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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 1985

Cassazione n. 12104/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/09/1985 avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di tentata rapina aggravata contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con corretti argomenti logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 sulla ricostruzione dei fatti alla luce delle dichiarazioni chiare, precise e concordanti rese dai testi e motivatamente ritenute attendibili); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (si veda, in proposito, pag. 5); che, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla mancata allegazione di elementi positivamente apprezzabili nonché sulle gravi modalità e circostanze del fatto e sulla comprovata capacità a delinquere dell'imputato, gravato da precedenti, che ne giustificano il mancato riconoscimento); \f\n,rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIN (731' R 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/09/1985 avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di tentata rapina aggravata contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con corretti argomenti logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 sulla ricostruzione dei fatti alla luce delle dichiarazioni chiare, precise e concordanti rese dai testi e motivatamente ritenute attendibili); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (si veda, in proposito, pag. 5); che, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla mancata allegazione di elementi positivamente apprezzabili nonché sulle gravi modalità e circostanze del fatto e sulla comprovata capacità a delinquere dell'imputato, gravato da precedenti, che ne giustificano il mancato riconoscimento); \f\n,rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIN (731'     R 2026
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