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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 22674/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

DESANA;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 988/2023depositata il 08/02/2023;Numero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art.378, primo comma, c.p.c., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleALBERTO CARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, conclusioniribadite nel corso dell’udienza pubblica;uditi l'avvocata [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente,insieme all'avvocata [OSCURATO:PERSONA] per delega, el'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per parte controricorrente.1.

A seguito di accertamento ispettivo presso la Finpiemontes.p.a. (società in house della Regione Piemonte che si occupava dellagestione di fondi pubblici destinati alla concessione di incentivi efinanziamenti agevolati alle imprese, autorizzata da [OSCURATO:PERSONA] d’Italiaall’iscrizione all’Albo perfezionatasi in data 28.02.2017), la [OSCURATO:PERSONA] diItalia avviava due distinti procedimenti sanzionatori ex art. 145 d.lgs.del 1° settembre 1993, n. 385 ([OSCURATO:PERSONA], TUB).

Il primoai sensi dell’art. 144 TUB nei confronti della società, il secondo aisensi dell’art. 144-ter, comma 1, lett. a) TUB nei confronti, assiemead altri, dell’ex Presidente del C.d.A. [OSCURATO:PERSONA], che si concludevacon una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di quest’ultimodi €. 36.000,00.Nel provvedimento sanzionatorio n. 654485, notificato il03.07.2019, si contestavano a Gatti, in qualità di Presidente delConsiglio di amministrazione nel periodo di riferimento (2015 -26.07.2017), ai sensi dell’art. 144-ter, comma 1, lett. a), carenze nelgoverno, nella gestione e nel controllo dei rischi (art. 108, comma 1,d.lgs. n. 385/1993; Tit.

III, Cap. 1, Circ. 288 «Disposizioni diNumero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026Vigilanza per gli [OSCURATO:PERSONA]»; art. 144, comma 1, lett. a)d.lgs. n. 385/1993).Più precisamente, [OSCURATO:PERSONA] d’Italia segnalava un’operazione avviatanell’estate 2015, ossia l’apertura di un conto di deposito per conto divita a un‘evidente operazione rischiosa sin da allora riconoscibilecome contraria ai principi di prudenza che avrebbero dovutoinformare la gestione dei fondi pubblici, atteso che il contrattoapparentemente di deposito in realtà conteneva anche un accordoche abilitava la banca svizzera ad eseguire investimenti per conto delfiduciante.E in effetti, per tutto il periodo intercorso tra gennaio 2016 emaggio 2017 pervenivano a [OSCURATO:SOCIETA] comunicazioni di Vontobelche palesavano già l’esistenza di gravi irregolarità: ad ogni trimestre,gli interessi maturati, anziché essere bonificati sul conto indicato dastesso conto Vontobel; il conto Vontobel era in realtà suddiviso in tre(e successivamente quattro) sottoconti; risultavano tre bonifici inuscita del tutto estranei all’attività istituzionale e contrattuale di16.6.2016) e [OSCURATO:SOCIETA]. (€ 2 milioni, del 03.06.2016 e € 2,5 milioni,del 17.1.2017); [OSCURATO:SOCIETA]. era intervenuta nell’accordo diristrutturazione ex art. 182-bis l. fall. a favore di GEM immobiliare,società indirettamente detenuta da [OSCURATO:PERSONA]; risultava, inoltre,l’investimento delle somme in titoli e prodotti derivati, in contrastocon l’affidamento delle stesse in deposito con obbligo di rimborso;nel 2017 le richieste di [OSCURATO:SOCIETA] di rientro delle somme depositatenon venivano soddisfatte dalla banca, che peraltro inviava estratticonti – poi risultati falsi - da cui risultava che il saldo del deposito eraNumero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026comunque integro per capitale e interessi dovuti.

Solo con lettera del27 ottobre 2017, sotto la nuova Presidenza del CdA, la Vontobelveniva formalmente diffidata a restituire le somme dovute a titolo dicapitale e interessi.Avverso il suddetto provvedimento sanzionatorio [OSCURATO:PERSONA] opposizione innanzi alla Corte di Appello di Roma, cherigettava l’istanza e confermava la sanzione.2.

Nei confronti della sentenza della Corte d’Appello di Romamotivi.[OSCURATO:PERSONA] d’Italia con controricorso.Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primocomma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.All’esito, la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, aisensi dell’art. 378, secondo comma c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Occorre preliminarmente rilevare che la decisione impugnatanon è incisa dalle circostanze sopravvenute, dedotte dal ricorrentenella memoria illustrativa, giacché il giudizio civile introdotto dallaconcluso con atto di rinunzia a spese compensate, a seguito ditransazione conclusa fra le parti nel novembre 2024, e quindi estinto,vicenda, che nulla ha a che vedere con la sanzione amministrativacomminata.Né appare dirimente la sentenza di incompetenza pronunciata insede penale dalla Corte di appello, confermata in sede di legittimitàcon dichiarazione di inammissibilità del ricorso della P.G. (sentenzan. 40823/2025), che pur riconoscendo che effettivamente le sommeNumero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026della [OSCURATO:SOCIETA] erano state utilizzate per scopi privatistici,riconducibili in maniera inequivocabile all'esclusivo interesse di Gattie di restanti imputati, escludeva però la configurabilità del peculato,come emergeva dall’esame dell'assetto organizzativo e dei poteridispositivi all'interno della [OSCURATO:SOCIETA], affermando che l'unicosoggetto titolare del potere di disporre del denaro depositato pressola Vontobel era [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Direttore generale.Aggiungeva la Corte che la Perlo non aveva disposto del denaro perfavorire la società di Gatti, e affermava che quest'ultimo si eraavvalso di documentazione falsa, al fine di accreditarsi nei confrontidella Vontobel come titolare del diritto di disporre bonifici sul contodella [OSCURATO:SOCIETA], in tal modo conseguendo la disponibilità deldenaro.

Sulla base di tale assunto, è stata esclusa la configurabilitàdel delitto di peculato, stante la carenza dell'autonoma disponibilitàdel denaro da parte di Gatti, per riconoscere la sussistenza del reatodi truffa aggravata, dato che solo sulla base degli artifici e raggiriposti in essere era stato possibile ottenere l'emissione dei bonifici.Dunque, si tratta di illecito affatto diverso da quello contestatocon la sanzione amministrativa de qua, di cui non costituisce unaduplicazione del procedimento per i medesimi fatti.2.

Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 145,comma 1-bis, TUB, 24 legge 262/2005, con gli artt. 11, 24 e 117Cost., 6 CEDU e 47 TFUE, alla luce delle decisioni della Cortecostituzionale, per mancata audizione dell’incolpato di fronte alDirettorio.Sostiene il ricorrente che la Corte d’Appello ha errato nel ritenereche le sanzioni amministrative in questo caso applicate non abbianonatura sostanzialmente penale e, di conseguenza, ha errato nel nonritenere necessaria l’audizione dell’incolpato nell’ambito della faseNumero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026decisoria del procedimento sanzionatorio.

Ad avviso del ricorrente, inprimo luogo la Corte ha omesso di tenere in considerazione chel’esponente nel processo aveva individuato concretamente laviolazione del diritto di difesa (riassumibile nella ricostruzione erratadella vicenda Vontobel, in quanto fondata su risultanze nonaggiornate e basate su presunzioni, che vedevano l’esponente comedeus ex machina e beneficiario finale dei bonifici effettuati dal contodella banca svizzera Vontobel su conti di società estranee aulteriori sviluppi degli interventi della Corte costituzionale, aventi adoggetto la natura penale delle sanzioni amministrative con natura efinalità punitiva.

Il diritto ad illustrare le proprie difese dinanzi alprimo giudice emerge, a giudizio del ricorrente, anche in conformitàall’art. 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politiciconcluso a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché alla luce del Regolamentodi un’altra Autorità di vigilanza, l’AGCM (cui fa eco il corrispondentefrancese), che all’art. 14, comma 5, dispone l’audizione degli incolpatidinanzi ai giudici della fase decisoria.Richiede, altresì, il ricorrente che venga sollevata questione dilegittimità costituzionale dell’art. 10-bis, legge n. 241/1990 inrelazione al Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] di Italia, nella parte in cui nonprevede espressamente di consentire l’audizione dinanzi al Direttorioagli incolpati che ne facciano richiesta.2.1.

Il motivo non merita accoglimento.Sulla questione inerente al procedimento sanzionatorio previstonel Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, e sull’affermazione che essonon garantirebbe adeguatamente il diritto di difesa dell'incolpato, vaposto in rilievo che, sebbene l'art. 24, comma 1, legge n. 262/2005disponga che «i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto deiNumero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026principi della piena conoscenza degli atti istruttori, delcontraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione trafunzioni istruttorie e funzioni decisorie», è tuttavia esclusa la direttaapplicabilità - in tale ambito - dei precetti costituzionali degli artt. 24e 111 Cost., invocabili solo con riferimento al processo che si svolgedinanzi al giudice (v.

