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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 43115/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Considerato che il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art.41-bis Ord. pen.,dell'art.125 cod. proc. pen. nonché degli artt.3,13,27 e 32 COst. in relazione all'art.3 CEDU e dell'art.4 della Carta di Nizza, da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma, nel rigettare il suo reclamo avverso il decreto del Ministro della Giustizia in data 6 aprile 2021 con il quale è stato prorogata la sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] allo speciale regime di cui al citato art. 41-bis.

Rilevato che, secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato avrebbe fornito una motivazione apparente sui presupposti legittimanti la proroga, prescindendo, del tutto, da una valutazione aggiornata sull'attualità del pericolo di permanenza dei collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza ed omettendo di considerare i diversi e concreti elementi dedotti dalla difesa.

In quest'ottica, del tutto distorta rispetto ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, riportandosi nella sostanza alle valutazioni contenute nel decreto e nei precedenti provvedimenti di proroga, ha ritenuto sufficienti, in assenza di specifici episodi o provvedimenti giurisdizionali afferenti ad un lasso temporale successivo alla risalente sottoposizione al regime detentivo speciale, oltre al profilo criminale ed alla perdurante vitalità del clan di riferimento, alcune sentenze di condanne non definitive, che, per quanto sopravvenute, si riferiscono pur sempre a fatti commessi in epoca antecedente all'inizio della detenzione.

Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati.

Rilevato, in premessa, che l'art. 41-bis, comma 2 -bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili "nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a due anni", purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.

L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2-sexiés della disposizione in esame, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge.

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il c:ontrollo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez.

U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

Per quanto specificamente riguarda la proroga del regime detentivo differenziato, va ricordato che essa può essere disposta ove sia stato accertato che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno, tenuto conto di una serie di indicatori sintomatici dell'attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis del citato articolo e non necessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, deo. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713), che non possono idenl:ificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720).

Ritenuto, inoltre, che alla luce dei richiamati parametri ermeneutici il Tribunale di sorveglianza di Roma ha, invero, valutato correttamente gli elementi risultanti dagli atti, soffermandosi sulle circostanze riportate in punto di fatto e argomentando dalle stesse, con motivazione congrua e adeguata, la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato e, in particolare, il pericolo che possa svolgere in pieno il ruolo di rilevo ricoperto in passato ove rimesso in regime penitenziario ordinario.

Sotto questo profilo, ha congruamente valorizzato la biografia criminale del condannato che ha riportato condanne per reati associativi protratti sino al 2007 anche nel corso della detenzione, il ruolo direttivo svolto dallo stesso all'interno del sodalizio mafioso come accertato con sentenze irrevocabili, la perdurante attività del gruppo criminale nella zona di Resuttana che il ricorrente può continuare a controllare per mezzo dei familiari.

Inoltre, indagini patrimoniali hanno portato, nel luglio 2020, al sequestro di beni per quattro milioni di euro riconducibili alle famiglie Madonia e [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che, a fronte di tale motivazione con la quale sono stati evidenziati gli elementi di attuale pericolo di ristabilimento delle relazioni con il contesto malavitoso di provenienza, il ricorso si è limitato a contestare le argomentazioni del provvedimento impugnato in modo assolutamente generico, senza confrontarsi con il richiamato percorso giustificativo, apoditticamente considerato come del tutto mancante, mentre, per le considerazioni già espresse, esso deve considerarsi non solo presente, ma finanche adeguatamente sviluppato o, pur denunciando formalmente la violazione di legge, tende in realtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità..

Ritenuto, inoltre, che risultano infondate le doglianze con le quali si sostiene s'assume che non vi sarebbero "fatti nuovi" dimostranti il pericolo di collegamenti attuali di [OSCURATO:PERSONA] con l'ambiente criminale d'appartenenza, giacché essa si fonda sull'errata equiparazione tra attualità, ovvero perduranza, della capacità di collegamenti con l'ambiente mafioso di provenienza e necessità che siffatto perdurante pericolo sia assistito ogni volta da "prove nuove".

Infatti, quello che la misura disposta tende a prevenire, al momento della sua applicazione, è difatti la possibilità che tali collegamenti o contatti avvengano.

La legittimità della sua proroga non può, pertanto, che essere parametrata alla capacità del detenuto di riprendere detti contatti, che l'utile pregressa applicazione del regime speciale si presume, e si vuole, abbia forzosamente interrotto; quello che occorre è dunque non che vi siano fatti nuovi che dimostrino il perdurante collegamento, ma che «il pericolo che il condannato abbia contatti con associazioni criminali o eversive non è venuto meno», ovverosia che non siano elementi sopravvenuti idonei ad escludere «la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali» (C. cost. n. 417 del 2004, citata).

