Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2016
ECLI:EU:C:2016:725
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015CO0631
ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
21 settembre 2016 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico — Istruzione non universitaria — Normativa nazionale — Concessione di un supplemento retributivo — Presupposto — Conseguimento di un risultato positivo in esito a una procedura di valutazione — Insegnanti impiegati come dipendenti temporanei — Esclusione — Principio di non discriminazione»
Nella causa C‑631/15,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 de Oviedo (Tribunale amministrativo n. 1 di Oviedo, Spagna), con decisione del 17 novembre 2015, pervenuta in cancelleria il 27 novembre 2015, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, E. Levits e M. Berger, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione adottata, sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (
GU 1999, L 175, pag. 43
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias (Ministero dell’Istruzione, della Cultura e dello Sport della Comunità autonoma del Principato delle Asturie; in prosieguo: il «ministero dell’Istruzione»), in merito alla decisione di quest’ultima di non ammettere l’interessato al procedimento di iscrizione al primo piano di valutazione della funzione docente.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 1999/70, quest’ultima mira ad «attuare l’accordo quadro (...), concluso (...) fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE)».
4
L’articolo 2, primo comma, di tale direttiva così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri mettono in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva (...) [e] devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva (...)».
5
Conformemente alla clausola 1 dell’accordo quadro, l’obiettivo di quest’ultimo, da un lato, è di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione, e dall’altro, di creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.
6
La clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro, intitolata «Campo d’applicazione», prevede quanto segue:
«Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro».
7
La clausola 3 dell’accordo quadro, intitolata «Definizioni», così dispone:
«1.
Ai fini del presente accordo, il termine “lavoratore a tempo determinato” indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.
2
Ai fini del presente accordo, il termine “lavoratore a tempo indeterminato comparabile” indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze. In assenza di un lavoratore a tempo indeterminato comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto si dovrà fare in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest’ultimo, in conformità con la legge, i contratti collettivi o le prassi nazionali».
8
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», prevede quanto segue:
«Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
Diritto spagnolo
9
[OSCURATO:PERSONA] del Principado de Asturias 3/1985 de Ordenación de la [OSCURATO:PERSONA] de la Administración del Principado de Asturias (legge del Principato delle Asturie n. 3/1985, relativa all’organizzazione della funzione pubblica dell’Amministrazione del Principato delle Asturie), del 26 dicembre 1985 (BOE n. 59, del 10 marzo 1986, pag. 9083), al suo articolo 6, definisce i «dipendenti temporanei» come le persone nominate per legge che occupano temporaneamente posti vacanti nell’Amministrazione del Principato delle Asturie, fintantoché i medesimi non vengano occupati da dipendenti di ruolo, o sostituiscono questi ultimi in caso di distacco o congedo speciale, assumendone le funzioni.
10
Ai sensi dell’articolo 106 della [OSCURATO:PERSONA] 2/2006 de éducación (legge organica n. 2/2006 sull’istruzione), del 3 maggio 2006 (BOE n. 106, del 4 maggio 2006, pag. 17158), al fine di migliorare la qualità dell’insegnamento e il lavoro degli insegnanti, gli enti responsabili dell’istruzione elaborano piani di valutazione della funzione docente, con la partecipazione del corpo insegnante.
11
Ai sensi della Ley del Principado de Asturias 6/2009 de Evaluación de la [OSCURATO:PERSONA] y sus Incentivos (legge del Principato delle Asturie n. 6/2009 sulla valutazione della funzione pubblica docente e i suoi incentivi), del 29 dicembre 2009 (BOE n. 53, del 2 marzo 2010, pag. 20432), i piani di valutazione costituiscono un parametro per il funzionamento e la misurazione del sistema di istruzione asturiano attraverso l’analisi e la valutazione della funzione espletata dal personale docente. A tal riguardo, i piani di valutazione devono tenere conto, segnatamente, di fattori quali l’assenteismo, la funzione tutoriale, la partecipazione a progetti comuni di miglioramento e di sperimentazione nell’ambito di attività extrascolastiche, il maggior livello di dedizione, l’espletamento di incarichi direttivi o il contributo del personale docente al conseguimento di obiettivi collettivi dell’istituto fissati nella programmazione generale annuale.