Cass., Sez.

Un., n. 20935/2009; Cass. n.15019/2013; Cass. n. 18683/2014; Cass. n. 8210/2016).Né è dato rinvenire nell’art. 24 legge n. 262/2005 e nell’art. 145TUB menzionati in ricorso alcuna previsione endo-procedimentalerelativa alla duplice audizione dell’incolpato, sia dunque nella faseistruttoria che in quella decisoria.

Le citate norme di legge mirano adassicurare i principi del contraddittorio in vista dell’assunzione delladecisione finale: l'Amministrazione che procede alla irrogazione dellesanzioni pecuniarie a valle del procedimento istruttorio non esercitaun potere amministrativo in senso proprio e con effetti costitutivi, maadempie semplicemente al dovere istituzionale di provvedere allariscossione di un credito già sorto per effetto della riscontrataviolazione (cfr., con riferimento all’analogo procedimentoamministrativo innanzi alla Consob: Cass. Sez. 2, n. 31668 del 2025;Cass.

Sez. 2, n. 31668 del 04/12/2025; Cass. Sez. 2, n. 1602 del26/01/2021, in motiv., punto 2.5; Cass. Sez. 2, 29 ottobre 2021, n.30772).Del resto, le garanzie del contraddittorio previste dalla legge peril procedimento davanti alla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia sono da ricondurre allivello proprio del contraddittorio procedimentale, normalmente ditipo verticale - in quanto si svolge tra l'interessato el'Amministrazione titolare del potere e collocata, quindi, su un pianonon paritario – che ha essenzialmente una funzione collaborativa epartecipativa, piuttosto che difensiva (Consiglio di Stato, sentenza n.Numero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/20261596/15; Cass. Sez. 2, n. 8046 del 21/03/2019) e non è copertodall'articolo 24 della Costituzione (cfr. Cass. Sez.

Un., n. 24832/15,§ 4: «Le garanzie di cui all'art. 24 Cost. attengono, testualmente,all'ambito giudiziale; così pure quella di difesa di cui al comma 2, siaper collocazione, tra i commi 1 ed i commi 3 e 4 (che recano iltestuale inequivocabile riferimento all'ambito giudiziale), sia perl'esplicito riferimento al "procedimento" in ogni suo "stato e grado"»).Detto «contraddittorio procedimentale» può ritenersi soddisfattose, prima dell'adozione della sanzione, sia effettuata la contestazionedell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzionidell'interessato.

Il diritto di difesa è garantito dalla comunicazionedell'inizio del procedimento, dalla contestazione degli addebiti, dallafacoltà di presentare controdeduzioni, dall'audizione personale edalla messa a disposizione delle fonti di prova raccolte in sedeistruttoria (ex multis: Cass. Sez. 2, n. 360 del 07/01/2026; Cass. n.3656 del 24/02/2016), mentre eventuali deficit procedimentali sirecuperano nel giudizio di opposizione (per tutte, di recente: Cass.Sez. 2, n. 11570 del 02/05/2025).In sintesi, tenendo conto della separazione tra funzioni istruttoriee decisorie, l’Amministrazione soddisfa i requisiti minimi di leggerelativi al contraddittorio procedimentale assicurando l’audizione delsoggetto incolpato anche solo in fase istruttoria.2.2.

Neanche si condivide quanto affermato in ricorso in meritoall’applicazione al procedimento de quo delle garanzie procedimentaliassicurate alle sanzioni aventi natura e funzione afflittiva, comedovrebbe essere qualificata la sanzione irrogata nel caso di specie aisensi dell’art. 144-ter TUBLa giurisprudenza di questa Corte è ferma nel sostenere che lesanzioni irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia ai sensi dell'art. 144 e ss. delNumero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026d.lgs. n. 385/1993 non hanno natura penale (ex multis, Cass. Sez.2, n. 26548 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 2, n. 12295 del 07/05/2024;Cass.

Sez. 2, n. 4923 del 15/02/2022; Cass. Sez. 2, n. 28066 del14/10/2021; Cass. Sez. 2, n. 17209 del 18/08/2020; Cass. Sez. 2,n. 4 del 03/01/2019; Cass. pen. n. 12777/2018; Cass. Sez. 2, n.24723 del 08/10/2018; Cass. Sez. 2, n. 21553 del 03/09/2018; Cass.n. 16720/2018; Cass. n. 19219/2016; Cass. Sez. 2, n. 3656 del24/02/2016) e il ricorrente non adduce elementi specifici nérelativamente ad un asserito nuovo percorso intrapreso dalla Cortecostituzionale, né relativamente alla gravità e afflittività dellasanzione irrogata.Sotto il primo profilo, il richiamo che viene fatto nel mezzo digravame alla sentenza della Corte costituzionale n. 63/2019 nonsupporta l’assunto del ricorrente, nel senso che tale pronuncia hariguardato sanzioni amministrative irrogabili dalla Consob per i graviilleciti di abuso di informazioni privilegiate o per manipolazione delmercato previsti dagli artt. 187-bis e 187-ter del d.lgs. 24 febbraio1998, n. 58 ([OSCURATO:PERSONA], ‘TUF’) e, solo in conseguenzadi un’analitica disamina delle loro caratteristiche incisivamenteafflittive, è pervenuta ad attribuire alle correlate sanzioni natura«sostanzialmente penale»; sulla scorta, perciò, di un percorso logico-giuridico-argomentativo non generalizzabile.Eguale ragionamento può farsi con riferimento alla sentenza dellaCorte costituzionale n. 68 del 2021, che ha dichiaratocostituzionalmente illegittimo l’art. 30, comma 4 della legge n. 87 del1953 in quanto interpretato nel senso che la disposizione non siapplica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria dellarevoca della patente: in quell’occasione, la Consulta ha riconosciutola carica afflittiva della revoca della patente senza, tuttavia,Numero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026generalizzare il percorso argomentativo, anche in questa occasionelimitato alla fattispecie specifica.Quanto alla gravità e afflittività della sanzione irrogata, tenutoconto del quadro di sistema generale, questa Corte ha affermato,ancorché con riguardo alla legittimità di un provvedimentosanzionatorio adottato dalla Consob ai sensi dell’art. 195 del TUF (mala ratio è assimilabile alla fattispecie che rileva nella presente sede)che sebbene i criteri Engel, alla cui stregua va accertata l'eventualenatura penale della sanzione, siano alternativi e non cumulativi(Corte EDU, 4 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] e altri c.

Italia, § 94) eche, ai fini dell'applicazione del criterio della gravità della sanzione,deve aversi riguardo alla misura della sanzione di cui è a prioripassibile la persona interessata, e non alla gravità della sanzione allafine inflitta ([OSCURATO:PERSONA] e altri c.

Italia, § 98) - va tuttaviaconsiderato che la valutazione sull'afflittività economica di unasanzione non può essere svolta in termini totalmente astratti, ma vanecessariamente rapportata al contesto normativo nel quale ladisposizione sanzionatoria si inserisce.

Da tale prospettiva, specie sulterreno delle violazioni consumate nell'ambito del settore bancario efinanziario (che contempla sanzioni penali finanche detentive, nonchésanzioni amministrative pecuniarie che, come quelle per gli abusi dimercato, possono ascendere a molti milioni di euro) una sanzionepecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 5.000,00 ed ilmassimo edittale di € 5 ml, corredata da un’unica sanzione accessoriadell’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni diamministrazione, direzione e controllo presso intermediariautorizzati, con funzione preventiva e non punitiva, non può ritenersiconnotata da una afflittività così spinta da trasmodare dall'ambitoNumero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026amministrativo a quello penale (cfr. Cass. Sez. 2, n. 1154dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. n. 1740/2022).Da ciò si può desumere che la natura non penale della sanzioneirrogata esclude che la disciplina processuale sia in contrasto con legaranzie fissate dall'art. 6 CEDU (v., con riferimento specifico all’art.144 TUB, Cass. Sez. 2, n. 17209 del 18/08/2020).Riprende, dunque, vigore anche nel caso di specie il principio invirtù del quale l'impugnabilità delle deliberazioni sanzionatorieadottate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia davanti alla Corte d’appelloterritorialmente competente, e cioè dinanzi ad un giudiceindipendente ed imparziale, dotato di giurisdizione piena e davanti alquale è garantita la pienezza del contraddittorio e la pubblicitàdell'udienza, implica la legittimità dello stesso procedimentosanzionatorio e l'infondatezza del motivo in esame (Cass. Sez. 2, n.770 del 13/01/2017, ai sensi della quale anche nel caso di sanzioniamministrative che abbiano natura sostanzialmente penale, lagaranzia del giusto processo, ex art. 6 della CEDU, può essererealizzata, alternativamente, nella fase amministrativa - nel qualcaso, una successiva fase giurisdizionale non sarebbe necessaria –ovvero mediante l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorioadottato in assenza di tali garanzie ad un sindacato giurisdizionalepieno, di natura tendenzialmente sostitutiva ed attuato attraverso unprocedimento conforme alle richiamate prescrizioni dellaConvenzione, il quale non ha l'effetto di sanare alcuna illegittimitàoriginaria della fase amministrativa giacché la stessa, sebbene nonconnotata dalle garanzie di cui al citato art. 6, è comunque rispettosadelle relative prescrizioni, per essere destinata a concludersi con unprovvedimento suscettibile di controllo giurisdizionale.

