CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 47787/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 maggio 1950; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 luglio 1939; avverso la sentenza del 17 dicembre 2020, della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei ricorrenti, che insiste per l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati tratti a giudizio, unitamente ad altri coimputati oggi non ricorrenti, per rispondere, entrambi, del reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 216, comma 1, e 223 comma 1, della legge fallimentare (capi C, per il Bissi, ed E per il Malipiero), e, solo il secondo, anche del reato di cui all'art. 379 cod. pen. (capo L). In particolare, al Bissi, è stato contestato di aver distratto, nella sua qualità di organizzatore delle varie attività del gruppo e quale consulente e responsabile finanziario della fallita, la somma di euro 10.500, in concorso con il Pancotti, legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ltd, dichiarata fallita con sentenza del 12 aprile 2012. [OSCURATO:PERSONA], invece, nella sua qualità di legale rappresentante di altre società del gruppo ed in concorso con il legale rappresentante della società fallita, è stato contestato di aver distratto la somma complessiva di euro 372.360 (capo E), nonché di aver aiutato il Pancotti ad assicurarsi i profitti dei reati, percependo un compenso mensile di 1.500 euro e firmando interi blocchetti di assegni in bianco (capo L). 2. All'esito del giudizio di primo grado, entrambi gli imputati sono stati ritenuti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, previo riconoscimento, in favore del Bissi, dell'attenuante di cui all'art. 114 del codice penale. La decisione è stata sostanzialmente confermata dalla corte d'appello, che, in parziale riforma della predetta decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del Malipiero in relazione al capo L) della rubrica (art. 379 cod. pen.) per intervenuta prescrizione e ha rideterminato per entrambi le pene accessorie originariamente irrogate, confermando integralmente la precedente condanna per il Bissi. 3. Avverso tale decisione ricorrono per cassazione entrambi gli imputati. [OSCURATO:PERSONA] articola sei motivi d'impugnazione. 3.1. Con i primi due si denuncia l'inosservanza di norma processuale e il connesso difetto di motivazione, per avere la corte territoriale respinto l'eccezione di nullità del decreto di citazione in appello, formulato in ragione dell'omessa comunicazione all'imputato della proroga ex art. 154-bis cod. proc. pen. del termine di deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado. 3.2. Il terzo ed il quarto motivo, formulati sotto il profilo della violazione di legge e del connesso difetto di motivazione, attengono al profilo dell'accertamento della responsabilità del ricorrente in relazione al contestato reato di bancarotta patrimoniale. Secondo la prospettazione difensiva, i giudici di merito non avrebbero mai messo in discussione che il Bissi avesse svolto l'attività di organizzatore, consulente o responsabile finanziario per conto della società poi fallita (circostanza sulla quale si sarebbe, quindi, formato un giudicato interno). Cosicché, non potendosi logicamente negarsi l'esistenza di un suo diritto al compenso, l'eventuale percezione della somma indicata nel capo d'imputazione (peraltro di modesta entità), dovrebbe ritenersi legittima o, al massimo integrare gli estremi di una bancarotta preferenzial (prescritta nelle more del processo di secondo grado). D'altronde, sotto il profilo soggettivo, si dovrebbe spiegare in che termini possa ritenersi, nella percezione di detta somma, due anni prima della dichiarazione di fallimento, la consapevolezza e la volontà di concorrere a generare il fallimento. 3.3. Con il quinto ed il sesto motivo, il ricorrente censura il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva e al diniego del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219 della legge fallimentare. Secondo la prospettazione difensiva, la corte territoriale da un canto non avrebbe tenuto conto dell'estinzione (dichiarata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen.) dei precedenti reati commessi dal Bissi e della sopravvenuta depenalizzazione dell'unico residuo precedente; dall'altro avrebbe escluso l'attentante di cui all'art. 219 I. fall. sull'illogico presupposto di un "ben più sostanzioso pregiudizio apportato alla garanzia patrimoniale", pur essendo contestato al Bissi esclusivamente il concorso nella distrazione di 10.500 euro. 4. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di censura. 4.1.11 primo è integralmente sovrapponibile ai primi due motivi d'appello del Bissi. 4.2. Con il secondo, invece, si censura il profilo motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe spiegato per quali motivi il Malipiero, che si sarebbe limitato a seguire le direttive del Pancotti, avrebbe dovuto avere la consapevolezza che la sua condotta offrisse un contributo causale alle condotte distrattive poste in essere da quest'ultimo. 