CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07770/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 97/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore e AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA].VI.[OSCURATO:PERSONA]. COOP. AGRICOLA, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoGiovan [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 97/2019Numero sezionale 969/2026Numero di raccolta generale 7770/2026Data pubblicazione 31/03/2026COFACE [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona del legale rappresentantepro tempore;-intimata-per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari n.2196/2017, depositata il 22 dicembre 2017udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Con atto di citazione del 30 settembre 1999 la CA.VI.ROs.c.r.l. (ora CA.VI.RO soc. coop. agricola) conveniva in giudizio,innanzi al Tribunale di Bari, il Ministero dell’economia e delle finanze ela [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].,garante per il pagamento dell’accisa nei confrontidell’amministrazione finanziaria, chiedendo che fosse accertata la nondebenza della la somma richiesta dalla Dogana di Foggia e, pertanto,dichiarare nullo l’avviso di pagamento dell’[OSCURATO:PERSONA] di Finanza(UTF) di Bari dell’11 marzo 1997.La società deduceva di esercitare attività di distilleria conannesso deposito e denunciava di essere stata vittima di un furto dialcol dal deposito fiscale come accertato dal verbale dei Carabinieriintervenuti a seguito dell’allarme dato dal custode dell’azienda. Inseguito, con decreto del 27 marzo 1997 (R.G.N. GIP Foggia1845/97), la denunzia di furto era stata archiviata dal giudice per leindagini preliminari competente, per essere rimasti ignoti gli autoridel reato.A seguito del predetto evento, l’UTF di Bari accertava ilquantitativo di alcol sottratto a seguito del furto e con successivoavviso di pagamento dell’11 marzo 1997, prot. n. 34065/96, chiedevaNumero registro generale 97/2019Numero sezionale 969/2026Numero di raccolta generale 7770/2026Data pubblicazione 31/03/2026il pagamento della somma di lire 623.800.320 (pari a euro322.165,93) a titolo dell’imposta di fabbricazione sugli spiriti (cd.accisa) sul quantitativo di alcol ritenuto mancante, pari a litri anidri49.920.In sede cautelare, in data 11 novembre 1999, la [OSCURATO:SOCIETA]., in esecuzione della polizzafideiussoria n. 1080737 stipulata a favore della parte attrice, avevacorrisposto, in parziale adempimento del suddetto avviso dipagamento, la somma di lire 235.436,230 (pari ad euro 121.592,00),comprensiva degli interessi di mora maturati.Sul presupposto che l’importo dell’accisa fosse statoerroneamente determinato, anche su quantitativi di alcol noncompresi nel furto e rientranti nella media dei cali naturali e tecniciprevisti dalla normativa vigente, la CA.VI.RO procedeva a impugnarel’avviso di pagamento mediante atto di citazione di fronte al [OSCURATO:PERSONA] affermando che l’avviso di pagamento era illegittimo in quantoil furto era stato commesso con prelievo di alcool grezzoesclusivamente dal serbatoio n. 16 del deposito di Carapelle.Si costituiva in giudizio l’Amministrazione finanziaria, resistendoalle domande attoree.Nelle more del giudizio, la medesima società corrispondeva allaDogana di Foggia la somma di lire 522.813.231 (pari ad euro51.155,47), a titolo di imposta dell’accisa per gli ammanchi di alcolriscontrati negli altri serbatoi del deposito fiscale, in quanto rientrantinei limiti di tolleranza della normativa tecnica in materia.In data 11 novembre 1999 la Viscontea assicurazioni s.p.a., inesecuzione della polizza fideiussoria, corrispondeva a parzialepagamento dell’avviso opposto, la somma di lire 235.436.230 ( euro121.592,00).