12
L’articolo 2 della legge n. 6/2009 dispone che possono partecipare ai piani di valutazione della funzione docente i dipendenti di ruolo inquadrati nei corpi docenti stabiliti nella legge organica n. 2/2006, appartenenti al personale dell’amministrazione e che possano vantare cinque anni di anzianità.
13
L’articolo 3 della legge 6/2009 prevede che coloro che soddisfino i criteri fissati nei piani di valutazione percepiscano l’incentivo economico concesso come riconoscimento della funzione docente, secondo le modalità e per l’importo stabiliti dal consiglio regionale all’atto dell’approvazione dei piani di valutazione della funzione docente.
14
La normativa applicabile prevede pertanto la concessione di un incentivo economico pari a EUR 206,53 mensili per i dipendenti del sottogruppo A1 e a EUR 132,18 mensili per i dipendenti del sottogruppo A2.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
15
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], impiegato come dipendente temporaneo, ricopre da 16 anni, in funzione dei posti vacanti, vari posti di insegnante di scuola secondaria in centri di insegnamento pubblico dipendenti dalla Comunità autonoma delle Asturie.
16
In seguito a una decisione del 6 aprile 2015 del ministero dell’Istruzione, che ha disposto l’apertura del procedimento per la presentazione delle domande di iscrizione al primo piano di valutazione della funzione docente, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato domanda nei termini e nelle forme richiesti.
17
Con decisione del 5 giugno 2015, il ministero dell’Istruzione ha approvato l’elenco definitivo delle persone ammesse all’esito del procedimento per la presentazione di domande di iscrizione al primo piano di valutazione della funzione docente. La domanda del sig [OSCURATO:PERSONA] è stata respinta in base al rilievo che egli è dipendente temporaneo e che l’iscrizione al piano di valutazione è riservata unicamente ai dipendenti di ruolo aventi almeno cinque anni di anzianità.
18
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso amministrativo avverso tale decisione dinanzi allo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 de Oviedo (tribunale amministrativo n. 1 di Oviedo, Spagna), facendo valere che sussiste una disparità di trattamento economico tra i dipendenti di ruolo e i dipendenti temporanei fondata sul solo carattere temporaneo del rapporto di lavoro di questi ultimi.
19
I rappresentanti del Principato delle Asturie sostengono che la disparità di trattamento in questione è giustificata da ragioni oggettive, relative alle differenze in termini di formazione, capacità e merito, dimostrate attraverso il superamento della procedura di selezione, posto che i dipendenti di ruolo devono soddisfare criteri più rigidi che giustificano una retribuzione più elevata. Inoltre, la concessione ai dipendenti temporanei della retribuzione corrispondente alla carriera dei dipendenti di ruolo comporterebbe una discriminazione alla rovescia nei confronti di questi ultimi, nei limiti in cui il mantenimento di un dipendente di ruolo nel suo posto di lavoro, ottenuto in funzione del merito, dipenderebbe dal risultato della sua valutazione.
20
Il giudice del rinvio nutre dubbi sulla compatibilità della normativa in questione con la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, in particolare con riferimento alla giurisprudenza della Corte, ai sensi della quale la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, non può bastare a giustificare una disparità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di impiego, indipendentemente dal fatto che si tratti del riconoscimento di un supplemento retributivo mediante un’indennità triennale (sentenza del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑444/09 e C‑456/09
,
EU:C:2010:819
), della classificazione in una categoria retributiva superiore (sentenza dell’8 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑177/10
,
EU:C:2011:557
) o della richiesta di un’indennità sessennale per formazione continua (ordinanza del 9 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA],
C‑556/11
, non pubblicata,
EU:C:2012:67
).
