CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 11635/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29481/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocatiEMANUELE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata- avverso la sentenza n. 223/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE- [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO depositata i l 11/05/2021 R.G.N.124/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . R.G. 29481/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 11.5.2021 n. 223, la Corte d'appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto - respingeva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva rigettato l'opposizione di quest’ultimo avverso l'intimazione di pagamento emessa da [OSCURATO:PERSONA] a seguito di avviso di addebito relativo a crediti contributivi della gestione lavoratori autonomi (artigiani), vantati dall’Inps per gli anni 2010 e 2011. Il tribunale, rilevata l’irregolarità della notifica dell’avviso di addebito prodromico all’intimazione opposta, che riverberava i suoi effetti sulla sola decorrenza del termine perentorio di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46/99 e non anche sull’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare del credito contributivo, ha ritenuto fondata la pretesa azionata dall’Inps, avente ad oggetto la contribuzione minimale per gli anni 2010 e 2011 dovuta dal Carella in quanto iscritto nella gestione lavoratori autonomi ed iscritto alla CCIAA, quale titolare di azienda esercente l’attività di manutenzione e riparazioni meccaniche. La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame, per quanto ancora d’interesse, nel confermare la sentenza di primo grado, ha rilevato l’irregolarità della notifica dell’avviso di addebito, quale atto prodromico, per l’insufficiente leggibilità dell’avviso di ricevimento ed ha deciso sull’opposizione all’esecuzione in funzione recuperatoria dell’opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/99, perché ha valutato che tale irregolarità formale non avesse cagionato un concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo, ed ha ritenuto fondata la pretesa dell’Inps per la mancata specifica contestazione dei presupposti fattuali dell’iscrizione del Carella nella gestione lavoratori autonomi dell’Inps e la quantificazione della pretesa: infatti, l’obbligo di contribuzione minimale discendeva direttamente dall’iscrizione del lavoratore nella gestione degli artigiani, correlata al reddito minimo previsto per il calcolo a fini contributivi, ove non fosse risultato un maggior reddito imponibile. Avverso la sentenza della Corte d'appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso davanti a questa Corte, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito l’Inps con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 30 DL n. 78/10 convertito in legge n. 122/10, in materia di notificazione di avviso di addebito emesso dall’Inps e di notificazione di intimazione di pagamento emesso da [OSCURATO:PERSONA] spa, degli artt. 137 e ss. c.p.c. e dell’art. 26 del DPR 602/73, in materia di riscossione di contributi previdenziali e di opposizione avverso la intimazione con la quale l’attore ha fatto valere l’omessa notifica dell’avviso di addebito, degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello non aveva rilevato che l’omessa notifica dell’avviso di addebito era l’indefettibile presupposto di un titolo esecutivo certo, liquido ed esigibile, al fine di legittimare l’intimazione di pagamento per cui è causa; in buona sostanza, il ricorrente lamenta che l’annullamento dell’intimazione di pagamento per inesistenza della sua notifica, valeva come contestazione del diritto dell’Inps a procedere all’esecuzione e non come mera opposizione recuperatoria dell’impugnazione dell’avviso di addebito. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 112 c.p.c., dell’art. 24 comma 5 del d.lgs. n. 46/99 nonché degli artt. 615 e 617 c.p.c. e dell’art. 2697 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che la mancata notifica dell’avviso di addebito non valeva a negare l’esistenza di un titolo esecutivo, ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell’opposizione, quando invece il ricorrente con la sua opposizione voleva negare ab origine e a monte il diritto di [OSCURATO:PERSONA] spa a procedere all’esecuzione per inesistenza originaria del titoloesecutivo. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2712 e 2714 c.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello era entrata, senza che nessuno glielo avesse chiesto, nel merito della pretesa impositiva ed erroneamente la Corte del merito aveva ritenuto che al Carella incombesse l’obbligo di contestare specificamente la documentazione prodotta dall’agente della riscossione (avviso di addebito, visura anagrafica aziendale, visura camerale, in atti Inps e estratto di ruolo in atti Equitalia), perché gli oneri probatori incombevano esclusivamente sul concessionario della riscossione, quale attore in senso sostanziale della pretesa. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di mancata notifica del controricorso, in quanto dalla copia della relata cartacea, lo stesso risulta correttamente notificato. Il primoe secondo motivo di ricorso , che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione,sono infondati. Invero, nella specie, come correttamente ritenuto nell’impugnata sentenza, l’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. aveva la funzione recuperatoria di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46/99, per cui, pur rilevando l’irregolarità della notifica dell’avviso di addebito (e non certo la sua inesistenza, vista la parziale leggibilità della fotocopia dell’avviso di ricevimento) quale atto prodromico della successiva intimazione di pagamento impugnata, la medesima Corte ha qualificato l’impugnazione quale mera opposizione all’esecuzione, ossia quale azione di accertamento negativo del credito che l’opponente aveva proposto al fine di opporsi al procedimento di riscossione dei crediti contributivi per il vizio della notifica dell’atto prodromico e , una volta valutato che tale irregolarità formale non aveva cagionato un concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo, ha ritenuto fondata la pretesa dell’Inps per la mancata specifica contestazione dei presupposti fattuali dell’iscrizione del Carella nella gestione lavoratori autonomi dell’Inps, nonché la sua quantificazione: infatti, l’obbligo di contribuzione minimale discendeva direttamente dall’iscrizione del lavoratore nella gestione degli artigiani, correlata al reddito minimo previsto per il calcolo a fini contributivi, ove non fosse risultato un maggior reddito imponibile. Tra l’altro, con riferimento alla qualificazione dell’opposizione in materia di riscossione di contributi previdenziali, questa Corte (v . C. sez. lav. ord. n. 28583/18) ha avuto occasione di spiegare che l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo, ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Infatti, la Corte d’appelloha correttamente esaminato il merito della pretesa secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in caso di opposizione recuperatoria (Cass. n. 17858/18), ritenendo fondata la pretesa dell’Inps, per la mancata specifica contestazione dei presupposti fattuali dell’iscrizione del Carella nella gestione lavoratori autonomi dell’Inps eprovato il quantum della pretesa , in tal modo, ripartendo correttamente gli oneri probatori delle parti. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite che vengono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presuppostiper il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. LA CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE Rigetta il ricorso Condanna il ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di € 1.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a ti