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 97/2019Numero sezionale 969/2026Numero di raccolta generale 7770/2026Data pubblicazione 31/03/2026Con ordinanza del 10 gennaio 2000 il Tribunale accoglieva ilricorso ex art. 700 c.p.c., proposto in corso di causa, inibendo alMinistero delle Finanze, nelle more del giudizio, la percezione delladifferenza di lire 99.050.808 (euro 51.155,47).Entrava in vigore in corso di causa l’art. 59 della L. 342/2000,che modificava il medesimo art. 4 del T.U.Con memoria istruttoria, depositata il 13 marzo 2002, laCA.VI.RO dichiarava di volersi avvalere della norma sopravvenuta,che, a suo dire, consentiva il diritto di abbuono dell’accisa sulprodotto mancante, a seguito del furto subito.Con sentenza n. 4029/2014, depositata in data 9 settembre2014, il Tribunale di Bari, accoglieva parzialmente la domanda e, inparziale modifica e integrazione dell’ordinanza cautelare del 10gennaio 2000, dichiarava non dovuta dalla CA.VI.RO soc. coop.agricola, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la somma di lire99.050.800 (pari ad euro 51.155,47), rigettando per il resto ladomanda di rimborso di quanto indebitamente pagato, ritenendoinapplicabile l’art. 59 L. 342/2000.2. – Con atto di citazione innanzi alla Corte di Appello di Bari,notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e a COFACECompagnie Francaise d’Assurance pour la [OSCURATO:PERSONA] S.A.— Rappresentanza Generale per l’ltalia, la CA.VI.RO richiedeva lariforma della sentenza impugnata.Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze,chiedendo il rigetto dell’appelloLa Corte di Appello accoglieva l'impugnazione, ritenendo chel’art. 59 L. 342/2000, pur costituendo jus superveniens, trovasseapplicazione nei procedimenti in corso, con conseguente esenzionedal pagamento dell’imposta. Accertava, dunque, e dichiarava nondovuto il pagamento della somma di euro 322.165,93 richiestaNumero registro generale 97/2019Numero sezionale 969/2026Numero di raccolta generale 7770/2026Data pubblicazione 31/03/2026dall’UTF di Bari alla CA.VI.RO e, per l’effetto, l’indebito pagamentodella somma di euro 271.010,50 e di quella di euro 121.592,00,effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] e Riassicurazione (ora CofaceCompagnie Francaise d’Assurance pour le [OSCURATO:PERSONA] S.A.)nella sua qualità di fideiussore.3. – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delledogane e dei monopoli hanno proposto unico ricorso per cassazioneaffidato a un solo motivo.La contribuente si è costituita con controricorso.Con ordinanza n. 7166 del 2025, comunicata in data 19 marzo2025, la Corte di cassazione ha ordinato l’integrazione delcontraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. nei confronti della CofaceCompagnie Francaise d’Assurance pour le [OSCURATO:PERSONA] S.A.Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle doganee dei monopoli hanno provveduto all’adempimento richiesto.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il Pubblico Ministero ha depositato una requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 4 del d. Lgs. n. 504/1995, nonché dell’art. 59della l. 21 novembre 2000, n. 342 in relazione all'art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. Parte ricorrente contesta la pronuncia nella parte in cui haritenuto di risolvere la questione oggetto della controversia sulla basedella nuova disciplina di cui all'art. 4, comma 1, d.lgs. 26 ottobre1995, n. 504, come modificato dall'art. 59 L. 21 novembre 2000, n.342, entrata in vigore il 10 dicembre 2000. Secondo la decisione deigiudici del gravame, tale normativa, applicabile anche ai procedimentiin corso, stabilisce che l’esenzione dall’imposta si riconosce se ilsoggetto è estraneo al reato, senza dover valutare la sua diligenzaNumero registro generale 97/2019Numero sezionale 969/2026Numero di raccolta generale 7770/2026Data pubblicazione 31/03/2026nella custodia del deposito. Nel caso specifico, la società appellanteavrebbe peraltro dimostrato di aver agito con diligenza: il furto èstato compiuto da ignoti e il personale ha collaborato attivamente conle autorità, contribuendo al recupero gran parte del prodottotrafugato. Al riguardo, parte ricorrente deduce che l’art. 4, comma 1,del T.U. delle imposte sulla produzione e sui consumi (d. Lgs. 26ottobre 1995, n. 504), nel prevedere che «in caso di perdita odistruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, èconcesso l’abbuono dell’imposta