Ritenuto, poi, che la circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato non può certo costituire elemento dal quale desumere la insussistenza delle condizioni per l'applicazione (o la proroga) dello speciale regime di cui si tratta, atteso che essa si basa esclusivamente su quanto dichiarato dal ricorrente in ordine alle sue condizioni economiche.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Considerato che il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art.41-bis Ord. pen.,dell'art.125 cod. proc. pen. nonché degli artt.3,13,27 e 32 COst. in relazione all'art.3 CEDU e dell'art.4 della Carta di Nizza, da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma, nel rigettare il suo reclamo avverso il decreto del Ministro della Giustizia in data 6 aprile 2021 con il quale è stato prorogata la sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] allo speciale regime di cui al citato art. 41-bis. Rilevato che, secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato avrebbe fornito una motivazione apparente sui presupposti legittimanti la proroga, prescindendo, del tutto, da una valutazione aggiornata sull'attualità del pericolo di permanenza dei collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza ed omettendo di considerare i diversi e concreti elementi dedotti dalla difesa. In quest'ottica, del tutto distorta rispetto ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, riportandosi nella sostanza alle valutazioni contenute nel decreto e nei precedenti provvedimenti di proroga, ha ritenuto sufficienti, in assenza di specifici episodi o provvedimenti giurisdizionali afferenti ad un lasso temporale successivo alla risalente sottoposizione al regime detentivo speciale, oltre al profilo criminale ed alla perdurante vitalità del clan di riferimento, alcune sentenze di condanne non definitive, che, per quanto sopravvenute, si riferiscono pur sempre a fatti commessi in epoca antecedente all'inizio della detenzione. Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. Rilevato, in premessa, che l'art. 41-bis, comma 2 -bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili "nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a due anni", purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno. L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2-sexiés della disposizione in esame, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il c:ontrollo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Per quanto specificamente riguarda la proroga del regime detentivo differenziato, va ricordato che essa può essere disposta ove sia stato accertato che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno, tenuto conto di una serie di indicatori sintomatici dell'attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis del citato articolo e non necessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, deo. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713), che non possono idenl:ificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720). Ritenuto, inoltre, che alla luce dei richiamati parametri ermeneutici il Tribunale di sorveglianza di Roma ha, invero, valutato correttamente gli elementi risultanti dagli atti, soffermandosi sulle circostanze riportate in punto di fatto e argomentando dalle stesse, con motivazione congrua e adeguata, la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato e, in particolare, il pericolo che possa svolgere in pieno il ruolo di rilevo ricoperto in passato ove rimesso in regime penitenziario ordinario. Sotto questo profilo, ha congruamente valorizzato la biografia criminale del condannato che ha riportato condanne per reati associativi protratti sino al 2007 anche nel corso della detenzione, il ruolo direttivo svolto dallo stesso all'interno del sodalizio mafioso come accertato con sentenze irrevocabili, la perdurante attività del gruppo criminale nella zona di Resuttana che il ricorrente può continuare a controllare per mezzo dei familiari. Inoltre, indagini patrimoniali hanno portato, nel luglio 2020, al sequestro di beni per quattro milioni di euro riconducibili alle famiglie Madonia e [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che, a fronte di tale motivazione con la quale sono stati evidenziati gli elementi di attuale pericolo di ristabilimento delle relazioni con il contesto malavitoso di provenienza, il ricorso si è limitato a contestare le argomentazioni del provvedimento impugnato in modo assolutamente generico, senza confrontarsi con il richiamato percorso giustificativo, apoditticamente considerato come del tutto mancante, mentre, per le considerazioni già espresse, esso deve considerarsi non solo presente, ma finanche adeguatamente sviluppato o, pur denunciando formalmente la violazione di legge, tende in realtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità.. Ritenuto, inoltre, che risultano infondate le doglianze con le quali si sostiene s'assume che non vi sarebbero "fatti nuovi" dimostranti il pericolo di collegamenti attuali di [OSCURATO:PERSONA] con l'ambiente criminale d'appartenenza, giacché essa si fonda sull'errata equiparazione tra attualità, ovvero perduranza, della capacità di collegamenti con l'ambiente mafioso di provenienza e necessità che siffatto perdurante pericolo sia assistito ogni volta da "prove nuove". Infatti, quello che la misura disposta tende a prevenire, al momento della sua applicazione, è difatti la possibilità che tali collegamenti o contatti avvengano. La legittimità della sua proroga non può, pertanto, che essere parametrata alla capacità del detenuto di riprendere detti contatti, che l'utile pregressa applicazione del regime speciale si presume, e si vuole, abbia forzosamente interrotto; quello che occorre è dunque non che vi siano fatti nuovi che dimostrino il perdurante collegamento, ma che «il pericolo che il condannato abbia contatti con associazioni criminali o eversive non è venuto meno», ovverosia che non siano elementi sopravvenuti idonei ad escludere «la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali» (C. cost. n. 417 del 2004, citata). Ritenuto, poi, che la circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato non può certo costituire elemento dal quale desumere la insussistenza delle condizioni per l'applicazione (o la proroga) dello speciale regime di cui si tratta, atteso che essa si basa esclusivamente su quanto dichiarato dal ricorrente in ordine alle sue condizioni economiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr
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