21
Nella fattispecie, il giudice del rinvio evidenzia che la normativa nazionale in questione riserva l’applicazione dei piani di valutazione della funzione docente ai dipendenti di ruolo, escludendo i dipendenti temporanei, anche qualora questi ultimi possano far valere i cinque anni di anzianità richiesti e soddisfino i criteri in materia di formazione, di dedizione all’istituto e di contributo al conseguimento degli obiettivi collettivi perseguiti da quest’ultimo. Infatti, poiché tali diversi criteri oggetto di valutazione possono essere soddisfatti sia da un dipendente di ruolo sia da un dipendente temporaneo, tale giudice ritiene che non sussistano elementi oggettivi che consentano di riservare tali piani di valutazione ai soli dipendenti di ruolo.
22
Il giudice del rinvio precisa che la valutazione positiva si traduce esclusivamente nella concessione di un incentivo economico e non contribuisce dunque in alcun modo a un sistema di promozione o di avanzamento professionale.
23
In tali circostanze, lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 de Oviedo (tribunale amministrativo di Oviedo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la clausola 4 dell’[accordo quadro] debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa, quale la [legge n. 6/2009], il cui articolo 2 subordina la possibilità di partecipare al piano di valutazione (e quindi di percepire gli incentivi connessi a tale piano) al possesso della qualifica di dipendente di ruolo, escludendo così i dipendenti temporanei».
Sulla questione pregiudiziale
24
Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che riserva la partecipazione al piano di valutazione della funzione docente e l’incentivo economico che ne consegue, in caso di valutazione positiva, ai soli insegnanti impiegati come dipendenti di ruolo nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, escludendo quelli impiegati come dipendenti temporanei nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato.
25
Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a una siffatta questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
26
Tale disposizione va applicata nella presente causa. Infatti, la risposta alla questione pregiudiziale può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenze del 13 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA],
C‑307/05
,
EU:C:2007:509
; del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑444/09 e C‑456/09
,
EU:C:2010:819
; ordinanza del 18 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑273/10
, non pubblicata,
EU:C:2011:167
; sentenza dell’8 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑177/10
,
EU:C:2011:557
; ordinanza del 9 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA],
C‑556/11
, non pubblicata,
EU:C:2012:67
; sentenze del 18 ottobre 2012, Valenza e a.,
da C‑302/11 a C‑305/11
,
EU:C:2012:646
; del 12 dicembre 2013, Carratù,
C‑361/12
,
EU:C:2013:830
, e ordinanza del 7 marzo 2013, Bertazzi e a.,
C‑393/11
, non pubblicata,
EU:C:2013:143
).
27
Innanzitutto, da tale giurisprudenza emerge che la direttiva 1999/70 nonché l’accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (sentenze del 13 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA],
C‑307/05
,
EU:C:2007:509
, punto
28
; del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑444/09 e C‑456/09
,
EU:C:2010:819
, punto
42
; ordinanza del 18 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑273/10
, non pubblicata,
EU:C:2011:167
, punto
26
; sentenza dell’8 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑177/10
,
EU:C:2011:557
, punto
40
, e ordinanza del 9 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA],
C‑556/11
, non pubblicata,
EU:C:2012:67
, punto
31
).
28
Le prescrizioni enunciate nell’accordo quadro sono dunque applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (sentenza del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑444/09 e C‑456/09
,
EU:C:2010:819
, punto
38
e la giurisprudenza ivi citata; ordinanze del 18 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑273/10
, non pubblicata,
EU:C:2011:167
, punto
27
, e del 9 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA],
C‑556/11
, non pubblicata,
EU:C:2012:67
, punto
32
).
29
Nei limiti in cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha ricoperto, come dipendente temporaneo impiegato nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, le funzioni di insegnante di scuola secondaria per un periodo di oltre 16 anni in diversi centri di insegnamento pubblico della Comunità autonoma delle Asturie, egli rientra nel campo di applicazione della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro.
30
Inoltre, nei limiti in cui la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro stabilisce un divieto di trattare i lavoratori a tempo determinato, per quanto riguarda le condizioni di impiego, in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che un trattamento diverso non sia giustificato da ragioni oggettive, occorre stabilire se la partecipazione al piano di valutazione della funzione docente e l’incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva, rientrino nella nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale disposizione.