Più di recente,ex multis: Cass. n. 1208 del 21/01/2020; Cass. n. 8046 del 2019,Numero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026cit.; Cass. Sez. 2, n. 20689 del 09/08/2018).

Nella diversa ipotesi diannullamento del provvedimento sanzionatorio, l’intervento delgiudice è in grado di eliminare quegli effetti dannosi, in terminieconomici e reputazionali, eventualmente sofferti dall’incolpato.2.3.

Esclusa, dunque, la natura afflittiva delle specifiche sanzioniirrogate, richiamata la ricostruzione nel quadro normativo egiurisprudenziale attuale, in virtù del quale per l’irrogazione dellesanzioni de qua il procedimento amministrativo assicura le garanziedel contraddittorio e del giusto processo, non può trovareaccoglimento l’istanza di rimessione della questione di legittimitàcostituzionale del Regolamento di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia del 18 dicembre2012.3.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 144, 144-ter e 145 TUB, con gli artt. 24 e 27 cost. e Direttiva 2013/36/UE(‘[OSCURATO:PERSONA]’), per mancata partecipazione dell’incolpato ai paralleliprocedimenti presupposti a carico dell’intermediario.Espone il ricorrente che, non avendo avuto notizia delprocedimento parallelo a carico di [OSCURATO:SOCIETA], gli era stata preclusala facoltà di presentare formale richiesta di intervento in dettoprocedimento.

La necessità del suo intervento nel procedimento neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA], nel rispetto del principio del contraddittorioe del diritto di difesa, viene evidenziata dalle gravissime omissioni diBanca Vontobel (deposito di firme false, la mancata redazione dispecimen di firma, l’utilizzo indebito di denaro dal conto corrente distessa senza preventiva necessaria verifica della loro riferibilità ad unsoggetto autorizzato), dalle quali sarebbe emerso che non eraaddebitabile all’allora Presidente del CdA di [OSCURATO:SOCIETA] alcunaNumero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026condotta che possa «incidere in modo rilevante» ai sensi dell’art.144-ter TUB Tanto sulla base del fatto che l’art. 144-ter TUBconfigura la responsabilità delle persone fisiche sempre ché siaaccertata la responsabilità primaria dell’ente.Si richiede anche in questo caso di sollevare questione dilegittimità costituzionale in relazione agli artt. 144, 144-ter e 145TUB, così come modificati dal d.lgs. n. 72/2015, per contrasto con gliartt. 24, 27 e 117 Cost., con riferimento al parametro costituito dallaDirettiva [OSCURATO:PERSONA] 2013/36, laddove l’art. 143-ter TUB non vieta aBanca d’Italia di celebrare due distinti procedimenti, di cui unopresupposto nei confronti dell’intermediario e uno conseguente neiconfronti degli esponenti aziendali responsabili, né prevedeespressamente che gli esponenti aziendali debbano essere coinvoltinel presupposto procedimento sanzionatorio a caricodell’intermediario.Si richiede, altresì, che venga sollevata questione pregiudizialealla CGUE con riferimento all’art. 144-ter TUB e alla Direttiva CRD IV2013/36, in ordine all’interpretazione degli artt. 6 CEDU e 47 CDFUE,che non prevede espressamente che [OSCURATO:PERSONA] d’Italia debba celebrareun unico procedimento a carico dell’intermediario e a carico degliesponenti aziendali, senza duplicazioni procedimentali, cosìpregiudicando il diritto dell’incolpato di difendersi nel corso delprocedimento presupposto.3.1.

Il secondo motivo è infondato.Ai sensi della normativa regolamentare bancaria, è possibile cheil procedimento si concluda prima nei confronti dell’intermediario, perpoi solo successivamente avviare quello nei confronti degli esponenti,oppure che i due procedimenti siano condotti in parallelo, comeavvenuto nel caso di specie (v. controricorso, pag. 39, righi 18-20).Numero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026Ritiene il Collegio che si tratti di una sequenza procedimentaleragionevole, non imposta dalla legge ma compatibile con il quadronormativo per le ragioni di seguito esposte.I due procedimenti si rivelano distinti, collegati ma non unitari,né necessariamente partecipati, purché ciascuno rispetti le garanziedell’art. 145 TUB (supra, punto 1.1.).La sequenza è giustificata soprattutto da tre ragioni:(i) La diversità dell’oggetto di accertamento.

Nel procedimentoverso l’ente sono sottoposti a verifica assetti, controlli interni,violazioni organizzative o di compliance, e l’imputazioneall’intermediario; nel procedimento verso la persona fisica si verificala responsabilità individuale, con un focus diverso (condotta, ruolo,doveri di funzione, rimproverabilità), senza che la sua responsabilitàex 144-ter, comma 1, TUB emerga automaticamente, dovendosi pursempre valutare il suo apporto causale, anche solo in via omissiva,all’illecito ascrivibile all’ente (come sottolinea il PM).

Ciò rende«fisiologica» una trattazione non necessariamente contestuale deidue accertamenti.(ii) Ragioni di efficienza e completezza istruttoria.

Ilcompletamento prioritario dell’accertamento nei confronti dell’enteconsente di consolidare l’impianto fattuale (irregolarità, presidi, esitiispettivi) e di «mappare» la catena delle responsabilità interne,evitando al contempo contestazioni individuali tanto prematurequanto indeterminate.(iii) Coerenza della sequenza con l’architettura della [OSCURATO:PERSONA](sanzioni a persone giuridiche e fisiche).

Il regime sanzionatorio èstato rafforzato per assicurare sanzioni effettive, proporzionate edissuasive, prevedendo l’applicabilità anche alle persone fisiche, masenza «fondere» necessariamente i due procedimenti.Numero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026In sintesi, l’incolpato persona fisica non deve esserenecessariamente parte del procedimento contro l’ente, perché lasanzione personale deriva da un procedimento autonomo in cuil’incolpato è «soggetto interessato» e gode di tutte le garanzie(deduzioni, audizione, assistenza difensiva, accesso agli attiistruttori); il giusto procedimento, come più volte sostenuto, èpresidiato dall’art. 145 TUB, che espressamente richiamacontraddittorio, conoscenza degli atti, verbalizzazione e distinzionetra fase istruttoria e decisoria.

In altri termini, rileva la possibilità diaccesso/ostensione effettiva degli atti istruttori rilevanti ai fini delladifesa dell’esponente nel suo procedimento.Nel caso di specie, risulta agli atti che:- è stato garantito nel procedimento rivolto a Gatti quantoprevisto dall’art. 145 TUB (contestazione, deduzioni, audizione,conoscenza degli atti istruttori);- vi è stata effettiva messa a disposizione delle fonti di provarilevanti usate contro l’incolpato (v. sentenza pag. 3, 4° capoverso).Sottolinea, inoltre, il controricorso (pag. 39, 1° capoverso) che insede di accesso endoprocedimentale Gatti ha ricevuto copia, oltre chedella versione integrale del rapporto ispettivo (comprensiva sia deirilievi contestati alla sola [OSCURATO:SOCIETA]., sia di quelli contestatiagli esponenti aziendali), anche delle controdeduzioni presentatedalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] nel procedimento ad essa relativo (della cuipendenza ha in tal modo avuto ulteriore conferma).

Tanto basta aconfutare la doglianza circa la possibilità di incidere, in tempo utile,sulla formazione dell’accertamento relativo al procedimentoinvolgente la posizione dell’odierno ricorrente, prendendovi parte,svolgendo deduzioni, formulando istanze istruttorie e interloquendoNumero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026tempestivamente sulla sussistenza della violazione commessadall’ente (v. memoria ricorrente, pag. 11, 4° capoverso);- le doglianze sono state comunque pienamente sindacate nelgiudizio di opposizione proprio sotto il profilo del pieno esercizio delleproprie facoltà difensive da parte dell’opponente (v. sentenza pag. 3,2° capoverso).Alla luce di quanto sopra argomentato, il Collegio ritiene di nonsoddisfare entrambe le richieste di rimessione alla CorteCostituzionale e alla CGUE, non rilevando violazione alcuna del dirittodi difesa della persona fisica incolpata delle violazioni di cui all’art.143-ter TUB nella configurazione attuale del procedimentodisciplinato dal Regolamento di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia.Risulta, peraltro, inconferente il riferimento in ricorso a Cass. Sez.2, Sentenza n. 8636 del 2020, ove questa Corte ha escluso – in virtùdel principio di legalità e di sufficiente determinatezza dellafattispecie di cui agli artt. 25 Cost e 1 legge n. 689 del 1981 - laresponsabilità del Consiglio di Sorveglianza per omissione di vigilanzasulle informazioni sul governo societario previste dal comma 1, lett.I), e comma 2, lett. d), dell'art. 123-bis TUF, per essere la normasanzionatoria riferita alla sola società.4.

Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 24, 97 e111 Cost., art. 6 CEDU, art. 14 l. n. 689/1981 e art. 1.2.

RegolamentoBanca d’Italia, per tardività della contestazione.Per il ricorrente il termine di cui all’art. 14, legge n. 689/1989 di90 giorni doveva ritenersi scaduto in data 23 maggio 2018, mentrela contestazione degli addebiti era datata 05.06.2018, senza che siamai stata ritualmente notificata all’esponente.

In particolare, il diesa quo per la decorrenza del termine deve essere conteggiatodall’ultimo atto di indagine indicato nel [OSCURATO:PERSONA] (22Numero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026febbraio 2018) e non, invece, come sostenuto dalla Corte, dalla datadi apposizione del visto del Capo del [OSCURATO:PERSONA],avvenuta il 2 maggio 2018, trattandosi di un’immotivataprocrastinazione del termine di contestazione perentoriamentestabilito dall’art. 14 legge n. 689 del 1981, allorquando, nel caso dispecie, i rilievi erano conosciuti sin dalla conclusione dell’ispezione .Anche sulla questione di cui alla presente censura il ricorrenterichiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale,proprio con riguardo alla necessità dell’apposizione del «visto» percontrasto con gli artt. 24, 97, 111 Cost e art. 6 CEDU.4.1.

Il motivo è infondato.E’ noto il principio stabilito da questa Corte, in virtù del quale iltermine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilitoa pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento dalla legge n.689 del 1981, art. 14, comma 6 - specificamente declinato, negliilleciti in materia di intermediazione finanziaria, dall’art. 195, comma1 TUF (180 giorni dall’accertamento, se l’interessato risiede nelterritorio italiano) – non decorre dal momento in cui il «fatto» è statoacquisito nella sua materialità, ma dal momento in cui l'accertamentoè stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuatodall'organo addetto al controllo (per tutte: Cass. Sez. 2, n. 26766 del15/10/2024).Va osservato che, nel sistema delle disposizioni di vigilanza dellaBanca d’Italia in materia sanzionatoria, la decorrenza del termine perla contestazione degli illeciti coincide con il momento di compiutoaccertamento dell’infrazione, che – secondo l’organizzazione internadell’Autorità – si perfeziona con l’apposizione del visto del Direttorecentrale competente (cfr.

«Disposizioni di vigilanza in materia disanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa», ProvvedimentoNumero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/202618 dicembre 2012, come modificato da ultimo nel 2022, Sezione II,punto 1.1).Tanto è in linea con il principio giurisprudenziale sopra evocato:gli ispettori della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia sono solo incaricati di condurre rilievied accertamenti in loco oggetto di successive analisi e valutazione daparte del servizio, individuato ai sensi del regolamento della Bancad'Italia 25 giugno 2008.

I risultati dell’indagine sono, quindi,sottoposti al Direttore che ne suggella, con il proprio visto, laconclusione della fase accertativa.

Tale spatium deliberandi è statoriconosciuto congruo dalla pronuncia delle Sezioni unite di questaCorte (cfr. Cass. n. 5395/2007) in relazione al complessoaccertamento delle violazioni in materia di intermediazionefinanziaria irrogate da Consob, secondo un principio che apparevalido anche per quelle in materia bancaria irrogate dalla Bancad'Italia in considerazione delle simili implicazioni sostanziali evalutative che connotano i due ambiti (Cass. Sez. 2, n. 4820 del19/02/2019).Questa Corte ha poi ulteriormente specificato che tale visto, lungidal costituire un adempimento meramente formale, esaurisce la fasedi accertamento (cfr.

Disposizioni di vigilanza, sez.

II, punto 1.1,sopra richiamate), comprensiva della valutazione e dellaponderazione dei dati acquisiti e degli atti preliminari, segnando ilmomento a partire dal quale decorre il termine ex art. 14, legge n.689/1981 (Cass. Sez. 2, n. 16518 del 31/07/2020).L’orientamento sopra riportato è stato correttamente menzionatoed applicato dalla Corte territoriale, che – individuata la data diapposizione del visto nel 2 maggio 2018, come risulta dall’atto dicontestazione degli addebiti – ha calcolato il termine di scadenzadella sua notifica, ossia il 31 luglio 2018.

L’atto di contestazione èNumero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026stato consegnato all’Ufficiale giudiziario dell’UNEP presso la Corted’appello di Torino, ai fini della notificazione, in data 6 giugno 2018,mentre l’avviso di ricevimento della raccomandata è statosuccessivamente restituito per compiuta giacenza.

Pertanto, ai sensidell’art. 140 c.p.c., la notifica risulta legalmente perfezionata in data18 giugno 2018 (dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata)e, quindi, nel pieno rispetto del termine scadente il 31 luglio 2018 (v.sentenza pag. 4, 1° - 6° capoverso).Alla luce della ricostruzione sul tema dell’individuazione del diesa quo, non ravvisa il Collegio aspetti di violazione del diritto di difesatali da giustificare la rimessione della questione alla Cortecostituzionale.5.

Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 24, 97 e111 cost., art. 6 CEDU, art. 14 l. n. 689/1981 e art. 1.2 RegolamentoBanca d’Italia, per violazione del principio di tassatività e assenza dipotere sanzionatorio di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia.Il ricorrente rileva che i fatti contestatigli erano accaduti in epocaprecedente rispetto alla conferma dell’iscrizione all’[OSCURATO:PERSONA] daparte di [OSCURATO:SOCIETA] (avvenuta il 19.07.2017).

Più precisamente, ilprimo addebito è costituito da un approfondimento, richiesto via maildel 23.02.2017 da un membro del CdA, su una notizia comparsa sullastampa (che rilevava il coinvolgimento di due società beneficiarie dialcuni bonifici tratti dal conto corrente di [OSCURATO:SOCIETA] presso la bancaVontobel); il secondo fa riferimento all’omissione di flussi informativia [OSCURATO:SOCIETA] in merito al contratto di apertura del conto correntenel dicembre 2015 presso Vontobel, e al ruolo svoltodall’amministratore unico di una delle società beneficiarie deisuccessivi bonifici, conosciuto dall’esponente nell’estate 2015.Numero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026Precisa, infine, l’esponente di essere cessato da ogni carica rivestitain [OSCURATO:SOCIETA] poche settimane dopo l’iscrizione nell’[OSCURATO:PERSONA].5.1.

Anche il quarto motivo è infondato.Correttamente la sentenza impugnata ha qualificato le omissionicontestate a Gatti come «continuate» (v. sentenza pag. 6, 6°capoverso): si tratta, infatti, di illeciti omissivi a caratterepermanente, in quanto si sono concretati nell’inosservanza di regoledi condotta (v. punto

1. in parte narrativa) e la loro consumazione siè protratta fino a che è proseguita tale inosservanza, ossia fino allanaturale scadenza dell’incarico rivestito da Gatti (il 26.07.2017).Il ricorrente, nel suo ruolo apicale all'interno della governancesocietaria di Presidente del CdA, aveva l’obbligo di rispettare le regoledi comportamento poste a carico della società medesima (v.soprattutto art. 143-ter TUB), e tale obbligo non era stato rispettatofino al tempo in cui [OSCURATO:SOCIETA] risultava confermata nell’iscrizioneall’Albo.