4.3. Con il terzo, in ultimo, afferente al profilo del trattamento sanzionatorio, si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'età avanzata del ricorrente e la sua disponibilità a rendere l'esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il primo motivo, formulato sotto il profilo del difetto di motivazione, è inammissibile, perché deduce l'inosservanza di una norma processuale sotto il profilo del difetto di motivazione. E questa Corte ha già avuto modo di ribadire che, qualora sia censurata la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice del fatto processuale, dell'esistenza o meno dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente (Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Rv. 221322; Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Rv. 281391). Formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale è, invece, infondato. Dagli atti processuali (ai quali questa Corte, quale giudice del fatto processuale, ha accesso in ragione della natura della censura) emerge che, all'udienza del 27 settembre 2019, il giudice per l'udienza preliminare, all'esito della lettura del dispositivo di condanna, riservava il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Il successivo 25 novembre 2019, però, chiedeva ed otteneva, ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., la proroga del suindicato termine, ma né la richiesta, né la proroga venivano comunicati all'imputato o al difensore. La sentenza veniva depositata il 24 gennaio 2020 senza alcuna ulteriore comunicazione alle parti. Il difensore, tuttavia, proponeva, tempestivo appello, a seguito del quale tanto il difensore quanto l'imputato venivano ritualmente citati in giudizio. Ricostruiti in questi termini i fatti processuali, appare opportuno premettere che, ove la motivazione venga depositata oltre il termine (eventualmente) indicato nel dispositivo (e, quindi, conosciuto dalle parti), l'autorizzazione ricevuta ai sensi dell'art. 144 disp. att. cod. proc. pen. non esclude la necessità di comunicare l'avviso di deposito previsto dall'art. 548, essendo anche in questo caso, indispensabile portare a conoscenza delle parti il deposito (oltre il termine da loro conosciuto) della motivazione. Ciò considerato, scopo di tale comunicazione è solo quello di garantire l'accesso alle ragioni che hanno condotto all'adozione del provvedimento, cosicché l'eventuale omissione non incide sulla validità della decisione, ma solo sull'esercizio del diritto d'impugnazione riconosciuto alle parti, destinatari dell'avviso, dilatando i relativi termini (Sez. 5, n. 4457 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 277844). Ebbene, l'art. 571 cod. proc. pen. attribuisce all'imputato un autonomo diritto d'impugnazione, ulteriore e diverso rispetto a quello riconosciuto al suo difensore dal successivo terzo comma, per esercitare il quale l'imputato stesso ha diritto ad avere autonomo accesso alle ragioni che sono state poste a fondamento della condanna pronunciata nei suoi confronti, a prescindere dalla parallela facoltà riconosciuta al difensore. Cosicché, l'eventuale impugnazione proposta dal difensore può sanare l'omessa comunicazione nei suoi confronti, ma non quella prevista in favore dell'imputato. Ciononostante, per come si è detto, non solo il rilevato vizio processuale non incide sulla validità della decisione adottata (legittimando solo solo un "tardiva" impugnazione), ma, in quanto funzionale alla tutela dell'interesse ad una consapevole impugnazione, sarà rilevabile solo qualora si evidenzi un concreto e reale pregiudizio subito (da ultimo, Sez. 6, n. 25276 del 06/04/2017, Rv. 270491, Money, sempre con riferimento all'omessa traduzione della sentenza). In concreto, il difensore di fiducia dell'imputato, che - pur non avendo ricevuto la comunicazione dell'avvenuto deposito - ha proposto tempestivo appello, non solo ha censurato tutti i punti della motivazione, ma non ha dedotto alcuno specifico pregiudizio subito, eventualmente indicando questioni diverse ed ulteriori che avrebbe potuto sollevare l'imputato autonomamente. E tanto, non essendo tutelata la mera regolarità formale del processo, ma il connesso interesse sostanziale delle parti, preclude la possibilità di sollevare il pur sussistente vizio processuale. Tanto più che non risulta che l'imputato, ricevuta la notifica del decreto di citazione in appello e, quindi, conosciuta la motivazione del provvedimento, abbia proposto alcuna autonoma impugnazione. 