31
A tal riguardo occorre rammentare che, ai sensi della clausola 1, lettera a), dell’accordo quadro, uno degli obiettivi di quest’ultimo è di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione. Del pari, al suo terzo comma, il preambolo dell’accordo quadro precisa che esso «indica la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni». Il considerando 14 della direttiva 1999/70 precisa, a tal fine, che l’obiettivo dell’accordo quadro consiste, in particolare, nel miglioramento della qualità del lavoro a tempo determinato, fissando requisiti minimi atti a garantire l’applicazione del principio di non discriminazione (sentenza del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑444/09 e C‑456/09
,
EU:C:2010:819
, punto
47
; ordinanze del 18 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑273/10
, non pubblicata,
EU:C:2011:167
, punto
29
, e del 9 febbraio 2012Lorenzo [OSCURATO:PERSONA],
C‑556/11
, non pubblicata,
EU:C:2012:67
, punto
34
).
32
La clausola 4 dell’accordo quadro mira a dare applicazione a tale principio nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di lavoro di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (sentenze del 13 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA],
C‑307/05
,
EU:C:2007:509
, punto
37
; del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑444/09 e C‑456/09
,
EU:C:2010:819
, punto
48
; ordinanze del 18 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑273/10
, non pubblicata,
EU:C:2011:167
, punto
30
, e del 9 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA],
C‑556/11
, non pubblicata,
EU:C:2012:67
, punto
35
).
33
Alla luce degli obiettivi perseguiti dall’accordo quadro, la clausola 4 di quest’ultimo dev’essere dunque intesa nel senso che esprime un principio di diritto sociale dell’Unione che non può essere interpretato in modo restrittivo (v., in tal senso, sentenze del 13 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA],
C‑307/05
,
EU:C:2007:509
, punto
38
; del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑444/09 e C‑456/09
,
EU:C:2010:819
, punto
49
; ordinanze del 18 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑273/10
, non pubblicata,
EU:C:2011:167
, punto
31
, e del 9 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA],
C‑556/11
, non pubblicata,
EU:C:2012:67
, punto
36
).
34
La Corte, infatti, ha dichiarato che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nell’ambito delle «condizioni di impiego», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro è precisamente quello dell’impiego, ossia del rapporto di lavoro intercorrente fra un lavoratore e il suo datore di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2013, Carratù,
C‑361/12
,
EU:C:2013:830
, punto
35
).
35
Pertanto, rientrano nella nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenze del 13 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA],
C‑307/05
,
EU:C:2007:509
, punto
47
; del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑444/09 e C‑456/09
,
EU:C:2010:819
, punti da
50
a
58
, nonché ordinanza del 18 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑273/10
, non pubblicata,
EU:C:2011:167
, punti da
32
a
34
), le indennità dei sessenni per formazione continua (v., in tal senso, ordinanza del 9 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA],
C‑556/11
, non pubblicata,
EU:C:2012:67
, punto
38
) nonché le norme relative ai periodi di servizio necessari per poter essere classificato in una categoria retributiva superiore o al calcolo dei periodi di servizio richiesti per ricevere annualmente un rapporto informativo (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑177/10
,
EU:C:2011:557
, punto
46
e la giurisprudenza ivi citata).
36
Nel caso di specie, anche se, in linea di principio, spetta al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposti alla Corte da tale giudice emerge che la partecipazione al piano di valutazione e l’incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva devono essere altresì considerati come «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro.
37
Infatti, da una parte, la condizione dei cinque anni di anzianità richiesta per poter partecipare al piano di valutazione soddisfa il criterio decisivo ricordato al punto 34 della presente ordinanza.
38
Dall’altra, sembra che l’ottenimento di una valutazione positiva nel piano di valutazione non abbia alcuna incidenza sul sistema di promozione o di avanzamento professionale, ma che comporti esclusivamente un supplemento retributivo. Orbene, un elemento della retribuzione sotto forma di incentivo economico, in quanto condizione di impiego, deve essere concesso a un lavoratore a tempo determinato allo stesso modo in cui esso è concesso a un lavoratore a tempo indeterminato.
