CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2026
Cassazione n. 04794/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28506/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2616/2021 depositata il 05/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 20/11/2013, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il Tribunale di Napoli ordinasse al [OSCURATO:PERSONA] di consegnare i seguenti estratti conto ordinari e scalari: con riferimento al c/c n. 7/15030, gli estratti ordinari e scalari relativi ai periodi dall’impianto del conto al [OSCURATO:DATA_NASCITA]; dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.3.1993; dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.9.1993; con riferimento al c/c n. 4372, gli estratti, ordinari e scalari, relativi ai periodi dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.1999, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2003; dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2012; dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.6.2013, oltre imposizione di penale ex art. 614 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito e ha prodotto gran parte degli estratti conto e scalari richiesti, sostenendo che riguardo agli altri non era tenuto alla consegna per decorso del termine decennale ex art. 119 TUB. Con ordinanza del 9/12/2013 il Tribunale di Napoli ha ordinato al [OSCURATO:PERSONA] di consegnare la documentazione residua (affermando che la pretesa della società correntista promanava dall’obbligo di buona fede ex art. 1374 c.c., che il limite dei dieci anni imposto dall’art. 119 TUB non si applicava in quanto i rapporti erano sorti nel 1989 e che non rilevava l’art. 2220 c.c. non essendo gli estratti conto bancari equiparabili alle “scritture contabili”), ha dichiarato cessata la materia del contendere per quella già consegnata e ha imposto la penale. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] sas, sostenendo l’inesistenza del diritto della stessa a ricevere copia degli e/c relativi a periodi anteriori al 2003, la parte convenuta ha insistito per ottenere gli e/c residui (periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30/9/1997), e il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8336/2016, ha dichiarato l’assenza del diritto della società a ricevere gli e/c ultradecennali. Interposto appello da parte della società [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Napoli lo ha respinto, ritenendo non applicabile la disciplina di cui all’art. 2220 c.c., perché gli e/c non fanno parte della speciesdelle scritture contabili, che il diritto del correntista a ricevere gli e/c sia attualmente disciplinato dall’art. 119, co. 4, TUB, ius superveniens (per i rapporti in corso) rispetto all’art. 1713 c.c., che l’art. 161, co. 6, TUB sia riferibile solo alla disciplina della validità del contratto, che l’art. 127 TUB riguardi solo le deroghe pattizie alla disciplina legale, che la norma dell’art. 119, co. 4, TUB, nel riferirsi alla “documentazione relativa alle singole operazioni” regolate in c/c, ricomprenda anche gli estratti conto (che documentano appunto singole operazioni di conto corrente), che il rispetto del limite temporale di cui all’art. 119, co. 4, TUB non sia contrario alla buona fede contrattuale. 2) Con ricorso notificato il 2/11/2021 la [OSCURATO:PERSONA] sas ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, proponendo cinque motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] BPM resiste con controricorso. Sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memorie, in cui hanno ribadito le avverse posizioni. Il Procuratore Generale ha depositato osservazioni, chiedendo la reiezione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Si riportano i primi quattro motivi di impugnazione, relativi allo stesso tema dell’applicazione al caso in esame dell’art. 119, co. 4, TUB. a) Primo motivo di impugnazione: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 11 L. 154/92, 119 e 127 D.Lgs. 385/93, 12 disp. prel. al cod. civ. e 3 Cost. in relazione all’art. 360, co.1, cod. proc. civ.”. La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere essa applicato alla sua richiesta di consegna degli e/c il limite decennale previsto dall’art. 119, co. 4, TUB. In particolare, la ricorrente sostiene che al rapporto di conto corrente n. 4372, impiantato in data 16/3/1992, ossia in tempo anteriore all’entrata in vigore della l. 154/92 e del d.lgs. 385/1993, vada applicato l’art. 1713 c.c. (“Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”)- considerato che l’art. 1856 c.c. prevede che “la banca risponde secondo le regole del mandato per l’esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente”-e che tale norma (art. 1713 c.c., che dunque impone di dare conto di tutte le operazioni, senza limiti di tempo) sia entrata a comporre, per via di integrazione eteronoma ex art. 1374 c.c., il disciplinare del contratto costitutivo del c/c. Specifica che, dunque, non è applicabile alla fattispecie l’art. 119, co. 4, TUB, perché è norma intervenuta successivamente alla nascita del rapporto di c/c e perché, ai sensi dell’art. 127 d.lgs. 385/1993, la disciplina negoziale prevale su quella legale se più favorevole al cliente e, in questo caso, la disciplina negoziale comprende anche l’art. 1713 c.c., per via della suddetta integrazione eteronoma. b) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 della L. 154/92, dell’art. 127 del D.Lgs. 385/93 e degli artt. 1713 e 1374 cod. civ. in relazione all’art. 360, co.1, cod. proc. civ.”