CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 22417/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 giugno 2022 la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del 5 luglio 2018 del Tribunale di Crotone resa in esito a giudizio abbreviato, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nella misura di anni uno mesi otto di reclusione ed euro seimila di multa. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. In relazione alla formulata triplice censura, infatti, nonché alla lamentela riguardante la pretesa illogica interpretazione degli elementi d'accusa e l'affermata mancata motivazione della condanna, il ricorso - che non tratta in alcun modo il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale a conferma della condanna - si limita a muovere una doglianza del tutto astratta, utilizzabile in presenza di qualunque sentenza di condanna e, dunque, priva di un reale dialogo critico con la motivazione apparentemente contestata, che non è neppure presa in considerazione. 4. La manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione, privi di confronto con la motivazione della Corte territoriale, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/04/2023 Il Consigliere estensor