1.2. Il terzo ed il quarto motivo sono invece, in parte, fondati. Preliminarmente è necessario rilevare di come la corte territoriale abbia dato atto che non risultano causali giustificative che possano ricondurre il prelievo oggetto dell'imputazione ad un'attività della società e, rispetto a tale dato, il ricorrente si è limitato a dedurre, genericamente, l'esistenza di un suo diritto ad un compenso. Cosicché, in difetto dell'allegazione di una specifica ragione di credito, non è neanche prospettabile la pur invocata riqualificazione delle condotte in termini di bancarotta preferenziale. Le ulteriori considerazioni sono, invece, fondate. In linea di principio, i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualsiasi momento essi siano stati commessi e quindi anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza. Non si richiede alcun nesso (causale o psichico) tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. La condotta, in altre parole, si perfeziona con la distrazione, mentre la punibilità della stessa è subordinata alla dichiarazione di fallimento, che, ovviamente, consistendo in una pronunzia giudiziaria, si pone come evento successivo (in caso, appunto, di bancarotta distrattiva prefallimentare) e comunque esterno alla condotta stessa (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 266804). Ciononostante, pur essendo irrilevante l'eventuale positiva evoluzione della procedura fallimentare (e, quindi, la soddisfazione, successiva, delle ragioni creditorie: Sez. 5, n. 2899 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274610), è pur sempre necessario che l'interesse creditorio all'integrità della consistenza patrimoniale dell'imprenditore, sia stato concretamente leso (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Rv. 269019; Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Rv. 271437; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Rv. 269562). Vulnus che, quindi, dovrà essere escluso in tutte le ipotesi in cui, per la minima entità delle operazioni o per l'epoca di realizzazione della condotta, non sia stato concretamente compromessa la consistenza patrimoniale della società. Valutazione, questa, che dovrà essere operata non solo sotto il profilo dell'oggettiva pericolosità della condotta, ma anche sotto il diverso profilo dell'effettiva esistenza di una consapevole volontà distrattiva. È pur vero, infatti, che, nella bancarotta distrattiva, non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ma è pur sempre necessario che vi sia una consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratta, compromettendo, in caso di fallimento, il parallelo interesse creditorio. E sotto tale profilo, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella ed altro, Rv. 270763). In concreto, nonostante l'oggettiva entità della condotta e la distanza temporale che la separa dal successivo fallimento, la sentenza impugnata omette di valutare l'incidenza di tali circostanze, pur segnalate dall'imputato, in relazione tanto all'effettiva valenza depauperativa (in termini di concreta pericolosità) della condotta contestata, quanto alla piena consapevolezza dell'imputato di porre in essere un atto concretamente lesivo della consistenza patrimoniale della società. La sentenza, quindi, dovrà essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame in ordine alla responsabilità del ricorrente in relazione al capo C). L'accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso determina l'assorbimento di quelli successivi, che saranno valutati, nel giudizio di rinvio, dalla stessa Corte d'appello. 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. In relazione al primo motivo, valgono le medesime considerazioni già svolte in relazione all'omologo motivo proposto dal Bissi.2.2. Il secondo motivo è, invece, manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] è contestato di aver distratto, in concorso con il legale rappresentante della società fallita, la somma complessiva di 373.760 euro, attraverso accrediti diretti o pagamenti effettuati senza alcuna giustificazione sui conti correnti delle società amministrate dal Malipiero. In questi termini, in difetto di una giustificazione economica e contabile, queste operazioni devono ritenersi distrattive, in quanto immediatamente depauperative del patrimonio della fallita, destinato, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., alla soddisfazione dei creditori della società e gravando sull'imprenditore l'onere di fornire dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio (ivi compreso il denaro). Sotto il profilo soggettivo, poi, è sufficiente ribadire che il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste esclusivamente nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori. Circostanza che può essere logicamente dedotta, come osservato dalla corte territoriale, alla luce dell'assoluta mancanza di giustificazione dei predetti trasferimenti di denaro, delle funzioni svolte dal Malipiero (che, delle società destinatarie dei pagamenti, era rappresentante legale) e dell'incontestato rapporto esistente con il Pancotti, amministratore della società fallita. 2.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). E l'età avanzata rappresenta, in sé, un elemento neutro, così come la disponibilità a rendere l'esame, logicamente inidonei a giustificarne il riconoscimento. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, per nuovo esame in ordine alla responsabilità del ricorrente per il capo C). Viceversa, il ricorso del Malipiero e, per il resto, quello del Bissi devono essere rigettati, con conseguente condanna del primo al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo esame