39
Un’interpretazione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro che escluda dalla definizione della nozione di «condizioni di impiego» il diritto di partecipazione al piano di valutazione e l’incentivo economico che ne consegue, in caso di valutazione positiva, equivarrebbe a ridurre, disattendendo l’obiettivo perseguito da tale disposizione, l’ambito di applicazione della protezione contro le discriminazioni concessa ai lavoratori a tempo determinato.
40
Infine, secondo una giurisprudenza costante, per quanto riguarda le condizioni di impiego di cui alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, i lavoratori a tempo determinato non devono ricevere un trattamento meno favorevole di quello riservato a lavoratori a tempo indeterminato che si trovino in una situazione comparabile, a meno che un trattamento diverso non sia giustificato da ragioni oggettive (v., in tal senso, sentenze del 13 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA],
C‑307/05
,
EU:C:2007:509
, punti
42
e
47
; del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑444/09 e C‑456/09
,
EU:C:2010:819
, punto
53
; ordinanza del 18 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑273/10
, non pubblicata,
EU:C:2011:167
, punto
34
; sentenza dell’8 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑177/10
,
EU:C:2011:557
, punti
56
,
57
e
64
, nonché ordinanza del 9 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA],
C‑556/11
, non pubblicata,
EU:C:2012:67
, punto
40
).
41
Posto che, nel caso di specie, è pacifico che sussiste una disparità di trattamento tra i dipendenti di ruolo impiegati nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e i dipendenti temporanei impiegati nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, occorre esaminare, in primo luogo, se la situazione dei lavoratori a tempo determinato e quella dei lavoratori a tempo indeterminato, oggetto del procedimento principale, siano comparabili.
42
A tal riguardo, occorre ricordare che la nozione di «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» è definita alla clausola 3, punto 2, dell’accordo quadro come corrispondente a «un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze» (ordinanze del 18 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑273/10
, non pubblicata,
EU:C:2011:167
, punto
36
, e del 9 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA],
C‑556/11
, non pubblicata,
EU:C:2012:67
, punto
42
).
43
Per stabilire se i lavoratori esercitino un lavoro identico o simile ai sensi dell’accordo quadro, occorre, in conformità delle clausole 3, punto 2, e 4, punto 1, dell’accordo quadro, verificare se, tenuto conto di un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, sia possibile ritenere che tali lavoratori si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 18 ottobre 2012, Valenza e a.,
da C‑302/11 a C‑305/11
,
EU:C:2012:646
, punto
42
e la giurisprudenza ivi citata; ordinanze del 18 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑273/10
, non pubblicata,
EU:C:2011:167
, punto
37
, e del 9 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA],
C‑556/11
, non pubblicata,
EU:C:2012:67
, punto
43
).
44
In linea di principio spetta al giudice del rinvio, e non alla Corte, accertare se i dipendenti di ruolo e i dipendenti temporanei si trovino in una situazione analoga (v., per analogia, ordinanza del 18 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑273/10
, non pubblicata,
EU:C:2011:167
, punto
39
; sentenze dell’8 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑177/10
,
EU:C:2011:557
, punto
67
; del 18 ottobre 2012, Valenza e a.,
da C‑302/11 a C‑305/11
,
EU:C:2012:646
, punto
43
e la giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del 9 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA],
C‑556/11
, non pubblicata,
EU:C:2012:67
, punto
44
).
45
Tuttavia, nel procedimento principale, non sembra che l’esercizio delle funzioni di insegnante da parte dei professori impiegati come dipendenti di ruolo e da parte di quelli impiegati come dipendenti temporanei richieda qualifiche accademiche o un’esperienza differenti. Al contrario, dalle indicazioni contenute nella decisione di rinvio emerge che tali due categorie di professori esercitano funzioni simili e sono soggette a obblighi identici, in particolare con riferimento ai criteri stabiliti nel piano di valutazione e relativi alla formazione, al contributo al conseguimento degli obiettivi dell’istituto e alla partecipazione alle attività del medesimo.