quando il soggetto obbligato proviche la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per casofortuito o per forza maggiore», si riferisce, con l'espressione “perdita”- come si evince dal d.L. 31 ottobre 1989, n, 693, art 22-ter, comma1, convertito nella l. 22 dicembre 1980, n. 891 - alla "dispersione” enon alla "sottrazione”, nella quale ultima vanno compresi tanto ilfurto che la rapina. La forza maggiore normativamente rilevante aifini della concessione dell'abbuono d'imposta è, pertanto, solo quellache ha determinato la “dispersione” e non la “sottrazione” delprodotto assoggettato ad imposta in regime sospensivo, ancorché larapina potrebbe, in astratto, atteggiarsi come un'ipotesi di forzamaggiore.1.1. – Il motivo è fondato.In tema di accise, l'art. 4, comma 1, del T.U. delle imposte sullaproduzione e sui consumi (d. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), nelprevedere che "in caso di perdita o distruzione di prodotti che sitrovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'impostaquando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione deiprodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore", siriferisce, con l'espressione "perdita" - come si evince dall'art. 22-ter,comma 1, del d.l. 31 ottobre 1989, n. 693, convertito nella legge 22dicembre 1980, n. 891, norma interpretativa delle previgentiNumero registro generale 97/2019Numero sezionale 969/2026Numero di raccolta generale 7770/2026Data pubblicazione 31/03/2026disposizioni raccolte nel testo unico - alla "dispersione" e non alla"sottrazione", nella quale ultima vanno compresi tanto il furto che larapina. Nella successiva previsione dell'art. 22-ter, comma 1, deltesto unico, secondo la quale "i fatti imputabili a terzi o allo stessosoggetto passivo a titolo di colpa grave sono equiparati al casofortuito o alla forza maggiore", la "forza maggiore" normativamenterilevante ai fini della concessione dell'abbuono d'imposta è, pertanto,solo quella che ha determinato "dispersione" e non "sottrazione" delprodotto assoggettato ad imposta in regime sospensivo, ancorché larapina - delitto attuato con violenza o minaccia irresistibili - potrebbe,in astratto, atteggiarsi come un'ipotesi di forza maggiore. E ciò inquanto solo con la dispersione o distruzione viene impedital'immissione del prodotto nel consumo, laddove la sottrazionedetermina soltanto il venir meno della disponibilità del prodotto daparte del soggetto per effetto dello spossessamento, ma nonimpedisce che il prodotto sottratto entri ugualmente nel circuitocommerciale. La disciplina sopravvenuta, dettata dall'art. 59 dellalegge 21 novembre 2000, n. 342, se ha ampliato i profili soggettividelle esimenti, ha lasciato però immutati i detti profili oggettivi,essendo ispirata alla medesima "ratio legis", alla luce della quale nellaipotesi di sottrazione non viene impedito che il prodotto vengaimmesso nel mercato (Cass. n. 12428/2007).Pertanto, il furto del prodotto (nella specie, di prodotti alcolici) aopera di terzi presso il depositario della merce in sospensione diimposta, non costituisce causa di inesigibilità della prestazionetributaria in materia di accise, fondandosi il relativo pagamento sullanatura oggettiva della responsabilità del depositario, il quale puòchiederne l'esonero solo nella diversa ipotesi - la cui prova deveessere fornita dall'obbligato - di dispersione o distruzione del prodotto(Cass. n. 6949/2022).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 97/2019Numero sezionale 969/2026Numero di raccolta generale 7770/2026Data pubblicazione 31/03/2026Risulta quindi errata la motivazione che nel caso di specie hariconosciuto l’indebita natura del pagamento dell'accisa, in quanto ilfurto non costituisce una causa di inesigibilità.2. – Va dunque accolto il ricorso.La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corted'Appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese del giudizio. P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, anche perla liquidazione delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 30 gennaio 2026.Il PresidenteRoberto Succio