutare un'effettiva e concreta abilità, astuzia o avvedutezza nella condotta contestata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento. Muovendo dalla considerazione della ratio della fattispecie circostanziale di cui all'art. 625, primo comma, n. 4), cod. pen., individuata nel rilievo che «il fatto criminoso presenta più marcato disvalore perché l'altrui patrimonio è oggetto di aggressione compiuta con modalità più efficaci in quanto rapide, agili, oppure scaltre ed avvedute, dimostrative di incrementata pericolosità sociale ed in grado di menomare la difesa delle cose», Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 ha messo in luce che la norma in questione, se «non pretende perché si configuri la destrezza che l'autore del furto faccia ricorso a doti di eccezionale o straordinaria abilità, che la dottrina definisce "virtuosismo criminale", ciò nonostante la modalità della condotta destra deve esprimersi in un quid pluris rispetto all'ordinaria materialità del fatto di reato, che si aggiunga a quanto ordinariamente richiesto per porre in essere la condotta furtiva, consistente nella sottrazione della cosa e nel conseguente suo impossessamento, che identificano l'essenza della fattispecie di asportazione unilaterale e qualificano il suo disvalore», sicché «la modalità esecutiva, per dare luogo all'aggravante, deve potersi distinguere dal fatto tipico, che realizza il furto semplice, deve rivelare un tratto specializzante ed aggiuntivo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie basilare, costituito dall'abilità esecutiva dell'autore nell'appropriarsi della cosa altrui, che sorprenda o neutralizzi la sorveglianza sulla stessa esercitata e disveli la sua maggiore capacità criminale e la più efficace attitudine a ledere il bene giuridico protetto». Di qui, il principio di diritto in forza del quale «la circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso». La Corte di appello ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato, rilevando che la condotta dell'imputata, nell'«infilare di straforo una mano nella borsetta» della persona offesa, aveva denotato «quella abilità particolare nella fase esecutiva del furto» che costituisce l'essenza della circostanza aggravante della destrezza. Né in senso contrario può argomentarsi sulla base del fatto che l'iter criminis si sia arrestato alle soglie del tentativo, poiché ciò è derivato - non già dalla percezione da parte della persona offesa dell'azione dell'imputata (comunque non decisiva al fine di escludere l'aggravante: cfr. Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017, dep. 2018, Miele, Rv. 272688), ma - dall'"allarme" lanciato dal complice/"palo" circa la presenza della polizia. Del resto, questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, la circostanza aggravante della destrezza è compatibile con il furto tentato (Sez. 4, n. 31973 del 20/05/2009, Bodoj, Rv. 244861; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, Rv. 274018). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a pu," i Rossel