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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 22082/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti/da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 23/12/2022 del GIP presso il TRIBUNALE di PESAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]ANGELI, che ha chiesto che ha fatto pervenire rinuncia all'impugnazione da parte del proprio assistito in data 14/04/2023. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 23/12/2022 il Gip presso il Tribunale di Pesaro, visto l'art. 410 cod. proc. pen., ha disposto l'archiviazione del procedimento 2868 del 2020 per la contestazione provvisoria ai sensi dell'art. 110 e 646 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 2 a seguito dell'opposizione proposta dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il provvedimento di archiviazione ha proposto ricorso per cassazione il Grazioli, a mezzo del proprio difensore, deducendo la abnormità dell'atto impugnato sia funzionalmente che strutturalmente, con illegittima stasi del procedimento, oltre che la mancanza e contraddittorietà della motivazione con violazione dell'art. 410-bis, ultimo capoverso, cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. In data 14 aprile 2023 il Grazioli e il difensore dello stesso hanno fatto pervenire rinuncia ex art. 589 cod. proc. pen. 5.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti/da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 23/12/2022 del GIP presso il TRIBUNALE di PESAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]ANGELI, che ha chiesto che ha fatto pervenire rinuncia all'impugnazione da parte del proprio assistito in data 14/04/2023. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 23/12/2022 il Gip presso il Tribunale di Pesaro, visto l'art. 410 cod. proc. pen., ha disposto l'archiviazione del procedimento 2868 del 2020 per la contestazione provvisoria ai sensi dell'art. 110 e 646 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 2 a seguito dell'opposizione proposta dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il provvedimento di archiviazione ha proposto ricorso per cassazione il Grazioli, a mezzo del proprio difensore, deducendo la abnormità dell'atto impugnato sia funzionalmente che strutturalmente, con illegittima stasi del procedimento, oltre che la mancanza e contraddittorietà della motivazione con violazione dell'art. 410-bis, ultimo capoverso, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 14 aprile 2023 il Grazioli e il difensore dello stesso hanno fatto pervenire rinuncia ex art. 589 cod. proc. pen. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il
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