La condotta antigiuridica consistita nell’inosservanza delleregole di comportamento (art. 108, comma 1, d.lgs. 385/1993; Tit.III, Cap. 1, Circ. 288 «Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediariper tutto il periodo in cui il ricorrente svolgeva le funzioni diPresidente del CdA; quindi, le condotte non rispettose dei doveripropri quoad functionem non hanno comportato il venire meno degliobblighi relativi per il periodo antecedente all’iscrizione all’Albo dellasocietà, la contestata inosservanza non ha fatto venire meno lapermanenza dell’illecito e, quindi, la potestà sanzionatoria di Bancad’Italia comunque intervenuta nel corso del periodo di permanenzadell’illecito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1323 del 2024).6. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Numero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R.n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, in favore del controricorrente, che liquida in € 6.200,00per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi e agli accessori di leggenella misura del 15%, IVA e CPA.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 9 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCRISTINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DESANA;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 988/2023depositata il 08/02/2023;Numero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art.378, primo comma, c.p.c., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleALBERTO CARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, conclusioniribadite nel corso dell’udienza pubblica;uditi l'avvocata [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente,insieme all'avvocata [OSCURATO:PERSONA] per delega, el'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per parte controricorrente.1. A seguito di accertamento ispettivo presso la Finpiemontes.p.a. (società in house della Regione Piemonte che si occupava dellagestione di fondi pubblici destinati alla concessione di incentivi efinanziamenti agevolati alle imprese, autorizzata da [OSCURATO:PERSONA] d’Italiaall’iscrizione all’Albo perfezionatasi in data 28.02.2017), la [OSCURATO:PERSONA] diItalia avviava due distinti procedimenti sanzionatori ex art. 145 d.lgs.del 1° settembre 1993, n. 385 ([OSCURATO:PERSONA], TUB). Il primoai sensi dell’art. 144 TUB nei confronti della società, il secondo aisensi dell’art. 144-ter, comma 1, lett. a) TUB nei confronti, assiemead altri, dell’ex Presidente del C.d.A. [OSCURATO:PERSONA], che si concludevacon una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di quest’ultimodi €. 36.000,00.Nel provvedimento sanzionatorio n. 654485, notificato il03.07.2019, si contestavano a Gatti, in qualità di Presidente delConsiglio di amministrazione nel periodo di riferimento (2015 -26.07.2017), ai sensi dell’art. 144-ter, comma 1, lett. a), carenze nelgoverno, nella gestione e nel controllo dei rischi (art. 108, comma 1,d.lgs. n. 385/1993; Tit. III, Cap. 1, Circ. 288 «Disposizioni diNumero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026Vigilanza per gli [OSCURATO:PERSONA]»; art. 144, comma 1, lett. a)d.lgs. n. 385/1993).Più precisamente, [OSCURATO:PERSONA] d’Italia segnalava un’operazione avviatanell’estate 2015, ossia l’apertura di un conto di deposito per conto divita a un‘evidente operazione rischiosa sin da allora riconoscibilecome contraria ai principi di prudenza che avrebbero dovutoinformare la gestione dei fondi pubblici, atteso che il contrattoapparentemente di deposito in realtà conteneva anche un accordoche abilitava la banca svizzera ad eseguire investimenti per conto delfiduciante.E in effetti, per tutto il periodo intercorso tra gennaio 2016 emaggio 2017 pervenivano a [OSCURATO:SOCIETA] comunicazioni di Vontobelche palesavano già l’esistenza di gravi irregolarità: ad ogni trimestre,gli interessi maturati, anziché essere bonificati sul conto indicato dastesso conto Vontobel; il conto Vontobel era in realtà suddiviso in tre(e successivamente quattro) sottoconti; risultavano tre bonifici inuscita del tutto estranei all’attività istituzionale e contrattuale di16.6.2016) e [OSCURATO:SOCIETA]. (€ 2 milioni, del 03.06.2016 e € 2,5 milioni,del 17.1.2017); [OSCURATO:SOCIETA]. era intervenuta nell’accordo diristrutturazione ex art. 182-bis l. fall. a favore di GEM immobiliare,società indirettamente detenuta da [OSCURATO:PERSONA]; risultava, inoltre,l’investimento delle somme in titoli e prodotti derivati, in contrastocon l’affidamento delle stesse in deposito con obbligo di rimborso;nel 2017 le richieste di [OSCURATO:SOCIETA] di rientro delle somme depositatenon venivano soddisfatte dalla banca, che peraltro inviava estratticonti – poi risultati falsi - da cui risultava che il saldo del deposito eraNumero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026comunque integro per capitale e interessi dovuti. Solo con lettera del27 ottobre 2017, sotto la nuova Presidenza del CdA, la Vontobelveniva formalmente diffidata a restituire le somme dovute a titolo dicapitale e interessi.Avverso il suddetto provvedimento sanzionatorio [OSCURATO:PERSONA] opposizione innanzi alla Corte di Appello di Roma, cherigettava l’istanza e confermava la sanzione.2. Nei confronti della sentenza della Corte d’Appello di Romamotivi.[OSCURATO:PERSONA] d’Italia con controricorso.Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primocomma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.All’esito, la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, aisensi dell’art. 378, secondo comma c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Occorre preliminarmente rilevare che la decisione impugnatanon è incisa dalle circostanze sopravvenute, dedotte dal ricorrentenella memoria illustrativa, giacché il giudizio civile introdotto dallaconcluso con atto di rinunzia a spese compensate, a seguito ditransazione conclusa fra le parti nel novembre 2024, e quindi estinto,vicenda, che nulla ha a che vedere con la sanzione amministrativacomminata.Né appare dirimente la sentenza di incompetenza pronunciata insede penale dalla Corte di appello, confermata in sede di legittimitàcon dichiarazione di inammissibilità del ricorso della P.G. (sentenzan. 40823/2025), che pur riconoscendo che effettivamente le sommeNumero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026della [OSCURATO:SOCIETA] erano state utilizzate per scopi privatistici,riconducibili in maniera inequivocabile all'esclusivo interesse di Gattie di restanti imputati, escludeva però la configurabilità del peculato,come emergeva dall’esame dell'assetto organizzativo e dei poteridispositivi all'interno della [OSCURATO:SOCIETA], affermando che l'unicosoggetto titolare del potere di disporre del denaro depositato pressola Vontobel era [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Direttore generale.Aggiungeva la Corte che la Perlo non aveva disposto del denaro perfavorire la società di Gatti, e affermava che quest'ultimo si eraavvalso di documentazione falsa, al fine di accreditarsi nei confrontidella Vontobel come titolare del diritto di disporre bonifici sul contodella [OSCURATO:SOCIETA], in tal modo conseguendo la disponibilità deldenaro. Sulla base di tale assunto, è stata esclusa la configurabilitàdel delitto di peculato, stante la carenza dell'autonoma disponibilitàdel denaro da parte di Gatti, per riconoscere la sussistenza del reatodi truffa aggravata, dato che solo sulla base degli artifici e raggiriposti in essere era stato possibile ottenere l'emissione dei bonifici.Dunque, si tratta di illecito affatto diverso da quello contestatocon la sanzione amministrativa de qua, di cui non costituisce unaduplicazione del procedimento per i medesimi fatti.2. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 145,comma 1-bis, TUB, 24 legge 262/2005, con gli artt. 11, 24 e 117Cost., 6 CEDU e 47 TFUE, alla luce delle decisioni della Cortecostituzionale, per mancata audizione dell’incolpato di fronte alDirettorio.Sostiene il ricorrente che la Corte d’Appello ha errato nel ritenereche le sanzioni amministrative in questo caso applicate non abbianonatura sostanzialmente penale e, di conseguenza, ha errato nel nonritenere necessaria l’audizione dell’incolpato nell’ambito della faseNumero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026decisoria del procedimento sanzionatorio. Ad avviso del ricorrente, inprimo luogo la Corte ha omesso di tenere in considerazione chel’esponente nel processo aveva individuato concretamente laviolazione del diritto di difesa (riassumibile nella ricostruzione erratadella vicenda Vontobel, in quanto fondata su risultanze nonaggiornate e basate su presunzioni, che vedevano l’esponente comedeus ex machina e beneficiario finale dei bonifici effettuati dal contodella banca svizzera Vontobel su conti di società estranee aulteriori sviluppi degli interventi della Corte costituzionale, aventi adoggetto la natura penale delle sanzioni amministrative con natura efinalità punitiva. Il diritto ad illustrare le proprie difese dinanzi alprimo giudice emerge, a giudizio del ricorrente, anche in conformitàall’art. 