46
Pertanto, risulta che l’unico elemento idoneo a differenziare, nel caso di specie, la situazione di un professore impiegato come dipendente temporaneo da quella di un dipendente di ruolo candidato all’ammissione a un piano di valutazione è la natura temporanea del rapporto di lavoro che lo vincola al suo datore di lavoro.
47
In un’ipotesi siffatta, occorre verificare, in secondo luogo, se sussista una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, che giustifichi la disparità di trattamento constatata.
48
A tal riguardo, occorre ricordare che la nozione di «ragioni oggettive» di cui alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro dev’essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest’ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenze del 13 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA],
C‑307/05
,
EU:C:2007:509
, punto
57
; del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑444/09 e C‑456/09
,
EU:C:2010:819
, punto
54
; ordinanza del 18 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑273/10
, non pubblicata,
EU:C:2011:167
, punto
40
; sentenza dell’8 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑177/10
,
EU:C:2011:557
, punto
72
, e ordinanza del 9 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA],
C‑556/11
, non pubblicata,
EU:C:2012:67
, punto
47
).
49
Il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non può dunque costituire una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro (sentenza del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑444/09 e C‑456/09
,
EU:C:2010:819
, punto
56
; ordinanza del 18 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑273/10
, non pubblicata,
EU:C:2011:167
, punto
42
; sentenza dell’8 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑177/10
,
EU:C:2011:557
, punto
74
, e ordinanza del 9 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA],
C‑556/11
, non pubblicata,
EU:C:2012:67
, punto
49
).
50
Infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisce alla durata stessa dell’impiego. Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro. Invece di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e di promuovere la parità di trattamento cui mirano sia la direttiva 1999/70 sia l’accordo quadro, il ricorso ad un siffatto criterio renderebbe permanente il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (sentenza del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑444/09 e C‑456/09
,
EU:C:2010:819
, punto
57
; ordinanze del 18 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑273/10
, non pubblicata,
EU:C:2011:167
, punto
43
, e del 9 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA],
C‑556/11
, non pubblicata,
EU:C:2012:67
, punto
50
).
51
Tale nozione richiede pertanto che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenze del 13 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA],
C‑307/05
,
EU:C:2007:509
, punto
53
e
58
; del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑444/09 e C‑456/09
,
EU:C:2010:819
, punto
55
; ordinanza del 18 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑273/10
, non pubblicata,
EU:C:2011:167
, punto
41
; sentenza dell’8 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑177/10
,
EU:C:2011:557
, punto
73
, e ordinanza del 9 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA],
C‑556/11
, non pubblicata,
EU:C:2012:67
, punto
48
).
52
Nel caso di specie, i rappresentanti del Principato delle Asturie si limitano a rilevare l’esistenza di requisiti minori per quanto riguarda l’entrata in servizio dei dipendenti temporanei nonché eventuali discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo.
53
A tal riguardo, occorre rilevare che, in considerazione del margine di discrezionalità di cui godono gli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda l’organizzazione delle loro amministrazioni pubbliche, essi possono, in linea di principio, senza violare la direttiva 1999/70 o l’accordo quadro, prevedere condizioni di anzianità per accedere a taluni posti, limitare l’accesso ad una promozione per via interna ai soli dipendenti pubblici di ruolo e richiedere che tali dipendenti comprovino un’esperienza professionale corrispondente al grado immediatamente inferiore a quello che è oggetto della procedura di selezione (sentenze dell’8 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑177/10
,
EU:C:2011:557
, punto
76
; del 18 ottobre 2012, Valenza e a.,
da C‑302/11 a C‑305/11
,
EU:C:2012:646
, punto
57
, nonché ordinanza del 7 marzo 2013, Bertazzi e a.,
C‑393/11
, non pubblicata,
EU:C:2013:143
, punto
43
).