. La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver sostenuto che la disciplina di cui all’art. 1713 c.c. sia superata dall’art. 119, co. 4, TUB quale lex specialis, successivamente intervenuta. La ricorrente afferma, invece, che il contratto di c/c è stato integrato dalla disciplina legale (art. 1713 c.c.) al momento della sua conclusione e non può essere integrato da una norma successiva, non essendovi più una lacuna nel regolamento pattizio. c) Terzo motivodi impugnazione: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1713, 1857 e 1832 cod. civ. in relazione all’art. 360, co.1, n.3, cod. proc. civ.”. La ricorrente sostiene che al contratto di c/c sia applicabile la disciplina dell’obbligo di rendiconto di cui all’art. 1713 c.c., non quella di cui all’art.1832 c.c. Evidenzia altresì di aver dedotto in giudizio di non aver avuto la consegna degli estratti conto per cui è causa (per cui comunque non sarebbe applicabile la regola secondo cui l’invio periodico degli e/c esaurirebbe l’obbligo della Banca di rendere il conto al cliente). d) Quarto motivodi impugnazione: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, co.1, L. 154/92, dell’art. 119, co.1 e co.2, TUB e l’art. 12 delle Preleggi in relazione all’art. 360, co.1, cod. proc. civ.”. La ricorrente sostiene anche che agli estratti conto si applichi non già l’art. 119, co. 4, TUB (che riguarderebbe solo singole operazioni come ordini di bonifico, assegni bancari, assegni circolari, ecc.), ma i commi 1 e 2 dell’art. 119, che sanciscono il diritto del cliente a ricevere, “alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno”, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto e che prescindono dalla limitazione della decennalità. 2)I motivi sono infondati. 2.1) Si osserva, infatti, in primo luogo, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è ormai pacifica l’applicazione dell’art. 119, co. 4, TUB alle richieste del cliente di consegna degli estratti conto bancari, con il conseguente limite temporale dei dieci anni. [OSCURATO:PERSONA] ha l’obbligo di consegnare al cliente il contratto, ex art.117 c.c., e pi, periodicamente, gli estratti conto, ai sensi dei primi due commi dell’art. 119 TUB. Il cliente, poi, ha il diritto, ex art. 119, co. 4, TUB, di richiedere la riconsegna della documentazione inerente alle varie operazioni bancaria, compresi gli estratti conto, con il limite di dieci anni dell’obbligo di conservazione di tale documentazione. In tal senso, per es. si veda Cass. Civ., sez. I, n. 8914 del 4/4/2025: “La giurisprudenza della Corte di cassazione, dunque, dà ed ha sempre dato, del quarto comma dell'art. 119 del TUB, stabilmente e senza tentennamenti, una lettura largamente estensiva della dicitura "copia della documentazione inerente a singole operazioni" come riferita anche…ai successivi estratti conto periodici, quantunque si tratti di documentazione che…la banca deve consegnare al cliente, come si desume, per gli estratti conto, dal primo e secondo comma dell’art. 119. Pertanto, almeno in caso di svolgimento fisiologico per questo aspetto del rapporto, il cliente riceve periodicamente gli estratti conto, i quali, a meno di circostanze avverse (smarrimento, distruzione et similia), rimangono come tali nella sua disponibilità. Il quarto comma dell'art. 119 stabilisce, inoltre, che il cliente, o il diverso soggetto a ciò legittimato, ha "diritto di ottenere … copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni"…Il diritto del cliente di ottenere gli estratti conto va tenuto ben distinto dal diritto al rendiconto che compete al correntista, sebbene non vi sia ragione di dubitare che l'invio periodico degli estratti conto esaurisca, in relazione al periodo considerato, l'obbligo della banca di rendere il conto al cliente, che non ha più titolo per richiedere in seguito altre forme di rendiconto relative al medesimo periodo (v. la cit. Cass. 22 maggio 1997, n. 4598)…Quanto al limite temporale del diritto in discorso di cui al quarto comma dell'art. 119, non v'è alcuno spazio per dubitare che il riferimento alle "operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni" valga effettivamente a delimitare l'obbligazione di ri-consegna della documentazione bancaria, ciò non soltanto perché il dato letterale depone inequivocamente in tal senso, ed il giudice vi si deve attenere ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, ma anche perché la previsione così congegnata, sul piano della ratio, identifica per volontà del legislatore un ragionevole punto di equilibrio tra l'obbligazione imposta in forza di legge alla banca (in un'ottica di valorizzazione del già citato principio di trasparenza) e la delimitazione temporale di essa, che può supporsi ispirata al dettato dell'art. 2220 c.c. che enuncia un principio generale. In altre parole, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalle nome predette (codicistica e di legislazione speciale) e dalla lettura delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità…, né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine; d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti (si vedano per tutte Cass. n. 24641/2021; Cass. n. 23861/2022; Cass. n.35039/2022 "il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, quarto comma, D.Lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis. Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti")”. 2.2) A questo punto si osserva che il presente ricorso non offre argomentazioni valide per un mutamento della predetta consolidata giurisprudenza. Non vi è dubbio, infatti, che il diritto del correntista ad ottenere copia della documentazione bancaria (anche se la banca aveva già effettuato le sue comunicazioni periodiche, ai sensi dell’art. 119, co. 1 e 2, TUB) sia disciplinato attualmente dall’art. 119, co. 4, TUB, che è ius superveniense lex specialis rispetto alla disciplina di cui all’art. 1713 c.c. Come tale, l’art. 119, co. 4, è applicabile anche ai rapporti in corso. Né osta a tale applicabilità la norma di cui all’art. 127 TUB (che prevede che la disciplina legale possa essere derogata dalla regola negoziale se questa è più favorevole al cliente), dal momento che l’applicazione dell’art. 119, co. 4, non costituirebbe violazione dell’art. 127, perché questa norma è riferibile solo all’ipotesi di deroga pattizia e tale non è l’applicazione della norma di legge di cui all’art. 1713 c.c. In ogni caso, quand’anche si volesse configurare una integrazione eteronoma del contratto- ai sensi dell’art. 1374 c.c. - , ad opera della previsione di cui all’art 1713 c.c., la nuova normativa di cui all’art. 119, co. 4, comporterebbe una modifica di tale integrazione, con applicazione dello ius superveniens (si veda, per es., Cass. civ., sez. I, 5/02/2026, n. 2426: “Con riferimento ad un contratto che non ha ancora avuto esecuzione, o che ha avuto esecuzione incompleta, trova applicazione la norma sopravvenuta che integri il regolamento con clausole anche in sostituzione di quelle difformi poste dalle parti…Pertanto, fermi i requisiti di validità, il regolamento è suscettibile di modificazione nel corso del tempo per fonte privata o legale”). 2.3) Non è poi accoglibile la tesi della ricorrente, secondo la quale il quarto comma dell’art. 119 si riferirebbe solo alla copia dei documenti relativi a singole operazioni come “ordini di bonifico, assegni”, ecc., e non anche agli estratti conto e che a questi ultimi si applicherebbero i commi 1 e 2 dell’art. 119 (che prevedono le comunicazioni periodiche della documentazione). Infatti, l’interpretazione offerta dalla ricorrente è restrittiva e non condivisibile, dal momento che dall’interpretazione della norma di cui all’art. 119 nel suo complesso emerge, con evidenza, che la stessa si occupa delle comunicazioni periodiche della banca in merito allo svolgimento del rapporto (tale è l’intestazione dell’articolo), disciplinandole nei primi due commi e prevedendo poi, nel quarto comma, che il cliente possa chiedere la riconsegna della documentazione (inerente a tutte le operazioni, e dunque anche gli estratti conto, che registrano tali operazioni), con limitazione decennale dell’obbligo della banca di conservazione della documentazione. E le comunicazioni periodiche vengono fatte almeno annualmente e, ovviamente, anche alla scadenza del contratto (per es. il saldo finale). Sono poi irrilevanti le osservazioni della ricorrente circa la relazione tra l’art. 1713 e l’art. 1832 c.c. (alla luce della ritenuta non applicabilità dell’art. 1713) e l’accenno alla mancata consegna periodica di estratti conto (si tratta di accenno vago, a pag. 44 del ricorso, senza che vengano riportate le frasi con le quali tale tema sarebbe stato trattato nei gradi precedenti di giudizio, né risulta che i motivi di appello fossero stati basati su tale deduzione). 3) Quinto motivo di impugnazione: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375, 116 e 2967 cod. civ. e 5 T.u.b. in relazione all’art. 360, co.1, n.3, cod. proc. civ.” La ricorrente sostiene che l’obbligo di buna fede oggettiva impone alla Banca la consegna degli estratti ultradecennali anche se non dovuta ai sensi dell’art. 119, co. 4, TUB. Il motivo è infondato. È evidente che la riconosciuta applicabilità del limite della decennalità previsto dall’art. 119, co. 4, TUB alle richieste del cliente di consegna della documentazione rende infondato il riferimento al criterio della buona fede, avendo già il legislatore, attraverso la normativa in esame, disciplinato l’equilibrio tra le esigenze del correntista e la durata degli obblighi della banca di custodia della documentazione. 4) Il ricorso va dunque respinto. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della ricorrente. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente, a pagare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 7.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il