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politiciconcluso a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché alla luce del Regolamentodi un’altra Autorità di vigilanza, l’AGCM (cui fa eco il corrispondentefrancese), che all’art. 14, comma 5, dispone l’audizione degli incolpatidinanzi ai giudici della fase decisoria.Richiede, altresì, il ricorrente che venga sollevata questione dilegittimità costituzionale dell’art. 10-bis, legge n. 241/1990 inrelazione al Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] di Italia, nella parte in cui nonprevede espressamente di consentire l’audizione dinanzi al Direttorioagli incolpati che ne facciano richiesta.2.1. Il motivo non merita accoglimento.Sulla questione inerente al procedimento sanzionatorio previstonel Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, e sull’affermazione che essonon garantirebbe adeguatamente il diritto di difesa dell'incolpato, vaposto in rilievo che, sebbene l'art. 24, comma 1, legge n. 262/2005disponga che «i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto deiNumero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026principi della piena conoscenza degli atti istruttori, delcontraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione trafunzioni istruttorie e funzioni decisorie», è tuttavia esclusa la direttaapplicabilità - in tale ambito - dei precetti costituzionali degli artt. 24e 111 Cost., invocabili solo con riferimento al processo che si svolgedinanzi al giudice (v. Cass., Sez. Un., n. 20935/2009; Cass. n.15019/2013; Cass. n. 18683/2014; Cass. n. 8210/2016).Né è dato rinvenire nell’art. 24 legge n. 262/2005 e nell’art. 145TUB menzionati in ricorso alcuna previsione endo-procedimentalerelativa alla duplice audizione dell’incolpato, sia dunque nella faseistruttoria che in quella decisoria. Le citate norme di legge mirano adassicurare i principi del contraddittorio in vista dell’assunzione delladecisione finale: l'Amministrazione che procede alla irrogazione dellesanzioni pecuniarie a valle del procedimento istruttorio non esercitaun potere amministrativo in senso proprio e con effetti costitutivi, maadempie semplicemente al dovere istituzionale di provvedere allariscossione di un credito già sorto per effetto della riscontrataviolazione (cfr., con riferimento all’analogo procedimentoamministrativo innanzi alla Consob: Cass. Sez. 2, n. 31668 del 2025;Cass. Sez. 2, n. 31668 del 04/12/2025; Cass. Sez. 2, n. 1602 del26/01/2021, in motiv., punto 2.5; Cass. Sez. 2, 29 ottobre 2021, n.30772).Del resto, le garanzie del contraddittorio previste dalla legge peril procedimento davanti alla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia sono da ricondurre allivello proprio del contraddittorio procedimentale, normalmente ditipo verticale - in quanto si svolge tra l'interessato el'Amministrazione titolare del potere e collocata, quindi, su un pianonon paritario – che ha essenzialmente una funzione collaborativa epartecipativa, piuttosto che difensiva (Consiglio di Stato, sentenza n.Numero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/20261596/15; Cass. Sez. 2, n. 8046 del 21/03/2019) e non è copertodall'articolo 24 della Costituzione (cfr. Cass. Sez. Un., n. 24832/15,§ 4: «Le garanzie di cui all'art. 24 Cost. attengono, testualmente,all'ambito giudiziale; così pure quella di difesa di cui al comma 2, siaper collocazione, tra i commi 1 ed i commi 3 e 4 (che recano iltestuale inequivocabile riferimento all'ambito giudiziale), sia perl'esplicito riferimento al "procedimento" in ogni suo "stato e grado"»).Detto «contraddittorio procedimentale» può ritenersi soddisfattose, prima dell'adozione della sanzione, sia effettuata la contestazionedell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzionidell'interessato. Il diritto di difesa è garantito dalla comunicazionedell'inizio del procedimento, dalla contestazione degli addebiti, dallafacoltà di presentare controdeduzioni, dall'audizione personale edalla messa a disposizione delle fonti di prova raccolte in sedeistruttoria (ex multis: Cass. Sez. 2, n. 360 del 07/01/2026; Cass. n.3656 del 24/02/2016), mentre eventuali deficit procedimentali sirecuperano nel giudizio di opposizione (per tutte, di recente: Cass.Sez. 2, n. 11570 del 02/05/2025).In sintesi, tenendo conto della separazione tra funzioni istruttoriee decisorie, l’Amministrazione soddisfa i requisiti minimi di leggerelativi al contraddittorio procedimentale assicurando l’audizione delsoggetto incolpato anche solo in fase istruttoria.2.2. Neanche si condivide quanto affermato in ricorso in meritoall’applicazione al procedimento de quo delle garanzie procedimentaliassicurate alle sanzioni aventi natura e funzione afflittiva, comedovrebbe essere qualificata la sanzione irrogata nel caso di specie aisensi dell’art. 144-ter TUBLa giurisprudenza di questa Corte è ferma nel sostenere che lesanzioni irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia ai sensi dell'art. 144 e ss. delNumero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026d.lgs. n. 385/1993 non hanno natura penale (ex multis, Cass. Sez.2, n. 26548 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 2, n. 12295 del 07/05/2024;Cass. Sez. 2, n. 4923 del 15/02/2022; Cass. Sez. 2, n. 28066 del14/10/2021; Cass. Sez. 2, n. 17209 del 18/08/2020; Cass. Sez. 2,n. 4 del 03/01/2019; Cass. pen. n. 12777/2018; Cass. Sez. 2, n.24723 del 08/10/2018; Cass. Sez. 2, n. 21553 del 03/09/2018; Cass.n. 16720/2018; Cass. n. 19219/2016; Cass. Sez. 2, n. 3656 del24/02/2016) e il ricorrente non adduce elementi specifici nérelativamente ad un asserito nuovo percorso intrapreso dalla Cortecostituzionale, né relativamente alla gravità e afflittività dellasanzione irrogata.Sotto il primo profilo, il richiamo che viene fatto nel mezzo digravame alla sentenza della Corte costituzionale n. 63/2019 nonsupporta l’assunto del ricorrente, nel senso che tale pronuncia hariguardato sanzioni amministrative irrogabili dalla Consob per i graviilleciti di abuso di informazioni privilegiate o per manipolazione delmercato previsti dagli artt. 187-bis e 187-ter del d.lgs. 24 febbraio1998, n. 58 ([OSCURATO:PERSONA], ‘TUF’) e, solo in conseguenzadi un’analitica disamina delle loro caratteristiche incisivamenteafflittive, è pervenuta ad attribuire alle correlate sanzioni natura«sostanzialmente penale»; sulla scorta, perciò, di un percorso logico-giuridico-argomentativo non generalizzabile.Eguale ragionamento può farsi con riferimento alla sentenza dellaCorte costituzionale n. 68 del 2021, che ha dichiaratocostituzionalmente illegittimo l’art. 30, comma 4 della legge n. 87 del1953 in quanto interpretato nel senso che la disposizione non siapplica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria dellarevoca della patente: in quell’occasione, la Consulta ha riconosciutola carica afflittiva della revoca della patente senza, tuttavia,Numero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026generalizzare il percorso argomentativo, anche in questa occasionelimitato alla fattispecie specifica.Quanto alla gravità e afflittività della sanzione irrogata, tenutoconto del quadro di sistema generale, questa Corte ha affermato,ancorché con riguardo alla legittimità di un provvedimentosanzionatorio adottato dalla Consob ai sensi dell’art. 195 del TUF (mala ratio è assimilabile alla fattispecie che rileva nella presente sede)che sebbene i criteri Engel, alla cui stregua va accertata l'eventualenatura penale della sanzione, siano alternativi e non cumulativi(Corte EDU, 4 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Italia, § 94) eche, ai fini dell'applicazione del criterio della gravità della sanzione,deve aversi riguardo alla misura della sanzione di cui è a prioripassibile la persona interessata, e non alla gravità della sanzione allafine inflitta ([OSCURATO:PERSONA] e altri c. Italia, § 98) - va tuttaviaconsiderato che la valutazione sull'afflittività economica di unasanzione non può essere svolta in termini totalmente astratti, ma vanecessariamente rapportata al contesto normativo nel quale ladisposizione sanzionatoria si inserisce. Da tale prospettiva, specie sulterreno delle violazioni consumate nell'ambito del settore bancario efinanziario (che contempla sanzioni penali finanche detentive, nonchésanzioni amministrative pecuniarie che, come quelle per gli abusi dimercato, possono ascendere a molti milioni di euro) una sanzionepecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 5.000,00 ed ilmassimo edittale di € 5 ml, corredata da un’unica sanzione accessoriadell’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni diamministrazione, direzione e controllo presso intermediariautorizzati, con funzione preventiva e non punitiva, non può ritenersiconnotata da una afflittività così spinta da trasmodare dall'ambitoNumero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026amministrativo a quello penale (cfr. Cass. Sez. 2, n. 1154dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. n. 1740/2022).Da ciò si può desumere che la natura non penale della sanzioneirrogata esclude che la disciplina processuale sia in contrasto con legaranzie fissate dall'art. 6 CEDU (v., con riferimento specifico all’art.144 TUB, Cass. Sez. 2, n. 17209 del 18/08/2020).Riprende, dunque, vigore anche nel caso di specie il principio invirtù del quale l'impugnabilità delle deliberazioni sanzionatorieadottate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia davanti alla Corte d’appelloterritorialmente competente, e