CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16798/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui sono state censurate la mancata determinazione della pena in misura inferiore al minimo edittale e la mancata riduzione della pena in misura superiore a un terzo per effetto della concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto non è possibile partire da una pena base inferiore al minimo edittale e non è possibile ridurre la pena per effetto delle attenuanti generiche in misura superiore a un terzo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dic P.Q.M