CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 41816/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG - tccoQq axt kda- C40.11A C CA) D-0 ip.ex rQ. c „Get.ruLt oU ( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 17 gennaio 2023 il GIP del Tribunale di Asti - quale giudice della esecuzione - ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca della pena sospesa di cui alla sentenza n. 250 del 2014 del Tribunale di Asti. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio del procedimento, per mancata notifica all'interessato dell'avviso di fissazione della udienza. 2.1 Si rappresenta, in particolare, che l'avviso di fissazione è stato notificato al Lamberti all'indirizzo di residenza, a mezzo raccomandata postale. In atti manca la cartolina di ritorno, dunque non vi è prova della avvenuta ricezione. 2.2 Con motivi aggiunti, peraltro, si rappresenta che [OSCURATO:PERSONA] è ininterrottamente detenuto dal 2017 e tale condizione era nota all'Ufficio di Procura. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 La notifica all'interessato dell'avviso di fissazione della udienza camerale non può dirsi valida, mancando la prova della effettiva ricezione dell'atto da parte del destinatario (v. Sez. V n. 21492 del 8.3.2022, rv 283429) e da ciò deriva nullità assoluta ai sensi dell'art.179 comma 1 cod.proc.pen. . Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Asti. C GRT E SUP2..[OSCURATO:PERSONA].SSAZIONE Così deciso il 31 maggio 2023 Il Consigliere estensore P.c.:,:nn, ',i ......... ....