54
Tuttavia, nonostante tale margine di discrezionalità, l’applicazione dei criteri che gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono deve essere effettuata in modo trasparente e poter essere controllata per impedire qualsiasi esclusione dei lavoratori a tempo determinato sul fondamento esclusivo della durata dei contratti o dei rapporti di lavoro che attestano la loro anzianità e la loro esperienza professionale (sentenze dell’8 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑177/10
,
EU:C:2011:557
, punto
77
; del 18 ottobre 2012, Valenza e a.,
da C‑302/11 a C‑305/11
,
EU:C:2012:646
, punto
59
, nonché ordinanza del 7 marzo 2013, Bertazzi e a.,
C‑393/11
, non pubblicata,
EU:C:2013:143
, punto
44
).
55
Quando, in una procedura di selezione, tale trattamento differenziato risulta dalla necessità di tener conto di requisiti oggettivi relativi all’impiego che deve essere assegnato con tale procedura e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro intercorrente tra il dipendente pubblico temporaneo e il suo datore di lavoro, esso può essere validamente giustificato ai sensi della clausola 4, punto 1 e/o 4, dell’accordo quadro (sentenze dell’8 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑177/10
,
EU:C:2011:557
, punto
79
; del 18 ottobre 2012, Valenza e a.,
da C‑302/11 a C‑305/11
,
EU:C:2012:646
, punto
61
, nonché ordinanza del 7 marzo 2013, Bertazzi e a.,
C‑393/11
, non pubblicata,
EU:C:2013:143
, punto
46
).
56
Per contro, una condizione generale ed astratta secondo cui il periodo di anzianità di cinque anni può essere maturato solo come dipendente di ruolo, senza che vengano prese in considerazione, segnatamente, la natura particolare delle mansioni da svolgere da parte di tale dipendente pubblico né le caratteristiche inerenti ad esse, non corrisponde ai requisiti elaborati dalla giurisprudenza relativa alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, richiamata ai punti da 48 a 51 della presente ordinanza.
57
Inoltre, per quanto riguarda l’asserito obiettivo consistente nell’evitare discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo, occorre osservare che tale obiettivo, pur potendo certamente costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro, non può comunque giustificare una normativa nazionale sproporzionata quale quella in questione nel procedimento principale, la quale esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità e, dunque, del loro livello di retribuzione (sentenza del 18 ottobre 2012, Valenza e a.,
da C‑302/11 a C‑305/11
,
EU:C:2012:646
, punto
62
, nonché ordinanza del 7 marzo 2013, Bertazzi e a.,
C‑393/11
, non pubblicata,
EU:C:2013:143
, punto
47
).
58
Ciò vale tanto più nel caso in cui, come nel procedimento principale, la normativa nazionale preveda l’ammissione al piano di valutazione della funzione docente nonché il beneficio di un supplemento retributivo in caso di valutazione positiva per i soli insegnanti impiegati come dipendenti di ruolo che abbiano maturato cinque anni di anzianità, mentre invece gli insegnanti impiegati come dipendenti temporanei soddisfano esattamente i medesimi criteri di ammissione, ma sono esclusi dal beneficio dei vantaggi.
59
Da ultimo, occorre ricordare che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi a un giudice nazionale (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑444/09 e C‑456/09
,
EU:C:2010:819
, punti da
78
a
83
; ordinanza del 18 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑273/10
, non pubblicata,
EU:C:2011:167
, punto
46
; sentenza dell’8 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑177/10
,
EU:C:2011:557
, punto
56
, e ordinanza del 9 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA],
C‑556/11
, non pubblicata,
EU:C:2012:67
, punto
53
).
60
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che riservi, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, la partecipazione al piano di valutazione della funzione docente e l’incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva, ai soli insegnanti impiegati come dipendenti di ruolo nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, escludendo quelli impiegati come dipendenti temporanei nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Sulle spese
61
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che riservi, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, la partecipazione al piano di valutazione della funzione docente e l’incentivo economico che ne consegue, in caso di valutazione positiva, ai soli insegnanti impiegati come dipendenti di ruolo nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, escludendo quelli impiegati come dipendenti temporanei nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: lo spagnolo.