cioè dinanzi ad un giudiceindipendente ed imparziale, dotato di giurisdizione piena e davanti alquale è garantita la pienezza del contraddittorio e la pubblicitàdell'udienza, implica la legittimità dello stesso procedimentosanzionatorio e l'infondatezza del motivo in esame (Cass. Sez. 2, n.770 del 13/01/2017, ai sensi della quale anche nel caso di sanzioniamministrative che abbiano natura sostanzialmente penale, lagaranzia del giusto processo, ex art. 6 della CEDU, può essererealizzata, alternativamente, nella fase amministrativa - nel qualcaso, una successiva fase giurisdizionale non sarebbe necessaria –ovvero mediante l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorioadottato in assenza di tali garanzie ad un sindacato giurisdizionalepieno, di natura tendenzialmente sostitutiva ed attuato attraverso unprocedimento conforme alle richiamate prescrizioni dellaConvenzione, il quale non ha l'effetto di sanare alcuna illegittimitàoriginaria della fase amministrativa giacché la stessa, sebbene nonconnotata dalle garanzie di cui al citato art. 6, è comunque rispettosadelle relative prescrizioni, per essere destinata a concludersi con unprovvedimento suscettibile di controllo giurisdizionale. Più di recente,ex multis: Cass. n. 1208 del 21/01/2020; Cass. n. 8046 del 2019,Numero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026cit.; Cass. Sez. 2, n. 20689 del 09/08/2018). Nella diversa ipotesi diannullamento del provvedimento sanzionatorio, l’intervento delgiudice è in grado di eliminare quegli effetti dannosi, in terminieconomici e reputazionali, eventualmente sofferti dall’incolpato.2.3. Esclusa, dunque, la natura afflittiva delle specifiche sanzioniirrogate, richiamata la ricostruzione nel quadro normativo egiurisprudenziale attuale, in virtù del quale per l’irrogazione dellesanzioni de qua il procedimento amministrativo assicura le garanziedel contraddittorio e del giusto processo, non può trovareaccoglimento l’istanza di rimessione della questione di legittimitàcostituzionale del Regolamento di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia del 18 dicembre2012.3. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 144, 144-ter e 145 TUB, con gli artt. 24 e 27 cost. e Direttiva 2013/36/UE(‘[OSCURATO:PERSONA]’), per mancata partecipazione dell’incolpato ai paralleliprocedimenti presupposti a carico dell’intermediario.Espone il ricorrente che, non avendo avuto notizia delprocedimento parallelo a carico di [OSCURATO:SOCIETA], gli era stata preclusala facoltà di presentare formale richiesta di intervento in dettoprocedimento. La necessità del suo intervento nel procedimento neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA], nel rispetto del principio del contraddittorioe del diritto di difesa, viene evidenziata dalle gravissime omissioni diBanca Vontobel (deposito di firme false, la mancata redazione dispecimen di firma, l’utilizzo indebito di denaro dal conto corrente distessa senza preventiva necessaria verifica della loro riferibilità ad unsoggetto autorizzato), dalle quali sarebbe emerso che non eraaddebitabile all’allora Presidente del CdA di [OSCURATO:SOCIETA] alcunaNumero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026condotta che possa «incidere in modo rilevante» ai sensi dell’art.144-ter TUB Tanto sulla base del fatto che l’art. 144-ter TUBconfigura la responsabilità delle persone fisiche sempre ché siaaccertata la responsabilità primaria dell’ente.Si richiede anche in questo caso di sollevare questione dilegittimità costituzionale in relazione agli artt. 144, 144-ter e 145TUB, così come modificati dal d.lgs. n. 72/2015, per contrasto con gliartt. 24, 27 e 117 Cost., con riferimento al parametro costituito dallaDirettiva [OSCURATO:PERSONA] 2013/36, laddove l’art. 143-ter TUB non vieta aBanca d’Italia di celebrare due distinti procedimenti, di cui unopresupposto nei confronti dell’intermediario e uno conseguente neiconfronti degli esponenti aziendali responsabili, né prevedeespressamente che gli esponenti aziendali debbano essere coinvoltinel presupposto procedimento sanzionatorio a caricodell’intermediario.Si richiede, altresì, che venga sollevata questione pregiudizialealla CGUE con riferimento all’art. 144-ter TUB e alla Direttiva CRD IV2013/36, in ordine all’interpretazione degli artt. 6 CEDU e 47 CDFUE,che non prevede espressamente che [OSCURATO:PERSONA] d’Italia debba celebrareun unico procedimento a carico dell’intermediario e a carico degliesponenti aziendali, senza duplicazioni procedimentali, cosìpregiudicando il diritto dell’incolpato di difendersi nel corso delprocedimento presupposto.3.1. Il secondo motivo è infondato.Ai sensi della normativa regolamentare bancaria, è possibile cheil procedimento si concluda prima nei confronti dell’intermediario, perpoi solo successivamente avviare quello nei confronti degli esponenti,oppure che i due procedimenti siano condotti in parallelo, comeavvenuto nel caso di specie (v. controricorso, pag. 39, righi 18-20).Numero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026Ritiene il Collegio che si tratti di una sequenza procedimentaleragionevole, non imposta dalla legge ma compatibile con il quadronormativo per le ragioni di seguito esposte.I due procedimenti si rivelano distinti, collegati ma non unitari,né necessariamente partecipati, purché ciascuno rispetti le garanziedell’art. 145 TUB (supra, punto 1.1.).La sequenza è giustificata soprattutto da tre ragioni:(i) La diversità dell’oggetto di accertamento. Nel procedimentoverso l’ente sono sottoposti a verifica assetti, controlli interni,violazioni organizzative o di compliance, e l’imputazioneall’intermediario; nel procedimento verso la persona fisica si verificala responsabilità individuale, con un focus diverso (condotta, ruolo,doveri di funzione, rimproverabilità), senza che la sua responsabilitàex 144-ter, comma 1, TUB emerga automaticamente, dovendosi pursempre valutare il suo apporto causale, anche solo in via omissiva,all’illecito ascrivibile all’ente (come sottolinea il PM). Ciò rende«fisiologica» una trattazione non necessariamente contestuale deidue accertamenti.(ii) Ragioni di efficienza e completezza istruttoria. Ilcompletamento prioritario dell’accertamento nei confronti dell’enteconsente di consolidare l’impianto fattuale (irregolarità, presidi, esitiispettivi) e di «mappare» la catena delle responsabilità interne,evitando al contempo contestazioni individuali tanto prematurequanto indeterminate.(iii) Coerenza della sequenza con l’architettura della [OSCURATO:PERSONA](sanzioni a persone giuridiche e fisiche). Il regime sanzionatorio èstato rafforzato per assicurare sanzioni effettive, proporzionate edissuasive, prevedendo l’applicabilità anche alle persone fisiche, masenza «fondere» necessariamente i due procedimenti.Numero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026In sintesi, l’incolpato persona fisica non deve esserenecessariamente parte del procedimento contro l’ente, perché lasanzione personale deriva da un procedimento autonomo in cuil’incolpato è «soggetto interessato» e gode di tutte le garanzie(deduzioni, audizione, assistenza difensiva, accesso agli attiistruttori); il giusto procedimento, come più volte sostenuto, èpresidiato dall’art. 145 TUB, che espressamente richiamacontraddittorio, conoscenza degli atti, verbalizzazione e distinzionetra fase istruttoria e decisoria. In altri termini, rileva la possibilità diaccesso/ostensione effettiva degli atti istruttori rilevanti ai fini delladifesa dell’esponente nel suo procedimento.Nel caso di specie, risulta agli atti che:- è stato garantito nel procedimento rivolto a Gatti quantoprevisto dall’art. 145 TUB (contestazione, deduzioni, audizione,conoscenza degli atti istruttori);- vi è stata effettiva messa a disposizione delle fonti di provarilevanti usate contro l’incolpato (v. sentenza pag. 3, 4° capoverso).Sottolinea, inoltre, il controricorso (pag. 39, 1° capoverso) che insede di accesso endoprocedimentale Gatti ha ricevuto copia, oltre chedella versione integrale del rapporto ispettivo (comprensiva sia deirilievi contestati alla sola [OSCURATO:SOCIETA]., sia di quelli contestatiagli esponenti aziendali), anche delle controdeduzioni presentatedalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] nel procedimento ad essa relativo (della cuipendenza ha in tal modo avuto ulteriore conferma). Tanto basta aconfutare la doglianza circa la possibilità di incidere, in tempo utile,sulla formazione dell’accertamento relativo al procedimentoinvolgente la posizione dell’odierno ricorrente, prendendovi parte,svolgendo deduzioni, formulando istanze istruttorie e interloquendoNumero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026tempestivamente sulla sussistenza della violazione commessadall’ente (v. memoria ricorrente, pag. 11, 4° capoverso);- le doglianze sono state comunque pienamente sindacate nelgiudizio di opposizione proprio sotto il profilo del pieno esercizio delleproprie facoltà difensive da parte dell’opponente (v. sentenza pag. 3,2° capoverso).Alla luce di quanto sopra argomentato, il Collegio ritiene di nonsoddisfare entrambe le richieste di rimessione alla CorteCostituzionale e alla CGUE, non rilevando violazione alcuna del dirittodi difesa della persona fisica incolpata delle violazioni di cui all’art.143-ter TUB nella configurazione attuale del procedimentodisciplinato dal Regolamento di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia.Risulta, peraltro, inconferente il riferimento in ricorso a Cass. Sez.2, Sentenza n. 8636 del 2020, ove questa Corte ha escluso – in virtùdel principio di legalità e di sufficiente determinatezza dellafattispecie di cui agli artt. 25 Cost e 1 legge n. 689 del 1981 - laresponsabilità del Consiglio di Sorveglianza per omissione di vigilanzasulle informazioni sul governo societario previste dal comma 1, lett.I), e comma 2, lett. d), dell'art. 123-bis TUF, per essere la normasanzionatoria riferita alla sola società.4. