CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 marzo 2019
Cassazione n. 23618/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28594-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 22/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 19/03/2019 R.G.N. 225/2018; [OSCURATO:PERSONA] per esposizione ad amianto Dies a quo prescrizione R.G.N.28594/2019 Cron. Rep. Ud.25/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.la Corte di appello di Potenza ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Matera, ha respinto la domanda di rivalutazione contributiva per l’esposizione all’amianto, presentata dal lavoratore; 2.a fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che il dies a quo della prescrizione decennale decorreva dalla data del pensionamento, risalente a gennaio 2002 . Ne conseguiva l’intempestività della domanda presentata all’INPS nel 2017; 3.avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la parte privata, con cinque motivi, successivamente illustrati con memoria; 4.l’INPS ha resistito con controricorso; 5.il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: 6.con il primo motivo –ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod. proc. civ.- è denunciata motivazione mancante o apparente, in violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. Assume il ricorrente che la Corte d’appello di Potenza, senza dar conto delle ragioni del proprio convincimento, correlerebbe al pensionamento il dies a quo della prescrizione. Il percorso logico, che ha condotto all’accoglimento dell’appello, non sarebbe intelligibile; 7.con il secondo motivo, è dedotta la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 nr. 4, cod. proc. civ. e -ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod. proc. civ.- «omessa motivazione» circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. La sentenza d’appello non avrebbe indicato alcun fatto dal quale trarre il convincimento della consapevolezza dell’esposizione all’amianto al momento del pensionamento; 8.i primi due motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili; 9.nessuna delle ipotesi enucleate dalla giurisprudenza di questa Corte, quali ipotesi di motivazione apparente, si ravvisa nel caso di specie. I giudici d’appello hanno esposto in modo comprensibile le ragioni che sorreggono l’individuazione del dies a quo della prescrizione nella data del pensionamento. Il fondamento logico della decisione non è minato da contraddizioni insanabili e non risulta imperscrutabile nei suoi snodi essenziali; 10. non è illustrato alcun fatto decisivo idoneo ad integrare il vizio di cui all’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., secondo gli enunciati di Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014 e successive pronunce conformi. In particolare, non viene enucleato un fatto storico realmente omesso nella sentenza impugnata che avrebbe carattere «decisivo» nel senso inteso da questa Corte, secondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbe portato ad una soluzione diversa della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (v., tra molte,Cass. SS.UU. nr. 3670 del 2015 e nr. 14477 del 2015); 11. con il terzo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3, cod. proc. civ.- è denunciata la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2934 cod. civ. Parte ricorrente deduce che la Corte di merito avrebbe ritenuto prescrittibile il diritto alla rivalutazione contributiva per i soggetti già pensionati o collocati in mobilità alla data del 1° ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto-legge nr. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge nr. 326 del 2003, che avrebbe salvaguardato l’applicazione della previgente disciplina per la descritta categoria di lavoratori; 12. il motivo è infondato; 13. questa Corte è costante nell’affermare la prescrittibilità del diritto alla rivalutazione contributiva. La prescrittibilità discende dalle caratteristiche del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa, che si atteggia «come undiritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile: Cass., sez. un., nr. 9219 del 2003)» e «sorge in conseguenza del «fatto» della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qualmodo natura risarcitoria» (Cass nr. 2856 del 2017, punto 13). Anche per lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore del D.L. nr. 269 del 2003, questa Corte ha ribadito la prescrittibilità del diritto, sulla scorta dei seguenti rilievi: «ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ̀ai fini pensionistici ́ e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) –in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico» (Cass., nr. 2351 del 2015, punto 4 dei Motivi della decisione);14. la prospettazione dell’imprescrittibilità è stata disattesa anche di recente (tra le tante, Cass.nr. 7446 del 2024 sulla scia di Cass. n. 14599 del 2022), in relazione a controversie sovrapponibili a quella odierna, per il tenore delle questioni dibattute e degli argomenti esposti. Né la parte ricorrente ha formulato rilievi critici che inducano, a tale riguardo, a rimeditare l’orientamento espresso, anche da ultimo, da questa Corte; 15. con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.)- è dedotta la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente individuato nella data di pensionamento il dies a quo della prescrizione. In particolare, la sentenza avrebbe motivato ricorrendo a presunzioni fondate su un curriculum lavorativo che non appartiene al ricorrente. Questi non avrebbe mai lavorato presso la [OSCURATO:PERSONA]. L’errore travolgerebbe tutto il ragionamento inferenziale; 16. con il quinto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta, infine, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. La sentenza d’appello, nel far leva sulla data del pensionamento, avrebbe violato la normativa sulla prescrizione, che correla la decorrenza del termine al momento in cui il diritto può esser fatto valere. Tale momento presupporrebbe, quale requisito indefettibile, la consapevolezza dell’esposizione all’amianto del titolare del diritto alla rivalutazione contributiva; 17. i motivi quarto e quinto possono congiuntamente esaminarsi e, complessivamente, vanno respinti; 18. in via astratta, si conviene con le considerazioni di parte ricorrente circa l’erroneità di un ragionamento che dovesse, in applicazione di una sorta di automatismo, far decorrere il dies a quo dal pensionamento a prescindere dall’effettivo accertamento, a quella data, della consapevolezza dell’esposizione ad amianto; 19. nel caso di specie, però, così non è. La Corte di appello, a pag. 5 della sentenza, arricchisce la motivazione spiegando, perché, sicuramente all’atto del pensionamento, il ricorrente era consapevole della subita lesione. La Corte di merito non si è, dunque, arrestata al vaglio della data del pensionamento, di per sé sprovvista di valenza probante in ordine alla consapevolezza o alla conoscibilità dell’esposizione all’amianto, ma ha considerato gli altri elementi della fattispecie normativa come interpretata da questa Corte, esprimendo un giudizio non adeguatamente censurato in questa sede. Non sono, pertanto, pertinenti i precedenti di questa Corte richiamati nella memoria difensiva; 20. le censure che assumono l’erroneità del ragionamento presuntivo, inficiato a monte per avere la Corte territoriale valutato un quadro fattuale non riferibile al lavoratore, non sono specifiche. Essesono argomentate senza il rispetto degli oneri di autosufficienza desumibili dal combinato disposto degli artt. 366 nr. 6 e 369 nr. 4 cod.proc.civ., sia pure elasticamente intesi, secondo la più evoluta giurisprudenza di questa Corte, compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU; 21. la Corte di appello ha riportato - a torto o a ragione - le deduzioni dell’atto introduttivo e sulle stesse ha costruito il processo inferenziale. Per contrastare efficacemente le argomentazioni del giudice di appello, il motivo avrebbe dovuto debitamente trascrivere, almeno nei passaggi essenziali, gli atti processuali idonei a contrastare l’affermazione contenuta in sentenza; come sviluppati, i rilievi, in parte qua , sono inammissibili; 22. per quanto innanzi, il ricorso va dunque rigettato; 23. nulla deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio, sussistendo le condizioni per l’esenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 152 disp.att. cod.proc.civ.; 24. sussistono, viceversa, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove il versamento risulti dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titol