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 24, 97 e111 Cost., art. 6 CEDU, art. 14 l. n. 689/1981 e art. 1.2. RegolamentoBanca d’Italia, per tardività della contestazione.Per il ricorrente il termine di cui all’art. 14, legge n. 689/1989 di90 giorni doveva ritenersi scaduto in data 23 maggio 2018, mentrela contestazione degli addebiti era datata 05.06.2018, senza che siamai stata ritualmente notificata all’esponente. In particolare, il diesa quo per la decorrenza del termine deve essere conteggiatodall’ultimo atto di indagine indicato nel [OSCURATO:PERSONA] (22Numero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026febbraio 2018) e non, invece, come sostenuto dalla Corte, dalla datadi apposizione del visto del Capo del [OSCURATO:PERSONA],avvenuta il 2 maggio 2018, trattandosi di un’immotivataprocrastinazione del termine di contestazione perentoriamentestabilito dall’art. 14 legge n. 689 del 1981, allorquando, nel caso dispecie, i rilievi erano conosciuti sin dalla conclusione dell’ispezione .Anche sulla questione di cui alla presente censura il ricorrenterichiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale,proprio con riguardo alla necessità dell’apposizione del «visto» percontrasto con gli artt. 24, 97, 111 Cost e art. 6 CEDU.4.1. Il motivo è infondato.E’ noto il principio stabilito da questa Corte, in virtù del quale iltermine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilitoa pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento dalla legge n.689 del 1981, art. 14, comma 6 - specificamente declinato, negliilleciti in materia di intermediazione finanziaria, dall’art. 195, comma1 TUF (180 giorni dall’accertamento, se l’interessato risiede nelterritorio italiano) – non decorre dal momento in cui il «fatto» è statoacquisito nella sua materialità, ma dal momento in cui l'accertamentoè stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuatodall'organo addetto al controllo (per tutte: Cass. Sez. 2, n. 26766 del15/10/2024).Va osservato che, nel sistema delle disposizioni di vigilanza dellaBanca d’Italia in materia sanzionatoria, la decorrenza del termine perla contestazione degli illeciti coincide con il momento di compiutoaccertamento dell’infrazione, che – secondo l’organizzazione internadell’Autorità – si perfeziona con l’apposizione del visto del Direttorecentrale competente (cfr. «Disposizioni di vigilanza in materia disanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa», ProvvedimentoNumero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/202618 dicembre 2012, come modificato da ultimo nel 2022, Sezione II,punto 1.1).Tanto è in linea con il principio giurisprudenziale sopra evocato:gli ispettori della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia sono solo incaricati di condurre rilievied accertamenti in loco oggetto di successive analisi e valutazione daparte del servizio, individuato ai sensi del regolamento della Bancad'Italia 25 giugno 2008. I risultati dell’indagine sono, quindi,sottoposti al Direttore che ne suggella, con il proprio visto, laconclusione della fase accertativa. Tale spatium deliberandi è statoriconosciuto congruo dalla pronuncia delle Sezioni unite di questaCorte (cfr. Cass. n. 5395/2007) in relazione al complessoaccertamento delle violazioni in materia di intermediazionefinanziaria irrogate da Consob, secondo un principio che apparevalido anche per quelle in materia bancaria irrogate dalla Bancad'Italia in considerazione delle simili implicazioni sostanziali evalutative che connotano i due ambiti (Cass. Sez. 2, n. 4820 del19/02/2019).Questa Corte ha poi ulteriormente specificato che tale visto, lungidal costituire un adempimento meramente formale, esaurisce la fasedi accertamento (cfr. Disposizioni di vigilanza, sez. II, punto 1.1,sopra richiamate), comprensiva della valutazione e dellaponderazione dei dati acquisiti e degli atti preliminari, segnando ilmomento a partire dal quale decorre il termine ex art. 14, legge n.689/1981 (Cass. Sez. 2, n. 16518 del 31/07/2020).L’orientamento sopra riportato è stato correttamente menzionatoed applicato dalla Corte territoriale, che – individuata la data diapposizione del visto nel 2 maggio 2018, come risulta dall’atto dicontestazione degli addebiti – ha calcolato il termine di scadenzadella sua notifica, ossia il 31 luglio 2018. L’atto di contestazione èNumero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026stato consegnato all’Ufficiale giudiziario dell’UNEP presso la Corted’appello di Torino, ai fini della notificazione, in data 6 giugno 2018,mentre l’avviso di ricevimento della raccomandata è statosuccessivamente restituito per compiuta giacenza. Pertanto, ai sensidell’art. 140 c.p.c., la notifica risulta legalmente perfezionata in data18 giugno 2018 (dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata)e, quindi, nel pieno rispetto del termine scadente il 31 luglio 2018 (v.sentenza pag. 4, 1° - 6° capoverso).Alla luce della ricostruzione sul tema dell’individuazione del diesa quo, non ravvisa il Collegio aspetti di violazione del diritto di difesatali da giustificare la rimessione della questione alla Cortecostituzionale.5. Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 24, 97 e111 cost., art. 6 CEDU, art. 14 l. n. 689/1981 e art. 1.2 RegolamentoBanca d’Italia, per violazione del principio di tassatività e assenza dipotere sanzionatorio di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia.Il ricorrente rileva che i fatti contestatigli erano accaduti in epocaprecedente rispetto alla conferma dell’iscrizione all’[OSCURATO:PERSONA] daparte di [OSCURATO:SOCIETA] (avvenuta il 19.07.2017). Più precisamente, ilprimo addebito è costituito da un approfondimento, richiesto via maildel 23.02.2017 da un membro del CdA, su una notizia comparsa sullastampa (che rilevava il coinvolgimento di due società beneficiarie dialcuni bonifici tratti dal conto corrente di [OSCURATO:SOCIETA] presso la bancaVontobel); il secondo fa riferimento all’omissione di flussi informativia [OSCURATO:SOCIETA] in merito al contratto di apertura del conto correntenel dicembre 2015 presso Vontobel, e al ruolo svoltodall’amministratore unico di una delle società beneficiarie deisuccessivi bonifici, conosciuto dall’esponente nell’estate 2015.Numero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026Precisa, infine, l’esponente di essere cessato da ogni carica rivestitain [OSCURATO:SOCIETA] poche settimane dopo l’iscrizione nell’[OSCURATO:PERSONA].5.1. Anche il quarto motivo è infondato.Correttamente la sentenza impugnata ha qualificato le omissionicontestate a Gatti come «continuate» (v. sentenza pag. 6, 6°capoverso): si tratta, infatti, di illeciti omissivi a caratterepermanente, in quanto si sono concretati nell’inosservanza di regoledi condotta (v. punto 1. in parte narrativa) e la loro consumazione siè protratta fino a che è proseguita tale inosservanza, ossia fino allanaturale scadenza dell’incarico rivestito da Gatti (il 26.07.2017).Il ricorrente, nel suo ruolo apicale all'interno della governancesocietaria di Presidente del CdA, aveva l’obbligo di rispettare le regoledi comportamento poste a carico della società medesima (v.soprattutto art. 143-ter TUB), e tale obbligo non era stato rispettatofino al tempo in cui [OSCURATO:SOCIETA] risultava confermata nell’iscrizioneall’Albo. La condotta antigiuridica consistita nell’inosservanza delleregole di comportamento (art. 108, comma 1, d.lgs. 385/1993; Tit.III, Cap. 1, Circ. 288 «Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediariper tutto il periodo in cui il ricorrente svolgeva le funzioni diPresidente del CdA; quindi, le condotte non rispettose dei doveripropri quoad functionem non hanno comportato il venire meno degliobblighi relativi per il periodo antecedente all’iscrizione all’Albo dellasocietà, la contestata inosservanza non ha fatto venire meno lapermanenza dell’illecito e, quindi, la potestà sanzionatoria di Bancad’Italia comunque intervenuta nel corso del periodo di permanenzadell’illecito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1323 del 2024).6. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Numero registro generale 18576/2023Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 22674/2026Data pubblicazione 03/07/2026Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R.n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, in favore del controricorrente, che liquida in € 6.200,00per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi e agli accessori di leggenella misura del 15%, IVA e CPA.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 9 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCRISTINA [OSCURATO:PERSONA]